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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'INADEGUATEZZA DELL'ORGANICO REDAZIONALE PUÒ DETERMINARE, PER IL GIORNALISTA REDATTORE CAPO, UNA SITUAZIONE LESIVA DELLA SUA DIGNITÀ PROFESSIONALE IN QUANTO COMPORTI UN GRAVOSO ED IMPROPRIO CUMULO DI MANSIONI - Ne consegue, ove si dimetta, il suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso in base all’articolo 32 del CNLG (Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro n. 2908 del 5.11-29.12.99, Est. Peragallo).
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La giornalista A.B., dopo aver svolto per alcuni anni le mansioni di capo redattore di un periodico edito dalla S.r.l. Mia Casa, si è dimessa senza preavviso, nel giugno del 1997, sostenendo che, dall’inizio del 1997, si era determinata una situazione lesiva della sua dignità professionale in quanto l’editore nonostante le richieste ripetutamente rivoltegli non aveva provveduto a reintegrare l’organico della redazione, ridotto da tre a un redattore e per giunta, dal maggio 1997 aveva iniziato a pubblicare, in aggiunta alle normali uscite del periodico, numeri speciali monotematici, con conseguente necessità per lei di far fronte a un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. L’editore le ha trattenuto, sulle spettanze di fine rapporto, due mensilità di retribuzione, importo corrispondente al preavviso dovuto dal giornalista in caso di dimissioni.
A.B. ha chiesto al Pretore di Milano di dichiarare l’illegittimità della trattenuta e di condannare l’editore a corrisponderle dieci mensilità di retribuzione, importo corrispondente alla indennità di preavviso dovuta al giornalista redattore capo in caso di licenziamento ovvero di dimissioni presentate per giusta causa ovvero per le ragioni previste dall’art. 32 CNLG. Secondo questa norma contrattuale il giornalista ha diritto a percepire l’indennità di preavviso anche quando si dimette a cagione di fatti, che comportino la responsabilità dell’editore, tali da creare una situazione incompatibile con la sua dignità. Il Giudice, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto la domanda della giornalista, condannando l’editore a restituirle l’importo trattenuto e a versarle dieci mensilità di retribuzione, in quanto ha ritenuto applicabile l’art. 32 CNLG. Nella motivazione della sua decisione il Giudice ha rilevato che, in seguito alla diminuzione dell’organico, la giornalista era stata messa in condizioni di non svolgere in modo dignitoso il ruolo di capo redattore essendo stata onerata di mansioni ulteriori ed inferiori cui nessun altro poteva attendere; in tali condizioni inoltre era stata messa in gioco la sua reputazione professionale, in caso di uscita di un prodotto non perfetto e non all’altezza delle riviste del settore.
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