Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO RILEVA LA NECESSITÀ DI PORRE TERMINE ALL'ATTUALE SITUAZIONE DI CONCENTRAZIONE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO - Nella relazione annuale si richiama il parere negativo espresso sul disegno di legge Gasparri.

Nella relazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull'attività svolta nel 2002, un paragrafo è dedicato al parere da essa inviato al Parlamento e al Governo in merito al disegno di legge Gasparri recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. e delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione".

Il parere è decisamente negativo su tutti i principali aspetti del disegno di legge e sottolinea la necessità di introdurre meccanismi che evitino la prosecuzione dell'attuale situazione di occupazione di fatto delle risorse frequenziali e siano conformi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione affermati dalle disposizioni dell'Unione Europea.

In via preliminare, l'Autorità ha sottolineato che l'introduzione di una nuova normativa di assetto del sistema radiotelevisivo nazionale rappresenta per l'Italia un passaggio essenziale per l'affermarsi di effettive condizioni concorrenziali nei mercati dei media, e in quello televisivo in particolare, condizioni tali da garantire una miglior qualità e varietà del servizio radiotelevisivo, nonché idonee a contribuire a un migliore sviluppo del pluralismo interno ed esterno dell'informazione.

Con specifico riguardo al mercato televisivo nazionale, l'Autorità ha evidenziato come esso sia attualmente caratterizzato dal più elevato grado di concentrazione in Europa, nonché dalla presenza di elevate barriere all'entrata, prevalentemente di carattere normativo e istituzionale, tali da ostacolare l'ingresso e impedire la crescita ai potenziali nuovi entranti. Ciò ha determinato il costituirsi di un mercato poco dinamico e caratterizzato da un basso grado di innovazione, per il quale sia il Presidente della Repubblica sia la Corte Costituzionale hanno ripetutamente auspicato lo sviluppo di un maggior grado di concorrenza e di pluralismo dell'informazione. In tal senso, l'Autorità ha posto in evidenza che un progetto di riforma complessiva del sistema radiotelevisivo nazionale dovrebbe necessariamente incidere in maniera significativa sull'attuale struttura del mercato televisivo, allo scopo di ridurre la situazione di elevata concentrazione che lo caratterizza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito adottando incisive forme di regolazione che siano al contempo conformi alla normativa contenuta nel nuovo quadro regolamentare comunitario e rispettose dei limiti fissati dalla Corte Costituzionale.

In particolare, l'Autorità ha richiamato l'attenzione su problematiche di tipo concorrenziale che investono le previsioni del disegno di legge in materia di assegnazione delle frequenze, di definizione dei mercati, di disciplina dell'assetto competitivo (sia nella cosiddetta fase transitoria sia in quella successiva), di concentrazioni di tipo verticale e diagonale, nonché di servizio radiotelevisivo pubblico.

L'Autorità ha ribadito, in primo luogo, la necessità di introdurre modalità e meccanismi di allocazione e uso delle risorse frequenziali che evitino la prosecuzione, con termine incerto, dell'attuale situazione di occupazione di fatto di tali risorse e che siano conformi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, contenuti nelle recenti disposizioni comunitarie.

In secondo luogo, e in considerazione della circostanza che il definitivo passaggio alla tecnica digitale terrestre avverrà in un periodo di tempo che si ha ragione di prevedere ben più lungo di quello previsto dalla legge n. 66/01 (a partire dal 2006), l'Autorità ha rappresentato la necessità che sia data effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2003 al limite del 20% al cumulo dei programmi radiotelevisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, estendendolo anche agli operatori di rete (ovvero alle società che possiedono parte dello spettro frequenziale), in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

Inoltre, l'Autorità ha ribadito la necessità che, ai fini della determinazione dei limiti alla raccolta pubblicitaria, non sia individuato un macrosettore quale il sistema integrato delle comunicazioni, comprendente la produzione e distribuzione radiotelevisiva, le varie forme di editoria, la produzione e distribuzione cinematografica, nonché la raccolta pubblicitaria su ogni mezzo, così come previsto nel disegno di legge, ma si tenga conto di metodologie e di criteri analitici antitrust, quali quelli richiesti dal quadro normativo comunitario.

L'Autorità ha poi evidenziato come la prevista eliminazione degli attuali limiti alle concentrazioni cosiddette diagonali, e in particolare a quelle tra editoria e televisione, rischierebbe di determinare un'ulteriore riduzione degli operatori di comunicazione indipendenti presenti in Italia, con una diminuzione del grado di competizione anche nel settore dell'editoria.

Infine, per quanto riguarda la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, l'Autorità ha sottolineato come le disposizioni contenute nel disegno di legge, che prevedono la quotazione sui mercati azionari della società concessionaria, con obiettivi di massimizzazione dei profitti, siano difficilmente conciliabili con l'assolvimento degli obblighi di pubblico servizio, quali ad esempio la destinazione di parte dei ricavi al finanziamento di specifiche produzioni.


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