Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LO STATO DI CRISI AZIENDALE NON GIUSTIFICA LA DECISIONE UNILATERALE DI DESTINARE IL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - Per effetto dell'art. 13 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 28 del 7 gennaio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo).

E' correttamente motivata la decisione del giudice di merito che ha ritenuto legittimo un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, rilevando la giuridica impossibilità di destinare il lavoratore licenziato a mansioni diverse di livello inferiore, anche per la mancanza di prova del suo consenso a tale diverso impiego. In linea generale l'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 St. Lav. (2103 cod. civ.) anche nell'ipotesi in cui l'azienda giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa. L'onere della prova dell'impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, ma deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti.


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