Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

GLI ARTICOLI SCRITTI PER UNA "TESTATA LABORATORIO" UNIVERSITARIA NON SONO UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, ELENCO PUBBLICISTI - Perché il periodico non ha natura giornalistica (Cassazione Sezione Terza Civile n. 352 del 14 gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci).

Annalisa P., iscritta alla scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione di massa dell'Università Luiss, ha scritto continuativamente articoli per il periodico "LuissInformazione", edito dalla stessa Università, ricevendo per essi un compenso. Ella ha quindi chiesto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, in base alla legge 3 febbraio 1963 n. 69 che definisce pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita. La sua domanda non è stata accolta né dall'Ordine regionale, né da quello nazionale. Ella si è allora rivolta al Tribunale di Firenze che ha rigettato il suo ricorso in quanto ha ritenuto che la rivista LuissInformazione costituisca una "testata laboratorio" interna all'Università Luiss e quindi non un organo di informazione giornalistica. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha ordinato l'iscrizione di Annalisa P. nell'elenco dei pubblicisti. La Corte ha rilevato che quand'anche la pubblicazione avesse costituito "un abile escamotage" della scuola volto a garantire in ogni modo ai propri allievi uno sbocco professionale, tale finalità non escludeva la rispondenza del periodico "LuissInformazione" ai requisiti di legge, trattandosi di una testata regolarmente registrata, portatrice di messaggi culturali e scientifici. Contro questa decisione il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha proposto ricorso per cassazione per violazione della legge  3 febbraio 1963 n. 69 (ordinamento della professione di giornalista).

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 352 del 14 gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci) ha accolto il ricorso. Un periodico ha natura giornalistica - ha affermato la Cassazione - quando è diretto ad informare una massa indifferenziata di lettori, in quanto la stampa periodica ha una funzione informativa e divulgativa volta alla formazione della pubblica opinione. LuissInformazione - ha osservato la Corte - è definita dallo stesso editore come "testata di laboratorio della scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione d'impresa", il che rende palese che questo periodico ha la funzione di formare gli autori degli articoli più che di informare il pubblico; d'altra parte deve tenersi presente che l'aspirante pubblicista, mediante la richiesta d'iscrizione all'albo reclama in realtà il riconoscimento ex post della professionalità già acquisita e già posseduta in via di fatto; tale riconoscimento non può andare a chi, frequentando una scuola di giornalismo, dimostra di non avere ancora acquisito tale professionalità. La Corte ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso di Annalisa P. contro la delibera dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana.


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