Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA NELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE - La comparazione deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo aziendale, per evitare scelte "personalizzate" (Cassazione Sezione Lavoro n. 10832 del 4 novembre 1997).

La Diemme S.p.A., in vista di una riduzione del personale, ha riorganizzato la propria azienda, scomponendola in nuovi settori e ridistribuendovi i dipendenti. In sede di attuazione del licenziamento collettivo, essa ha applicato i criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative) eseguendo la comparazione fra i dipendenti nell’ambito dei singoli settori. La dipendente R.B. circa due settimane prima del licenziamento ha subito un cambiamento di posto ed è stata sostituita da una collega proveniente da altro reparto.

Quando è avvenuta la riduzione di personale R.B. è stata licenziata, mentre colei che l’aveva rimpiazzata è rimasta in servizio, in seguito all’applicazione settoriale dei criteri di scelta. R.B. ha impugnato il licenziamento sostenendo che se la comparazione fosse stata eseguita su base aziendale, anziché nell’ambito dei singoli settori, ella sarebbe stata mantenuta in servizio. Il Pretore di Ravenna ha rigettato la domanda. In grado di appello questa decisione è stata riformata dal locale Tribunale che ha annullato il licenziamento in quanto ha ritenuto che, in base alla legge n. 223 del 1991, la comparazione fra i lavoratori ai fini della scelta di quelli da licenziare dovesse essere eseguita a vasto raggio, nell’ambito dell’intera azienda e non nei singoli reparti.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10832 del 4 novembre 1997, Pres. Pontrandolfi, Rel. Mazzarella) ha rigettato il ricorso dell’azienda, affermando che, in occasione di un licenziamento collettivo l’applicazione dei criteri di scelta deve tutelare i lavoratori da possibili violazioni delle regole di correttezza e buona fede. Ciò comporta il rispetto di una procedura che non lasci neanche in via marginale al datore di lavoro di una scelta "personalizzata" e cioè sostanzialmente diretta alla eliminazione di una determinata persona in luogo di un’altra; questa finalità viene realizzata attraverso la oggettivizzazione dei criteri e la conseguente loro applicazione in modo che la scelta non sia predeterminata. A meno che si tratti di una ristrutturazione che si riferisca in modo esclusivo ad uno dei settori dell’azienda – ha osservato la Corte - la comparazione deve pertanto avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo in modo che concorrano tutti i lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello di specializzazione.


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