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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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POSSIBILE IL RISCATTO, DA PARTE DEL LAVORATORE, DEI CONTRIBUTI VERSATI A UN FONDO COMPLEMENTARE DI PREVIDENZA, SIA DA LUI CHE DALL'AZIENDA, IN CASO DI MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - In base al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 (Cassazione Sezione Lavoro n. 17657 dell'11 dicembre 2002, Pres. Trezza, Rel. De Matteis).
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In materia di previdenza complementare, deve rilevarsi che la legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e la sua successiva attuazione ad opera del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 hanno portato un profondo mutamento nel sistema della tutela pensionistica complessiva presidiata dall'art. 38 Cost., di cui la previdenza complementare viene a fare parte integrante. L'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, nel suo testo originario, così disponeva: "Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; c) il riscatto della posizione individuale".
Questa norma deve essere interpretata in base al seguente principio di diritto: "In tema di previdenza complementare, le tre opzioni previste dall'art. 10 D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto, senza maturazione del diritto a pensione (trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo chiuso, trasferimento a fondo aperto e riscatto), in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano all'intera posizione individuale, comprensiva di tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 stesso decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro, effettuati anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993, per i fondi a capitalizzazione preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti prevedano modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma legale".
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