Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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UN RAPPORTO DI CONVIVENZA MORE UXORIO NON È DI PER SÉ SUFFICIENTE AD ESCLUDERE IL DIRITTO DELL'EX CONIUGE ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO - La situazione non si può parificare a quella determinata da un nuovo matrimonio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 17246 del 5 dicembre 2002, Pres. De Musis, Rel. Ragonesi).

Antonio C. ha chiesto al Tribunale di Napoli di pronunciare lo scioglimento del suo matrimonio con Paola O., dalla quale si era in precedenza separato. Paola O., costituendosi in giudizio, ha chiesto un assegno mensile di dieci milioni di lire. Antonio C. ha contestato questa richiesta facendo presente che la moglie era in condizioni di piena autosufficienza economica e conviveva stabilmente con un direttore di banca. Il Tribunale ha pronunciato il divorzio, determinato a favore di Paola O. un assegno mensile di tre milioni di lire. Antonio C. ha proposto appello chiedendo che alla ex moglie non fosse attribuito alcun assegno. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto solo in parte l'impugnazione, riducendo l'assegno a due milioni. Antonio C. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, l'applicabilità in materia dell'art. 5, comma 10, della Legge n. 898/70 che esclude il diritto all'assegno divorzile per il coniuge che si sia risposato, condizione a suo avviso equiparabile a quella della ex moglie in quanto essa aveva una stabile relazione more uxorio con altro uomo.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 17246 del 5 dicembre 2002, Pres. De Musis, Rel. Ragonesi) ha rigettato il ricorso, escludendo l'applicabilità dell'art. 5 L. n. 898/70, poiché il nostro ordinamento non equipara attualmente la convivenza in regime di matrimonio a quella more uxorio, anche se riconosce a quest'ultima alcuni effetti a certi fini. Tuttavia - ha affermato la Corte - il reddito di cui il coniuge separato usufruisce indirettamente per effetto di una stabile convivenza deve essere adeguatamente tenuto in considerazione al fine di stabilire la sua situazione economica, per cui qualora tale voce di reddito sia tale da far sì che il coniuge disponga dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non è dubbio che non gli sia dovuto alcun assegno divorzile. La Corte ha ritenuto che nel giudizio di appello sia stato adeguatamente tenuto conto degli effetti della convivenza more uxorio stabilita dall'ex moglie.


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