Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

SE IL GIUDICE HA AUTORIZZATO LE RIPRESE TELEVISIVE DEL PROCESSO PENALE IN AULA, IL TESTIMONE CHE NON INTENDE ESSERE INQUADRATO DEVE MANIFESTARE ESPRESSAMENTE IL SUO DINIEGO - Se tace la ripresa della sua persona deve ritenersi legittima (Cassazione Sezione Prima Civile n. 9249 del 25 giugno 2002, Pres. Olla, Rel. Berruti).

Luciana F. ha deposto come testimone in un processo penale a carico di suo marito. Il dibattimento è stato ripreso da una troupe televisiva della Rai, che è stata a ciò autorizzata dal giudice. Le immagini riprese, tra cui quelle relative alla deposizione di Luciana F., sono state diffuse nel corso della trasmissione "Un giorno in Pretura". Luciana F. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Milano le autrici del programma e la Rai sostenendo che, in base all'art. 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la troupe televisiva avrebbe dovuto ottenere il suo consenso prima di procedere alla ripresa della deposizione; ella ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. L'articolo 147 prevede che il giudice possa autorizzare le riprese del dibattimento se le parti consentono oppure, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del processo. La stessa norma stabilisce che, anche quando autorizza la ripresa del dibattimento, il giudice deve vietare che siano inquadrate le parti e i testimoni se queste persone non consentono di essere oggetto di ripresa.

Il Tribunale Civile di Milano ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che Luciana F. avrebbe dovuto manifestare la sua contrarietà alle riprese, mentre invece ella aveva taciuto. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano che, come il Tribunale, ha interpretato l'art. 147 nel senso che esso non richieda, per le riprese televisive, l'espressa autorizzazione delle persone interessate.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 9249 del 25 giugno 2002, Pres. Olla, Rel. Berruti) ha rigettato il ricorso proposto da Luciana F. confermando l'esattezza dell'interpretazione data dai giudici milanesi all'art. 147 d.a. cod. proc. pen.

L'art. 147 - ha affermato la Corte - deve essere interpretato nel quadro del regime ordinario di pubblicità delle udienze e di legittima diffusibilità delle circostanze che in esse si verificano da parte dei mezzi di informazione, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di informazione.

La legge, in considerazione dell'impatto che una ripresa televisiva o cinematografica o una trasmissione radiofonica possono avere tanto sul corpo sociale quanto sui protagonisti del processo, dispone che per aversi tali forme di accesso al fatto con conseguente diffusione da parte della informazione occorre una autorizzazione del giudice. Una volta data tale autorizzazione, l'udienza assume un carattere di pubblicità piena, anche con riferimento all'uso di mezzi di diffusione mediatica più immediati.

In questa situazione l'art. 147, al comma terzo, precisa che il presidente, anche se ha autorizzato la ripresa o la trasmissione "vieta la ripresa di immagini di parti se le medesime non vi consentono o la legge non ne fa divieto"; questa norma - ha affermato la Corte - deve essere interpretata nel senso che per vietare la diffusione dell'immagine di una persona durante una udienza a proposito della quale sia stata autorizzata la ripresa occorre l'espressa volontà in tale senso del soggetto interessato; il diniego individuale che la legge introduce a tutela della riservatezza deve, intervenendo in un contesto prodotto dalla autorizzazione del giudice, essere espresso con apposita manifestazione di volontà.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it