Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LICENZIAMENTO VERBALE INTIMATO DA IMPRESA CON MENO DI 16 DIPENDENTI - Essendo inefficace, non incide sulla continuità del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 9606 del 1° ottobre 1997).

S.R. dopo aver lavorato per sette mesi nell’impresa di R.M. senza regolare inquadramento ed essere stato licenziato verbalmente, ha chiesto al Pretore di Roma di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dichiarare inefficace il licenziamento, ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 St. Lav. Il Pretore di Roma, accertato che di fatto S.R. era stato impiegato in condizioni di subordinazione e che l’impresa di R.M. aveva oltre 15 dipendenti, ha dichiarato inefficace il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno. In grado di appello il Tribunale di Roma ha confermato l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ma ha rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro in quanto ha escluso che il lavoratore avesse fornito la prova che l’impresa impiegasse più di 15 dipendenti.

Il Tribunale ha affermato che il licenziamento, in quanto intimato verbalmente, non era idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, che pertanto doveva ritenersi tuttora in essere, ma che il lavoratore non aveva diritto alla particolare tutela assicurata dall’art. 18 St. Lav. con l’ordine di reintegrazione. Il datore di lavoro è ricorso in Cassazione censurando il Tribunale per avere affermato che anche nelle piccole imprese (in quelle cioè con meno di 16 dipendenti) il licenziamento verbale è inefficace, con la grave conseguenza che il rapporto di lavoro deve ritenersi rimasto in vita e che l’impresa è perciò tenuta a pagare la retribuzione per il periodo successivo al licenziamento. Egli ha sostenuto che, applicando i principi affermati dalla Suprema Corte per il licenziamento disciplinare intimato dalla piccola impresa senza le garanzie previste dall’art. 7 St. Lav., anche il mancato rispetto della forma scritta nell’intimazione del licenziamento deve comportare per la piccola impresa solo le conseguenze previste dalla legge n. 108/90, ossia il pagamento di un’indennità da 2,5 a 6 mensilità, per evitare che da un vizio di forma derivino conseguenze sproporzionate.

La Suprema Corte, Sezione Lavoro n. 9606 del l’1 ottobre 1997, Pres. Panzarani, Rel. Putaturo) ha rigettato il ricorso affermando che anche nella piccola impresa, in base all’art. 2 della legge n. 108 del 1990, il mancato rispetto della forma scritta nella comunicazione del licenziamento comporta


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