Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

L'OBBLIGO PER IL GENITORE DI MANTENERE IL FIGLIO MAGGIORENNE, IN ATTESA CHE COMPLETI GLI STUDI E DIVENGA AUTOSUFFICIENTE, NON E' PERENNE - Esso può venir meno in caso di comportamento negligente del figlio, come quando, dopo 15 anni di università, egli sia ancora lontano dalla laurea (Cassazione Sezione Prima Civile n. 9109 del 30 agosto 1999, Pres. Sensale, Rel. Reale).

L'obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, in attesa che divenga autosufficiente, cessa quando il figlio dimostri, con il suo comportamento, di non volersi impegnare per raggiungere l'autosufficienza. Il Tribunale di Napoli, pronunciando su una domanda di separazione, ha assegnato la casa familiare alla moglie e a un figlio con lei convivente, maggiorenne ma non autosufficiente e ha condannato il marito a corrispondere mensilmente alla moglie un assegno a titolo di mantenimento del figlio. In grado di appello, il marito ha sostenuto che il figlio, trentacinquenne, da 15 anni iscritto all'Università e ancora lontano dal conseguimento della laurea in medicina, non avesse più diritto al mantenimento. La Corte d'Appello di Napoli gli ha dato ragione, in considerazione del comportamento negligente tenuto dal figlio.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 9109 del 30 agosto 1999, Pres. Sensale, Rel. Reale), ha rigettato il ricorso della moglie, affermando che l'obbligo, gravante sui genitori, di mantenere il figlio, non può protrarsi ogni ragionevole limite. Il dovere dei genitori di provvedere ai figli in base all'art. 147 cod. civ. - ha osservato la Corte - non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma permane fino a quando essi non conseguano un reddito che li renda economicamente autosufficienti. L'obbligo di mantenere i figli - correlato all'obbligo di istruire e educare - può perciò protrarsi ben oltre il raggiungimento della maggiore età, per consentire il completamento degli studi o a causa delle note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sempre in relazione alle possibilità economiche dei genitori. Tuttavia - ha affermato la Corte - pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite, ma dovrà alfine cessare. Al prudente apprezzamento del giudice di merito è riservato il compito di individuare, caso per caso, quando tale limite debba considerarsi superato e quando il figlio versi in colpa per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente.

La Cassazione ha ritenuto che, in questo caso, la Corte d'Appello abbia correttamente motivato la sua decisione con riferimento all'età del figlio e alla negligenza da lui dimostrata.


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