Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL GIORNALISTA DECORRE ANCHE DURANTE IL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - E deve essere rilevata d'ufficio (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 9694 del 4 luglio 2002, Pres. Delli Priscoli, Rel. Vittoria).

L'ordinamento della professione di giornalista (legge n. 69 del 3 febbraio 1963) prevede, all'art. 58, che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto, con la precisazione che la prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato. La legge stabilisce anche che la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso il termine stabilito dal primo comma può essere prolungato oltre la metà.

La prescrizione può maturare anche nel corso del processo avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare emessa dal Consiglio Regionale. Questo processo ha due fasi, la prima in sede amministrativa e la seconda davanti al giudice ordinario; la sanzione emessa dal Consiglio Regionale deve essere impugnata davanti al Consiglio Nazionale, la cui decisione può formare a sua volta oggetto di impugnazione davanti al Tribunale civile (con collegio integrato da un giornalista e da un pubblicista). La decisione del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello (anch'essa con collegio integrato), la cui pronuncia è soggetta al ricorso per cassazione.

La prescrizione riguarda in modo unitario il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale e quello davanti al giudice. Ciò comporta che, spirato il termine massimo di durata previsto dall'art. 58 legge n. 69 del 1963, senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopraggiunta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche di ufficio. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 9694 del 4 luglio 2002, Pres. Delli Priscoli, Rel. Vittoria).


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