Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Attualità, opinioni e commenti

STRUTTURA PIRAMIDALE DELLA MAGISTRATURA E ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Parere del Consiglio Superiore della Magistratura deliberato il 15 luglio 2004.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il testo del parere richiesto dal Ministro della Giustizia sul secondo "maxi-emendamento" al d.d.l. recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Tra le osservazioni formulate dal Consiglio, particolarmente significative appaiono quelle relative al ruolo previsto per la Corte di Cassazione e ai poteri prefigurati per il Procuratore della Repubblica nei confronti dei suoi sostituti e nella gestione dell'ufficio.

Ne riportiamo il testo.

 

La Corte di Cassazione.

Come giù rilevato, rimane, non ostante che siano stati più volte formulati argomentati rilievi, lo stravolgimento del ruolo della Corte di cassazione, spinta ad assumere funzioni di controllo e di conformazione dei magistrati mentre la funzione specifica, costituzionalmente prevista, è quella di strumento di controllo della conformità delle sentenze e del processo alle norme di legge sostanziale e processuale.

Il primo presidente e il procuratore generale sono membri di diritto del comitato direttivo della scuola, magistrati di legittimità sono il presidente e il vice presidente di tutte le commissioni di concorso, mentre in quella per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado i magistrati di legittimità sono in maggioranza (6 su 11) pur dovendo tale commissione valutare oltre ai titoli la laboriosità e la capacità organizzativa, in relazione alle quali non si comprende quale particolare attitudine possano avere i magistrati di legittimità. Ai concorsi alle funzioni direttive in cassazione possono partecipare solo i magistrati che al momento del bando di concorso svolgono funzioni di grado immediatamente inferiore. Lo stesso meccanicismo è previsto per i concorsi presso la procura generale della cassazione. La conseguenza è che in tal modo si esclude la osmosi tra la cassazione e la procura generale, nonostante che i magistrati di quest'ultimo ufficio non esercitino funzioni relative all'esercizio dell'azione penale, svolgendo esclusivamente funzioni attinenti al giudizio di legittimità e quindi alla funzione nomofilattica. Si contribuisce quindi a marcare con tutta evidenza una sempre più profonda separatezza tra magistratura di merito e magistratura di legittimità che va a contraddire il grande valore, per l'accrescimento della professionalità del magistrato, della molteplicità delle esperienze.

Ulteriore conferma dell'esasperata tendenza alla creazione di una struttura piramidale della magistratura può essere vista anche nell'innovazione consistente nel richiedere per il concorso per le funzioni direttive superiori il requisito dell'esercizio delle funzioni di presidente di sezione o avvocato generale e per concorrere per l'ufficio di primo presidente l'esercizio del funzioni direttive o funzioni direttive superiori di legittimità.

La composizione del Consiglio direttivo muta con la previsione di un nuovo componente di diritto - innovazione in relazione alla quale si rinvia a quanto sarà osservato con riferimento ad analoga disposizione prevista per i consigli giudiziari - (il presidente del CNF) e con la divisione dei togati eletti in categorie (due magistrati con funzioni direttive e tre magistrati di legittimità) che finisce per attribuire alla componente elettiva togata non direttiva una posizione di netta minoranza pur rappresentando la stragrande maggioranza dei magistrati di legittimità.  

L' organizzazione del pubblico ministero.

L'organizzazione gerarchica della Procura - con un Procuratore della Repubblica unico dominus dell'ufficio, svincolato da qualunque tipo di controllo in ordine all'organizzazione dell'ufficio e all'assegnazione degli affari - viene perseguita attraverso numerose disposizioni, prima tra tutte quella introdotta nel testo oggi all'esame che prevede l'abrogazione dell'art. 7-ter, n. 3, dell'Ordinamento Giudiziario, secondo cui il C.S.M. determina "i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del P.M. e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro".

Contestualmente vengono attribuiti al Procuratore della Repubblica, indicato quale titolare esclusivo dell'azione penale e responsabile del suo corretto ed uniforme esercizio, il potere di determinare i criteri per l'organizzazione dell'ufficio ed ai quali riterrà di uniformarsi nell'assegnazione degli affari, nonché i criteri generali per l'impiego della polizia giudiziaria e per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e tecnologiche.

Quel che suscita perplessità non è che il procuratore della Repubblica sia individuato come il soggetto gravato delle responsabilità generali di gestione delle risorse in dotazione all'Ufficio, ma il fatto che questa responsabilità non debba più esplicarsi nella predisposizione di un complessivo piano di organizzazione, alla cui definizione concorrano, secondo il modello procedimentale costruito dal Csm in attuazione della previsione dell'art. 7 ter ord. giud., anche i magistrati addetti all'Ufficio (attraverso la consultazione assembleare) ed il Consiglio giudiziario (per mezzo del parere sul piano organizzativo), e che sia poi oggetto di valutazione da parte del Csm, che è organo di garanzia privo del potere di esplicazione di una politica criminale.

In buona sostanza, è l'estromissione dei controlli del Csm sull'organizzazione dell'Ufficio di Procura che dà corpo al pericolo che ciascun procuratore della Repubblica possa immaginare che i poteri di gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche ed i poteri di direttiva sulle indagini e sull'impiego della polizia giudiziaria lo autorizzino a farsi artefice incontrollato di una propria politica criminale.

In buona sostanza, è l'estromissione dei controlli del Csm sull'organizzazione dell'Ufficio di Procura che dà corpo al pericolo che ciascun procuratore della Repubblica possa immaginare che i poteri di gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche ed i poteri di direttiva sulle indagini e sull'impiego della polizia giudiziaria lo autorizzino a farsi artefice incontrollato di una propria politica criminale.

Il Procuratore può inoltre delegare uno o più procuratori aggiunti, ovvero uno o più sostituti, perché lo coadiuvino nel compimento di singoli atti, così comprimendo il ruolo dei singoli magistrati da lui delegati a meri esecutori di direttive.

Il Procuratore potrà anche determinare a quali specifici criteri dovranno attenersi nelle trattazione del procedimento i magistrati delegati e, in caso di inosservanza, potrà revocare la delega, così come potrà revocarla in presenza di una mera divergenza di opinioni sulle scelte investigative o sul compimento del singolo atto. Non è prevista alcuna possibilità di sottoporre al controllo del Csm gli atti del titolare dell'ufficio, con netta inversione di tendenza rispetto al diritto vivente, introdotto con le sentenze della Corte costituzionale n. 143/1973, che consente il ricorso al Csm del sostituto avverso la revoca della designazione (così come prima del 1989 avverso la revoca della delega).

L'assoluto svilimento del ruolo del sostituto procuratore, trasformato da magistrato soggetto soltanto alla legge a funzionario soggetto alle "direttive ed ordini" del Capo dell'Ufficio, è assicurato anche dalla trasmissione del provvedimento di revoca (unitamente alle eventuali osservazioni - rectius giustificazioni-) al Procuratore Generale della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare, e dal suo inserimento nel fascicolo personale, sulla base, evidentemente, di una presunzione di responsabilità del sostituto che appare priva di qualsiasi giustificazione razionale.

Né appare significativa l'introduzione della figura dei Procuratori aggiunti, privi di proprie competenze e soggetti alle medesime disposizioni dei sostituti.

Il secondo "maxiemendamento" abolisce ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale previste dal testo approvato dal Senato e tale previsione non può che essere valutata positivamente, avendo il Consiglio espresso motivate critiche all'ampliamento dell'istituto presente nel testo ora modificato.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it