Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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NEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO L'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO È ESSENZIALE - Essa non deve avere carattere meramente figurativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 6787 dell'11 maggio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Foglia).

Nel contratto di apprendistato l'insegnamento è essenziale. Affinché l'obiettivo formativo di questo rapporto possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo. La legge definisce l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nell'impresa medesima" (art. 2, c. della legge 19.1.1955, n. 25). Si tratta di un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale (come tale qualificata dall'art. 2134 c.c.). Nel contratto di tirocinio, rispetto all'attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, c. 2).

La formazione professionale assume un ruolo centrale anche per la politica sociale sottesa al diritto comunitario, sempre più incidente nella evoluzione della disciplina nazionale in materia di lavoro (si vedano, in proposito l'art. 127 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed il regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20.7.1993). La centralità del momento formativo emerge ancora di più dal confronto del contratto di apprendistato con altri rapporti consimili quali il rapporto di formazione e lavoro. Il contratto di formazione, diversamente dall'apprendistato, non tende alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro, e questo spiega, tra l'altro, come il momento formativo nel contratto di formazione e lavoro viene individuato anche nella mera prestazione di attività lavorative e nell'esperienza lavorativa che questa realizza di per sé.


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