Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IN CASO DI DIVORZIO LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' VA RIPARTITA FRA I CONIUGI SOPRAVVISSUTI TENENDO CONTO NON SOLO DELLA DURATA DEI RISPETTIVI MATRIMONI, MA ANCHE DI ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO - La legge non stabilisce un criterio di rigida proporzionalità (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1057 del 29 gennaio 2002, Pres. De Musis, Rel. Proto).

Alberto C. si è unito in matrimonio nel novembre del 1935 con Camilla S.; ha divorziato nell'aprile del 1977 e si è nuovamente sposato nel febbraio del 1980 con Ernesta B. Quando, nell'aprile del 1994, è deceduto, egli era titolare di pensioni dell'Enpam, del Ministero del Tesoro e della Camera dei Deputati. Il relativo trattamento di reversibilità è andato in un primo tempo interamente a Ernesta B. L'ex coniuge Camilla S. ha promosso un giudizio davanti al Tribunale di Milano per ottenere una quota della pensione. Il Tribunale, tenuto conto che il primo matrimonio era durato 42 anni e il secondo 14, ha assegnato a Camilla S. il 74% delle pensioni, facendo riferimento all'art. 9 della legge sul divorzio che in proposito stabilisce quanto segue: "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni ( ..... )".

Ernesta B. ha proposto appello, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto, nel ripartire la pensione, attenersi a un criterio di stretta proporzionalità delle quote alla durata dei rispettivi matrimoni, ma avrebbe dovuto tenere in considerazione altri indici, quali la durata della convivenza di fatto, le condizioni economiche delle interessate etc. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'impugnazione, attenendosi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 159 del 1998. Ernesta B. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Corte Suprema di modificare il precedente orientamento. Nel frattempo sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza del 4 novembre 1999 n. 419, ha affermato che l'art. 9 della legge sul divorzio deve essere interpretato nel senso che il giudice debba tener conto della durata dei matrimoni ma non sia vincolato ad un criterio di rigida proporzionalità e pertanto possa prendere in considerazione anche altri elementi di giudizio nella ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità.

Pronunciando sul ricorso di Ernesta B., la Cassazione (Sezione Prima Civile n. 1057 del 29 gennaio 2002, Pres. De Musis, Rel. Proto) ha deciso di attenersi alle indicazioni della Corte Costituzionale e pertanto ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano. L'art. 8 della legge sul divorzio prevede - ha osservato la Corte - che nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del matrimonio; questa espressione prescrive al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge, l'elemento temporale; nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo. Ma tale criterio - ha affermato la Corte - non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente e in base ad un mero calcolo matematico. Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.


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