Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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SPETTA AL DATORE DI LAVORO PROVARE L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ASSUNZIONE A TERMINE - Anche nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 381 del 14 gennaio 2004, Pres. Mileo, Rel. Lamorgese).

L'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è a carico del datore di lavoro a termini dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230. Questa regola di applica anche se il contratto a termine rientra in una delle ipotesi aggiuntive previste dai contratti collettivi. L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nell'attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, si inserisce nel sistema già delineato della precedente normativa senza modificare l'onere della prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (e l'eventuale temporanea proroga al termine stesso) e senza modificare le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento di tale onere probatorio, cioè la trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato.


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