Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE SUCCESSIVO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Può essere ritenuto legittimo per ragioni organizzative (Cassazione Sezione Lavoro n. 10333 del 21 ottobre 1997).

R.A., dipendente della SIPRA, dopo aver subito la sanzione disciplinare della sospensione per sei giorni con l’addebito di aver aggredito e minacciato un collega, è stato trasferito per ragioni di incompatibilità ambientale. Egli si è rivolto al Pretore di Roma chiedendo la dichiarazione di illegittimità sia della sanzione che del trasferimento. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto la legittimità di entrambi i provvedimenti. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la sanzione disciplinare doveva ritenersi illegittimo in quanto il contratto collettivo consentiva per quel tipo di infrazione una sospensione non superiore a cinque giorni e che il trasferimento doveva ritenersi illegittima perché costituiva una duplicazione della precedente sanzione disciplinare, non consentita dall’art. 7 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10333 del 21 ottobre 1997, Pres. Eula, Rel. Santojanni) ha accolto il ricorso nella parte concernente la misura della sanzione disciplinare, in quanto ha ritenuto che il Tribunale di Roma non abbia preso in esame la normativa contrattuale, mentre ha rigettato l’altra censura, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il trasferimento del lavoratore che segue l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non assume, per effetto di questo solo rapporto cronologico, esso stesso valore sanzionatorio, ben potendo un fatto disciplinarmente rilevante costituire altresì una delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, previste dall’art. 2103 cod. civ. ai fini della legittimità del trasferimento.

Ciò può verificarsi nel caso in cui, con congruo apprezzamento delle specifiche circostanze, si ravvisi l’opportunità di un immediato mutamento di sede dell’autore dell’infrazione, al fine di evitare contrasti presuntivamente pregiudizievoli con i colleghi di lavoro, con incidenza negativa sul rendimento dei singoli e, quindi, sulla produttività dell’impresa.


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