Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

PSEUDO DIRIGENTE TUTELATO DALLO STATUTO DEI LAVORATORI CONTRO IL LICENZIAMENTO - Solo quando la qualifica gli sia stata attribuita a titolo convenzionale, senza le relative mansioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 10627 del 28 ottobre 1997).

A.C., dipendente della Rentmacchine s.p.a. con qualifica di dirigente, licenziato nel settembre del 1989, ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Viterbo, chiedendo l’applicazione dell’art. 18 St. Lav. e pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna dell’azienda al risarcimento del danno. Egli ha sostenuto che, pur essendo stato assunto con la qualifica di dirigente e l’incarico di direttore generale, egli in realtà aveva avuto sin dall’inizio mansioni di funzionario e per giunta, nel luglio del 1989, aveva subìto una dequalificazione. L’azienda si è difesa affermando che A.C. doveva considerarsi a tutti gli effetti dirigente, come tale non tutelato dalla legge n. 604/66 e dall’art. 18 St. lav. e licenziabile "ad nutum". Il Pretore ha rigettato la domanda.

La sua decisione è stata confermata, in grado di appello dal Tribunale di Viterbo, che ha ritenuto, in primo luogo, irrilevante la natura delle mansioni svolte da A.C., dovendo ritenersi sufficiente, ai fini dell’inapplicabilità della tutela legislativa in materia di licenziamento, il fatto che egli avesse, per contratto, la qualifica di dirigente. Peraltro il Tribunale ha stabilito, in base alle risultanze istruttorie che A.C. aveva, di fatto, svolto mansioni dirigenziali, essendo collocato al vertice della gerarchia aziendale con il potere di stipulare i contratti di importo sino a 100 milioni e di proporre agli organi deliberanti i contratti di importo superiore. Il Tribunale ha anche escluso che A.C. abbia subito, nel luglio 1989, una dequalificazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10627 del 28 ottobre 1997, Pres. Pontrandolfi, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso del dirigente, affermando che il diritto alla qualifica deriva in primo luogo da atti negoziali del datore di lavoro, quali l’assunzione ovvero la promozione e che l’art. 2103 vieta l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle previste per la qualifica attribuitagli. L’assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica riconosciuta ovvero la successiva dequalificazione - ha osservato la Corte - rappresenterebbero meri inadempimenti del datore di lavoro ai doveri derivanti dall’art. 2103 c.c. conseguentemente inidonei ad incidere sulla qualifica dirigenziale spettante al lavoratore. Pseudo dirigente o dirigente meramente convenzionale (come tale tutelato dalla normativa di legge in materia di licenziamenti) - ha affermato la Corte - è quello che per accordo tra le parti inizi o continui a svolgere mansioni non dirigenziali e al quale venga attribuita la qualifica fittizia di dirigente, pur se accompagnata dalla corrispondente retribuzione; chi assume di essere uno "pseudo dirigente", deve sostenere e provare l’esistenza di un accordo diretto ad escludere l’attribuzione di mansioni dirigenziali. Peraltro la Corte ha osservato che nel caso in esame il Tribunale ha correttamente accertato che F.C. aveva di fatto svolto queste mansioni.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it