Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E PATRIMONIALI CAUSATI DA UN MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET PUO' ESSERE PROPOSTA DAVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO DOVE IL DANNEGGIATO HA DOMICILIO - Non si applica il criterio seguito in caso di diffamazione a mezzo della stampa (Cassazione Sezione Terza Civile, ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002, Pres. Giustiniani, Rel. Segreto).

Sandro R., domiciliato a Roma, ha diffuso via internet, collocandolo in un "newsgroup", un messaggio concernente la Banca del Salento, con sede a Lecce. La Banca ha ritenuto il messaggio diffamatorio ed ha convenuto Sandro R. davanti al Tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento del danno asseritamente recato alla sua reputazione. Sandro R., costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, sostenendo l'applicabilità, in materia, del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo dove si verifica la pubblicazione del giornale o dove ha domicilio l'autore della diffamazione e non a quello del luogo dove ha domicilio il diffamato.

Il Tribunale di Lecce ha accolto l'eccezione, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma. La Banca ha proposto davanti alla Suprema Corte ricorso per regolamento di competenza. La Corte (Sezione Terza Civile, ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002, Pres. Giustiniani, Rel. Segreto) ha accolto il ricorso affermando la competenza del Tribunale di Lecce.

Quando l'offesa alla reputazione è realizzata attraverso un sito o un "newsgroup" internet -ha affermato la Corte- non possono essere applicati gli stessi principi affermati per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto la collocazione in rete del messaggio non equivale alla pubblicazione del giornale. Quest'ultima comporta necessariamente che la notizia venga, dal momento della stampa, a conoscenza di un certo numero di persone e si produca perciò l'evento diffamatorio; nel caso di internet l'evento invece si verifica non al momento dell'inserimento in rete del messaggio, bensì quando i visitatori leggono la notizia offensiva. Essendo impossibile individuare il luogo in cui il primo visitatore viene a conoscenza del messaggio via internet - ha affermato la Corte - deve affermarsi la competenza del giudice del luogo ove si verifica il danno. Nel caso di una persona giuridica, ha osservato la Corte, la diffamazione produce danni patrimoniali e morali che si verificano principalmente nel luogo ove essa ha sede; la situazione è diversa quando il diffamato è una persona fisica per la quale, oltre ai danni morali e patrimoniali, si verifica anche il danno in sé costituito dalla lesione della personalità protetta dall'art. 2 della Costituzione; anche in questo caso tuttavia - ha concluso la Corte - se il danneggiato chiede contemporaneamente il risarcimento dei danni morali e patrimoniali nonché del danno in sé, la competenza resta al giudice del luogo ove ha domicilio il danneggiato, per il principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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