Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I RAPPRESENTANTI SINDACALI DI UN'ORGANIZZAZIONE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA SUL PIANO NAZIONALE, MA NON FIRMATARIA DI UN CONTRATTO APPLICABILE NELL'UNITA' PRODUTTIVA, NON POSSONO CONVOCARE ASSEMBLEE NEL LUOGO DI LAVORO - Per effetto del referendum abrogativo che ha modificato l'art. 19 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2855 del 26 febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Vidiri).

I dipendenti della s.p.a. Sitip Divisione Mizar hanno eletto, tra i componenti della rappresentanza sindacale unitaria (r.s.u.), alcuni delegati del Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriali, Slai Cobas. I componenti della r.s.u. designati dallo Slai hanno indetto un'assemblea dei lavoratori all'interno dello stabilimento, chiedendo l'applicazione dell'art. 20 St. Lav. che consente queste riunioni se indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali dell'unità produttiva. L'azienda non ha consentito l'assemblea, negando allo Slai la facoltà di convocarla all'interno dello stabilimento. Il sindacato ha promosso davanti al Pretore di Busto Arsizio un procedimento per repressione di comportamento antisindacale, in base all'art. 28 St. Lav., chiedendo il riconoscimento del diritto dei componenti Slai Cobas delle r.s.u. di convocare assemblee nell'unità produttiva. Il Pretore ha accolto la domanda ed ha ordinato alla S.p.A. Sitip di non negare ulteriormente il diritto di svolgimento delle assemblee in base all'art. 20 St. Lav. se convocate dai soli componenti Slai Cobas delle r.s.u.. L'azienda ha proposto opposizione, che il Pretore ha rigettato. In grado di appello il Tribunale di Busto Arsizio ha riformato la decisione del Pretore ed ha negato allo Slai Cobas il diritto di convocare assemblee all'interno dell'azienda, in quanto ha escluso che questo sindacato potesse costituire una rappresentanza sindacale autonoma. L'art. 19 St. Lav., che disciplina le rappresentanze sindacali aziendali - ha osservato il Tribunale - nel testo risultante dal referendum abrogativo del 1995 dispone ora che "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva". Poiché non è risultato che lo Slai Cobas fosse firmatario di alcun contratto collettivo applicabile alla Sitip - ha osservato il Tribunale - questa organizzazione sindacale doveva ritenersi, per la norma statutaria, priva del diritto alla costituzione di una r.s.a. all'interno dell'azienda e conseguentemente di convocare assemblee. Il Tribunale ha escluso che il diritto di convocazione delle assemblee potesse essere riconosciuto allo Slai in virtù della sua partecipazione alla rappresentanza sindacale unitaria, per effetto dell'accordo interconfederale del 20 dicembre del 1993; questo accordo - ha osservato il Tribunale - fa riferimento, in materia di prerogative, ai dirigenti delle rappresentanze, mentre in base alla legge (art. 20 St. Lav.) il potere di convocazione delle assemblee spetta alla rappresentanza.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2855 del 26 febbraio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso del sindacato. La legge 20 maggio 1970 n. 300 - ha ricordato la Corte - devolveva i diritti sindacali previsti dal titolo III alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a), nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali. Su tale normativa, si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993, e regolate dall'accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind) del 20 dicembre 1993.

La situazione è stata modificata e resa più complessa - ha osservato la Corte - per effetto del referendum svoltosi l'11 luglio 1995, in seguito al quale oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva". Ciò ha comportato una diminuita operatività a livello di singole unità produttive di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva.


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