Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ALTERAZIONE DI UN ESTRATTO CONTO OPERATA DA UN BANCARIO PER TRANQUILLIZZARE UN CREDITORE PERSONALE - Non giustifica il licenziamento in quanto attuata al di fuori del rapporto di lavoro.(Cassazione Sezione Lavoro n. 9341 del 22 settembre 1997).

F.S. dipendente della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, con mansioni di cassiere ha ottenuto di lavorare solo nelle ore del mattino, per potersi dedicare, nel pomeriggio, alla gestione di una piccola azienda condotta in società con sua moglie. Questa azienda ha aperto un conto corrente presso l’agenzia dove lavorava F.S. e vi ha versato numerosi assegni tratti su un’altra banca, cambiandoli con contante. Le operazioni sono state curate personalmente, come cassiere della banca, da B.S. che, inoltre, per tranquillizzare un creditore della sua azienda, gli ha mostrato un estratto conto dopo averlo alterato con l’aggiunta di una somma che in realtà non c’era. La banca lo ha licenziato sia per avere curato personalmente le operazioni bancarie della sua azienda, anziché farle svolgere da un collega, sia per l’alterazione del modulo di conto corrente.

Il Pretore ha annullato il licenziamento perché ha ritenuto la sanzione eccessiva. La sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Grosseto, che ha ritenuto non produttivo di effetti sostanziali l’intervento personale del lavoratore nello svolgimento delle operazioni bancarie della sua azienda ed estranea al rapporto di lavoro l’alterazione dell’estratto conto in quanto effettuata fuori dalla banca ed esclusivamente per trarre in inganno un terzo "assillante creditore". Quest’ultimo episodio, pur essendo biasimevole, ha osservato il Tribunale, non poteva essere ritenuto di gravità tale da far venire meno la base fiduciaria del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9341 del 22 settembre 1997, Pres. Buccarelli, Rel. Casciaro) ha rigettato il ricorso della Banca, in quanto ha ritenuto che il Tribunale di Grosseto abbia motivato correttamente il suo apprezzamento in ordine alla insufficiente gravità del comportamento addebitato al lavoratore e pertanto alla sua inidoneità a giustificare la sanzione del licenziamento.


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