Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IRREGOLARITĄ COMMESSE DAL LAVORATORE BANCARIO - Per stabilire se possono giustificare il licenziamento, occorre valutare l’elemento psicologico della condotta (Cassazione Sezione Lavoro n. 10568 del 27 ottobre 1997).

F.C., dipendente della Banca Popolare dell’Irpinia, con mansioni di cassiere, è stato licenziato con l’addebito di aver versato la somma di lire 49 milioni, importo di un mutuo chirografario, concesso a tali Ricciardi e De Cesare, a quest’ultimo che si era presentato da solo benché il mandato fosse stato emesso a nome di entrambi. Il Pretore di S. Maria Capua Vetere ha annullato il licenziamento in quanto ha escluso che il lavoratore abbia agito dolosamente. Il Tribunale ha accolto l’appello della Banca, affermando che il fatto attribuito al lavoratore doveva ritenersi oggettivamente sufficiente a giustificare il licenziamento, trattandosi di grave violazione dei doveri contrattuali, anche per l’entità della somma erogata.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10568 del 27 ottobre 1997, Pres. Pontrandolfi, Rel. Dell’Anno) ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando il suo costante orientamento secondo cui per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati in relazione alla loro portata soggettiva ed oggettiva, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale e dall’altro la proporzionalità di tali fatti e la sanzione inflitta.

Questa regola - ha affermato la Corte - non patisce eccezioni nel campo dell’attività bancaria in quanto anche in questo settore la giusta causa può configurarsi solo ove il lavoratore tenga una condotta connotata da dolo o anche da colpa di grado elevato, tale cioè da determinare un senso di profonda sfiducia nei confronti del suo autore. Nel caso in esame - ha osservato la Corte - il Tribunale si è limitato a rilevare che era rimasta comprovata, a carico del lavoratore, la materialità di un’infrazione, omettendo però di valutarne tempestivamente tutti gli aspetti ed in particolare l’elemento psicologico.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it