Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DIRIGENTE INDUSTRIALE CHE SI SIA RIVOLTO AL COLLEGIO ARBITRALE, PER OTTENERE L'INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO, NON PUO', IN CASO DI DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO, RIVOLGERSI AL GIUDICE DEL LAVORO - Si determina una situazione di incompatibilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 4566 del 28 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. Putaturo Donati Viscido).

Il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali prevede che, in caso di licenziamento ingiustificato, il dirigente possa rivolgersi a un collegio arbitrale designato dalle organizzazioni sindacali per ottenere che sia disposto a carico dell'azienda il pagamento di un'indennità supplementare.

Flavio C., dirigente, licenziato dalla S.r.l. Certottica, ha chiesto la convocazione del collegio arbitrale per ottenere l'indennità supplementare, sostenendo l'ingiustificatezza del licenziamento. Il collegio si è regolarmente formato. L'azienda ha accettato il contraddittorio. Dopo una serie di riunioni, il collegio ha emesso un lodo con il quale ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso perché non era stato proposto nel termine, previsto dal contratto collettivo, di trenta giorni dalla comunicazione del licenziamento. Flavio C. si è allora rivolto al Pretore di Venezia chiedendo la condanna dell'azienda al pagamento dell'indennità supplementare. La società si è difesa eccependo l'improponibilità della domanda per essere stato già pronunciato un lodo irrituale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Venezia, hanno dichiarato inammissibile la domanda.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4566 del 28 marzo 2002, Pres. Prestipino, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso proposto da Flavio C.  Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, concretante una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte - ha affermato la Corte - non può (salvo che il collegio si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale.


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