Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL FIGLIO MAGGIORENNE LAUREATO HA DIRITTO DI ESSERE MANTENUTO DAI GENITORI IN ATTESA DI REPERIRE UN'OCCUPAZIONE CONFACENTE ALLA SUA CONDIZIONE SOCIALE - Se non v'è prova di sua negligenza (Cassazione Prima Civile n. 4765 del 3 aprile 2002, Pres. Grieco, Rel. Luccioli).

Nel giudizio di separazione personale fra Giuseppe A. e Maria P. il Tribunale di Napoli ha tra l'altro stabilito un assegno mensile di lire 1.500.000 a carico del padre per il mantenimento del figlio ventinovenne Marco, laureato in giurisprudenza, privo di occupazione, convivente con la madre. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 4765 del 3 aprile 2002, Pres. Grieco, Rel. Luccioli) ha rigettato il ricorso proposto dal padre.

I genitori - ha affermato la Corte - restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall'art. 148 c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo. Pertanto, tale obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente. Questo principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che, configurandosi il conseguimento dell'indipendenza economica quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", sia a carico del genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto la dimostrazione che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato, e non già all'altro genitore (od al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica.

E', peraltro, evidente, in relazione alla prospettata esistenza di un comportamento colposo od inerte del figlio, di per sé idoneo a determinare la cessazione dell'obbligo dei genitori che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alle capacità, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. E' altrettanto evidente che nessuna influenza ai fini dell'indagine in discorso può spiegare la circostanza che tra i genitori sia intervenuta una separazione, atteso che i figli di genitori separati non hanno diritti e doveri diversi da quelli di genitori non separati.

Sulla base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che l'atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

Pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale della decisione.


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