Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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L'ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE NON PUO' ESSERE EVITATA DA GENITORI EXTRACOMUNITARI PER FAR COMPLETARE AI FIGLI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - Le esigenze di tutela dei minori sono giustificate solo da circostanze contingenti ed eccezionali (Cassazione Sezione Prima Civile n. 3991 del 19 marzo 2002, Pres. Saggio. Rel. Lo Savio).

Nusret S. e Dzanja H., di nazionalità extracomunitaria, dopo essere stati raggiunti da un decreto di espulsione dal territorio nazionale, hanno ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Ancona l'autorizzazione a trattenersi in Italia per consentire ai loro figli minori - inseriti in un "progetto di alfabetizzazione e scolarizzazione dei minori rom" avviato dall'amministrazione comunale di Fermo - di completare gli studi scolastici. Il Tribunale ha ritenuto che l'interruzione di tale inserimento, conseguente all'espulsione dei genitori, avrebbe comportato un grave pregiudizio nello sviluppo psico-fisico dei bambini ed ha autorizzato la permanenza dei genitori in Italia subordinandola a molteplici condizioni e determinandola temporalmente fino al compimento dell'obbligo scolastico. Nella motivazione della sua decisione il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che consente la deroga all'obbligo di espulsione per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori. Su reclamo del Pubblico Ministero, la Corte d'Appello di Ancona ha revocato l'autorizzazione in quanto ha ritento che l'art. 31 D. Lgs. n. 286 del 1998 non possa trovare applicazione in funzione di assicurare ai minori il compimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Nusret S. e Dzanja H. hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte d'Appello per erronea interpretazione della norma di legge.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 3991 del 19 marzo 2002, Pres. Saggio. Rel. Lo Savio) ha rigettato il ricorso. Le esigenze di tutela del minore straniero tali da comportare la permanenza nel territorio italiano di familiari, pur se nei loro confronti sia stata disposta l'espulsione - ha affermato la Corte - devono essere correlate esclusivamente alla sussistenza di circostanze contingenti ed eccezionali e non possono essere per ciò riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità e di stabilità; l'autorizzazione data per il compimento del normale processo educativo-formativo del minore, produrrebbe il risultato di uno stabile radicamento nel territorio italiano del nucleo familiare di cui il minore stesso fa parte, con la definitiva elusione della disciplina di legge sull'immigrazione. In questo modo - ha concluso la Corte - si verrebbe a configurare un anomalo modo di legittimare il soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell'infanzia.


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