Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA PUBBLICITA' DEL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE NON E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE LA PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DELLE AFFERMAZIONI FATTE DA UN DIFENSORE NELLA SUA ARRINGA - Se sono lesive dell'altrui reputazione (Cassazione Sezione Prima Penale n. 4462 del 5 febbraio 2002, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri).

Nel maggio del 1994 il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato un servizio di cronaca giudiziaria nel quale si riferivano le affermazioni fatte da un avvocato nella sua arringa difensiva in un processo per omicidio davanti alla Corte d'Assise di Chieti. Tali affermazioni concernevano anche Bruno D., definito dal difensore come soggetto già noto alla polizia e coinvolto nella vicenda che aveva portato all'omicidio. In seguito a querela sporta da Bruno D., il Tribunale Penale di Roma ha dichiarato l'autrice dell'articolo e il direttore del giornale responsabili del reato di diffamazione, condannandoli alla pena della multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma che ha assolto gli imputati in quanto ha ritenuto che essi abbiano correttamente esercitato il diritto di cronaca, riferendo le affermazioni fatte da un avvocato nel corso di un pubblico dibattimento. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la non configurabilità dell'esimente riconosciuta dalla Corte d'Appello ai due giornalisti.

La Suprema Corte (Sezione Prima Penale n. 4462 del 5 febbraio 2002, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri) ha accolto il ricorso. Nel processo penale - ha osservato la Corte - l'esposizione, da parte del difensore, di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, mentre la pubblicazione a mezzo stampa degli stessi fatti può perdere il carattere della illiceità soltanto se è giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia stata riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. In mancanza di tali specifiche condizioni - ha affermato la Corte - la pubblicità del dibattimento non può valere, di per sé, a legittimare la pubblicazione della notizia, in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori, che vengono così portati a conoscenza di fatti obiettivamente diffamatori. La Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma perché accerti la corrispondenza tra il contenuto dell'articolo e l'arringa del difensore e, in caso affermativo, controlli la configurabilità della giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca verificando l'esistenza delle condizioni della correttezza della forma espositiva e dell'interesse generale alla conoscenza dei fatti pubblicati.


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