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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE È INGIUSTIFICATO SE ATTUATO IN VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - O per ragioni discriminatorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 17131 del 3 dicembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Celentano).
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La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale - con la conseguente diversità della "giustificatezza", contrattualmente stabilita ai fini della spettanza o meno della indennità supplementare, rispetto alla nozione legale di giustificato motivo - comporta che fatti o condotte, che pure non integrano giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale, possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare, di cui alla contrattazione collettiva. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio o per motivo illecito. L' individuazione, nel caso concreto, della sussistenza della ricordata "giustificatezza" è rimessa al giudice del merito e non può essere censurata, in sede di legittimità, se non per vizi logici o violazione delle norme di ermeneutica in relazione a specifiche previsioni contrattuali che eventualmente disciplinino nel dettaglio alcune ipotesi di "giustificatezza" o di esclusione della stessa.
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