Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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NON SOLO I CONTENUTI DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE, MA ANCHE I LORO DATI ESTERNI SONO PROTETTI DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - In base all'art. 15 della Costituzione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 9331 dell'8 marzo 2002, Pres. Romano, Rel. Colla).

Giuseppe F., consigliere comunale, è stato ritenuto, dal Tribunale di Napoli, responsabile del reato previsto dall'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti di ufficio) per essersi fatto dare da un impiegato della SIP i tabulati del traffico telefonico comunale ed in particolare quelli relativi ai telefoni cellulari in dotazione al sindaco e ad alcuni assessori e per avere divulgato in una conferenza stampa i dati così ottenuti, dai quali risultava che i cellulari erano stato usati anche per fini extra istituzionali (compresi i collegamenti con linee "hard"). Il consigliere ha proposto appello sostenendo che egli aveva agito nell'interesse generale, in relazione all'esigenza di controllo dell'attività della pubblica amministrazione. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il ricorso, in quanto ha escluso che l'imputato avesse diritto ad accedere ai dati della Sip e di divulgarli.

Questa decisione è stato confermata dalla Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 9331 dell'8 marzo 2002, Pres. Romano, Rel. Colla), che ha affermato la prevalenza, in materia, dell'esigenza di rispettare il diritto alla riservatezza, tutelato dall'articolo 15 della Costituzione. L'art. 15 - ha affermato la Suprema Corte - protegge tanto la segretezza dei contenuti delle conversazioni, quanto la riservatezza concernente i dati esterni ad esse, relativi ai destinatari delle comunicazioni, agli orari etc.; per tutelare la pubblica amministrazione il consigliere avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, mentre non gli era consentito divulgare dati riservati in una conferenza stampa.


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