Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA NUOVA LEGGE SUI CONTRATTI A TERMINE (DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 2001), HA INTRODOTTO UNA MINORE RIGIDITÀ SUL PIANO DELLA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO - Essa tuttavia non si applica ai contratti sottoscritti in base alla legge n. 230 del 1962 (Cassazione Sezione Lavoro n. 17674 dell'11 dicembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).

In base alla legge n. 230 del 1962 l'apposizione di un termine ad un contratto di lavoro è priva di effetto se non risulta da atto scritto, a meno che la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non superi i dodici giorni. La forma scritta - che riguarda non l'intero contratto, ma solo la clausola che appone il termine - è richiesta ad substantiam; la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a tempo indeterminato. Le sottoscrizioni del datore di lavoro e del lavoratore devono avvenire contestualmente o anteriormente all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, perché il requisito della forma scritta viene osservato anche quando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anche essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro. Il decreto legislativo 6.9.2001 n. 368 ha inteso attribuire maggiori spazi di operatività al contratto a termine anche attraverso l'introduzione di una minore rigidità sul piano della formalizzazione del contratto stesso, riconoscendo in particolare la possibilità che l'apposizione del termine possa emergere anche in via indiretta dallo strumento contrattuale ad hoc intervenuto.

Anche a volere condividere, in linea con quanto sostenuto da autorevole dottrina, l'opinione secondo cui tale nuova regolamentazione risulta apprezzabile e ragionevole perché diretta al superamento nella materia in oggetto delle incongruenze di una tempistica a volte destinata a risultare spasmodica, ciò non può certo condurre ad applicare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001 a contratti a termine stipulati in base alla legge n. 230 del 1962 (e sue successive modifiche), anche se alcuni effetti (ivi compresi quelli ricollegati a vizi che ne importano la invalidità) sono destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla entrata in vigore della nuova normativa.


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