Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL DEPUTATO NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A PROCESSO PER DICHIARAZIONI DIFFAMATORIE RESE IN PUBBLICO, SE ESSE ATTENGONO A TEMI POLITICI DA LUI NORMALMENTE TRATTATI NELL'ATTIVITA' PARLAMENTARE - La comunicazione con i cittadini rientra nell'esercizio delle sue funzioni (Cassazione Sezione Quinta Penale, n. 16195 del 3 maggio 2002, Pres. Lacanna, Rel. Calabrese).

Il deputato Vittorio Sgarbi durante due trasmissioni televisive svoltesi nel febbraio e nel marzo 1995 ha accusato il magistrato Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo di essere consapevole strumento del PDS e di non avere indagato sulle denunce del maresciallo Lombardo, morto suicida, perché ciò "non conveniva al progetto e al teorema politico" perseguito dal suo Ufficio. In seguito a querela proposta da Giancarlo Caselli, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto il deputato responsabile del reato di diffamazione. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza del 25 gennaio 2001. Vittorio Sgarbi ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la Camera dei Deputati, con deliberazione del 14 febbraio 2001, ha affermato l'insindacabilità della condotta tenuta da Vittorio Sgarbi in base all'art. 68 della Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. In occasione della discussione del suo ricorso davanti alla Suprema Corte, la difesa di Vittorio Sgarbi ha chiesto l'annullamento della condanna per effetto della deliberazione della Camera dei Deputati; la difesa della parte civile ha contestato l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, sostenendo che Vittorio Sgarbi non aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni ed ha chiesto alla Cassazione di proporre, davanti alla Corte Costituzionale, conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, avverso la delibera della Camera dei Deputati.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale, n. 16195 del 3 maggio 2002, Pres. Lacanna, Rel. Calabrese) ha escluso di dover sollevare il conflitto di attribuzioni ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "perché l'imputato non può essere chiamato a rispondere del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 68 comma I della Carta Costituzionale". Nella delibera di insindacabilità adottata il 14 febbraio 2001 dalla Camera dei Deputati - ha osservato la Corte - si riferisce che le affermazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive "si inquadrano in un'ampia azione che egli da tempo svolge nella sua qualità di parlamentare. Nell'ambito di tale azione politica l'onorevole Sgarbi, spesso aspramente, in Parlamento e al di fuori di esso ha attaccato diversi magistrati che, a suo giudizio, hanno interferito con l'attività politica. Tuttavia le sue affermazioni, anche le più dure, vanno ad inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre il potere della magistrature inquirente. E' noto inoltre che su tali tematiche l'onorevole Sgarbi ha sempre svolto un'azione intensa dentro e fuori dal Parlamento. E' così fuori discussione che ripetute <<iniziative parlamentari>> sul problema dell'interferenza di magistrati con l'attività politica furono realmente assunte dall'attuale ricorrente, come pure <<un'azione intensa dentro e fuori dal Parlamento>>. Che la questione giustizia, sollevata attraverso l'esame di situazioni e fatti concreti per renderla più comprensibile al grande pubblico, fosse - ed è ancora - questione di notevole rilievo politico è altrettanto indiscutibile. E' abbastanza logico allora ritenere che l'imputato abbia sollevato tali problemi in sede diversa da quella istituzionale per ottenere il consenso necessario alla riuscita delle sue iniziative parlamentari e che, quindi, in definitiva, le dichiarazioni da lui espresse nelle due cennate trasmissioni televisive - ancorché non riportino <<integralmente>> cose già dette nei confronti di Giancarlo Caselli o nel dibattito in Aula o in atti di sindacato parlamentare, come puntualizza ed esige il difensore della parte civile - siano comunque plausibilmente ricollegabili alla sua attività parlamentare, tanto da meritare la tutela approntata dalla norma costituzionale."

La Suprema Corte ha precisato di non condividere l'interpretazione dell'art. 68 Cost. secondo cui l'esonero da responsabilità si configura solo quando le dichiarazioni rese, al di fuori della Camere, dai membri del Parlamento, riproducono sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari, quali ad esempio le interrogazioni. Tra le funzioni del Parlamentare - ha affermato la Corte - v'è quella di comunicare con i cittadini in vari modi, tra cui i dibattiti radiofonici e televisivi, per ottenere il consenso del pubblico alle sue iniziative parlamentari.


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