Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

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L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, COME QUELLA DI DISOCCUPAZIONE, DEVE ESSERE RICHIESTA DAL LAVORATORE ALL'INPS ENTRO SESSANTA GIORNI - Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza del diritto (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 17389 del 6 dicembre 2002, Pres. Vessia, Rel. Ravagnani).

Il trattamento di mobilità, di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223, è riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria che, in possesso di una determinata anzianità, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati, indipendentemente dall'intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. L'indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione ed è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con il concorso finanziario del datore di lavoro, mediante pagamento rateale di un contributo per ogni lavoratore posto in mobilità.

Il diritto alla prestazione si estingue per scadenza del termine finale di durata della mobilità, per l'assunzione del lavoratore disoccupato con contratto a tempo pieno e indeterminato, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, per il rifiuto dello stesso lavoratore di frequentare regolarmente corsi di formazione professionale o di essere impiegato temporaneamente in opere o servizi di pubblica utilità, per la mancata comunicazione all'INPS da parte dello stesso disoccupato del lavoro prestato a tempo parziale o determinato. Per la disciplina del trattamento, lo stesso art. 7, al comma dodicesimo, rinvia alla normativa disposta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile".

Nell'ambito di quest'ultima normativa è specificamente disposto che l'indennità ivi prevista viene corrisposta dall'INPS, a domanda del disoccupato, a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di corresponsione all'assicurato dell'indennità di preavviso, dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente a detta indennità (artt. 73 e 77 legge n. 1155 del 1936); è inoltre prevista la decadenza dal diritto al godimento dell'indennità qualora siano decorsi sessanta giorni da quello di inizio della disoccupazione indennizzabile senza che l'assicurato abbia presentato domanda di ammissione al pagamento dell'indennità. Pertanto l'indennità di mobilità che costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi nella mancanza di conoscenza delle condizioni relative - entro il termine di decadenza di sessanta giorni da quello di inizio della disoccupazione indennizzabile, (ovvero l'ottavo dalla cessazione del rapporto)


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