Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER LE FERIE È ATTRIBUITA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - La legge non impone l'omnicomprensività (Cassazione Sezione Lavoro n. 16510 del 22 novembre 2002, Pres. Senese, Rel. La Terza).

Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, 3° comma, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.) poiché queste fonti normative non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non è ritenuta in contrasto neanche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), poiché essa, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali.

In dissenso con questo orientamento è stato rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie, pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. 6372/1996). Questo rilievo evidenzia correttamente come la non inderogabilità, ai fini in esame, della nozione omnicomprensiva di retribuzione delineata dal codice civile, ai fini del computo delle indennità di fine rapporto, non possa implicare anche l'inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost. (principio di adeguatezza) al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione dal corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), e tuttavia non sembra idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa al determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci che sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.


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