Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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L'ATTIVITÀ, AFFIDATA IN VIA CONTINUATIVA A UN GIORNALISTA, DI REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI DI APPROFONDIMENTO DELL'INFORMAZIONE SULL'ATTUALITÀ NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA, PER DECISIONE AZIENDALE, DA QUELLA DI PREPARAZIONE DI UN "DOCU-DRAMA" SU SALVATORE GIULIANO - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Michele Santoro contro RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. + 5, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata il 9 dicembre 2002, Giudice Dott. Massimo Pagliarini).

A completamento dell'ampia informazione data dalla stampa nazionale sull'azione giudiziaria promossa dal giornalista Michele Santoro contro la RAI ed altri, pubblichiamo il testo integrale dell'ordinanza depositata il 9 dicembre 2002 e del ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 11 novembre 2002, con il quale è stato avviato il procedimento.

 

1) L'ordinanza
del Tribunale di Roma

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Lavoro 1° grado

Il giudice designato, dr. Massimo Pagliarini

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel procedimento n. 258983 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2002, vertente

TRA

SANTORO Michele

(avv.ti Domenico d'Amati e Nicoletta d'Amati)
ricorrente
E

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

(avv.ti Matteo Dell'Olio e Oberdan Tommaso Scozzafava)
convenuto
NONCHE'

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuto
E

BALDASSARRE Antonio, ALBERTONI Ettore Adalberto, STADERINI Marco,  SACCA'Agostino 

(avv.ti Matteo Dell'Olio, Oberdan Tommaso Scozzafava e Carlo Mirabile, quest'ultimo solo per il convenuto Staderini)
convenuti

 

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4 dicembre 2002, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 11.11.2002, Michele Santoro esponeva che:

quale giornalista professionista, aveva sempre realizzato, dal 1986 al 2002,  programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità diffusi in prima serata (quali Samarcanda, Rosso e Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Raggio Verde, Sciuscià Edizione Straordinaria) e trasmissioni di reportage. Per la realizzazione di tali programmi aveva sempre avuto a disposizione un gruppo di lavoro composto da circa trenta collaboratori, tra giornalisti e tecnici, nonché una redazione composta di vari locali, alcune salette attrezzate per il montaggio e per la grafica nonché alcune troupes di ripresa. Aveva lavorato in piena autonomia decisionale e si era rapportato direttamente ai vertici aziendali;

tale attività era stata svolta alle dipendenze della RAI S.p.A. dal 1986 all'agosto 1996 e successivamente dal settembre 1999 all'agosto 2002; nel periodo tra settembre 1996 ed agosto 1999 aveva svolto tale attività alle dipendenze del Gruppo Mediaset dove era stato assunto a tempo indeterminato, insieme con i suoi più stretti collaboratori, con le mansioni di direttore responsabile della testata Moby Dick e di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità e di programmi di reportage;

nei primi mesi del 1999 il Direttore generale della RAI gli aveva proposto di ritornare a lavorare per il servizio pubblico, a tempo indeterminato, offrendogli peraltro una retribuzione inferiore a quella percepita alle dipendenze del Gruppo Mediaset; egli aveva subordinato l'accettazione della proposta alla condizione che la RAI gli garantisse, oltre alla qualifica ed al trattamento economico e normativo di direttore di testata, la sua stabile utilizzazione come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità e di programmi di reportage, rispettivamente in prima e seconda serata, con cadenza settimanale ed inserimento nel palinsesto da settembre a maggio; la diffusione dei suoi programmi sulla rete principale della emittenza pubblica, e cioè Raiuno; la sua collocazione alle dirette dipendenze del Direttore generale, salvo il coordinamento con le esigenze del Direttore di rete; l'assunzione a tempo indeterminato e l'assegnazione ai suoi programmi del gruppo di collaboratori che avevano lavorato con lui presso Mediaset; l'assegnazione altresì di circa trenta collaboratori tra giornalisti, programmisti, registi e  tecnici, da assumere annualmente con contratto di lavoro subordinato a termine o con contratto di scrittura;

la Rai aveva accettato tali condizioni, essendo stata in particolare concordata tra le parti la realizzazione di un programma di approfondimento dell'informazione da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno per venti puntate l'anno e di un programma di reportage da diffondere in seconda serata nella stessa rete con il titolo di Sciuscià, secondo una formula da lui ideata nel precedente periodo di lavoro alle dipendenze della Rai;

in virtù di tali accordi, la Rai lo aveva assunto, con contratto del 14.4.1999 a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell'ambito della Divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno e con previsione di specifici compensi per ogni puntata del programma di prima serata e del reportage Sciuscià;

la Rai aveva altresì assunto a tempo indeterminato i collaboratori da lui indicati, che gli erano stati assegnati unitamente a due giornalisti già dipendenti dell'azienda e ad altri quindici collaboratori tra giornalisti, programmisti registi e tecnici, assunti ogni anno con contratto a termine o con contratti di scrittura; nel complesso, il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione dei suoi programmi era composto da circa 45 collaboratori, di cui 15 tra operatori e montatori e con 5 troupes di ripresa che lavoravano in una redazione di Via Teulada composta da circa 10 locali e munita di tre salette attrezzate per il montaggio e per la grafica;

nella stagione 1999/2000, i suoi programmi erano stati trasmessi su Raiuno e successivamente, per ragioni di palinsesto e ferma restando la sua assegnazione alla Divisione 1, aveva concordato con la Direzione generale dell'azienda il suo passaggio su Raidue insieme con il gruppo di lavoro;

dalla stipula del contratto aveva realizzato gli indicati programmi di prima serata, la cui messa in onda era avvenuta da settembre-ottobre fino al mese di maggio dell'anno successivo, mentre i periodi di programmazione dei reportage venivano concordati di anno in anno con il Direttore di rete; tutti i programmi realizzati avevano ottenuto successi di pubblico e di critica, con conseguenti introiti pubblicitari in favore dell'azienda;

durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del maggio 2001 egli era stato fatto oggetto di esposti da parte di alcuni esponenti del partito di Forza Italia per pretese violazioni delle regole sulla par condicio, con particolare riferimento ad alcune puntate del programma Il Raggio Verde ed a seguito del procedimento incardinato presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni era stata applicata nei confronti dell'azienda una sanzione pecuniaria, con un provvedimento attualmente sottoposto al vaglio della giurisdizione amministrativa;

nella stagione televisiva successiva alla vittoria, nelle elezioni politiche del maggio 2001, della coalizione di centro-destra, egli aveva realizzato i programmi di prima serata, affrontando tematiche di stretta attualità e di politica interna;

in vista della nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Rai, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in occasione della sua partecipazione al vertice dei paesi europei svoltasi a Caceres, in Spagna, in data 9.2.2002, aveva detto che in occasione delle ultime elezioni politiche la Rai aveva attentato alla democrazia, precisando che nel marzo 2001 cominciò l'offensiva della Rai di Zaccaria con i suoi Travaglio, i suoi Santoro, i suoi Biagi, con tutta quella falsa satira che invece era un'azione volta a demolire l'immagine del leader dell'opposizione ...;

in data 26.2.2002 erano stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai, nella persona di Antonio Baldassarre, Marco Staderini ed Ettore Albertoni - designati dai partiti della coalizione governativa - e di Carmine Donzelli e Luigi Zanda - designati dai partiti di opposizione; in data 19.3.2002 il Consiglio, con il voto dei tre membri indicati dalla maggioranza, aveva nominato Direttore generale Agostino Saccà, il quale in una intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato di votare per Forza Italia insieme con tutta la sua famiglia;

 intervenendo al congresso del partito Alleanza Nazionale svoltosi a Bologna il 5.4.2002, il Presidente del Consiglio aveva dichiarato che nella futura Rai non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti ... La televisione pubblica è stata occupata militarmente dalla sinistra e lo è ancora oggi e solo fra una settimana ci sarà un cambiamento ....;

durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita ufficiale in Bulgaria, il Presidente del Consiglio, in data 18.4.2002, aveva dichiarato che ho già avuto modo di dire che Santoro, Biagi  e Luttazzi hanno fatto un uso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, criminoso; credo che sia un preciso dovere della nuova dirigenza Rai di non permettere più che questo avvenga; ed alle domande dei giornalisti che gli avevano chiesto se ciò significava un allontanamento delle tre persone indicate, lo stesso Presidente del Consiglio aveva risposto che ove cambiassero nulla ad personam, ma siccome non cambieranno .., aggiungendo che il costo economico della eventuale risoluzione del contratto con Michele Santoro non era un suo problema;

a seguito di tali dichiarazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai Baldassarre, in una seduta della Commissione Parlamentare per la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23.4.2002, aveva definito Enzo Biagi e Michele Santoro un patrimonio professionale del servizio pubblico, aggiungendo che l'azienda farà di tutto per non privarsi del loro apporto come giornalisti; mentre nella stessa seduta il Direttore generale Saccà aveva invece affermato che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi dovevano ritenersi giustificate da quanto accaduto nel servizio pubblico durante la campagna elettorale dell'anno precedente;

in una successiva dichiarazione del 22.6.2002, durante una missione ufficiale a Siviglia, il Presidente del Consiglio Berlusconi aveva ribadito la incompatibilità di Michele Santoro con il nuovo orientamento della Rai ed il giorno successivo, nei palinsesti presentati dall'azienda a Cannes per la pianificazione delle campagne pubblicitarie della stagione 2002/2003, i programmi di Enzo Biagi e Michele Santoro non erano stati inseriti;

in un intervento pubblico svolto a Firenze il 28.6.2002, il Presidente Baldassarre aveva dichiarato che trasmissioni faziose come quelle di Santoro ci sono in Venezuela, in un paese civile non si fanno. Santoro se lo deve mettere in testa ... lui è un dipendente Rai e come tale dovrebbe comportarsi. Vorrei che Santoro lavorasse nel rispetto delle regole democratiche di un paese civile;

dopo tali dichiarazioni, vi era stato da parte del Presidente Baldassare e del Direttore generale Saccà un alternarsi di ulteriori dichiarazioni e di ulteriore corrispondenza, dalla quale emergeva la volontà dell'azienda, ora di continuare ad utilizzare la sua opera, ora di volersene privare; apparendo, in particolare, il Presidente Baldassarre fautore di una linea c.d. trattativista, ed il Direttore generale Saccà, fautore di una linea più intransigente;

con lettera del 5.8.2002 la Rai aveva aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare contestandogli, con riferimento alla puntata di Sciuscià Edizione Straordinaria del 24.5.2002, di aver tenuto un comportamento non conforme alle direttive impartitegli, disattendendo i criteri di pluralismo, imparzialità, correttezza ed obiettività dell'informazione; e con riferimento alla puntata del programma Sciuscià del 16.7.2002, dedicata all'emergenza idrica in Sicilia, di non aver rispettato gli obblighi di imparzialità e correttezza e di aver affrontato temi di particolare delicatezza con modalità e forme espressive non in linea con i criteri del servizio pubblico televisivo;

di fronte a tali contestazioni, egli si era difeso con nota del 7.8.2002 ed era stato sentito in audizione del 9.9.2002; il procedimento si era concluso in data 7.10.2002, con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per quattro giorni dal lavoro e dalla retribuzione;

nella seduta della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 18.9.2002, il Presidente Baldassarre aveva dichiarato che era stata respinta dal Consiglio la richiesta dei consiglieri di "minoranza" di far riprendere le trasmissioni del programma Sciuscià nella stessa posizione, alla stessa ora e nello stesso canale e che il Consiglio stesso aveva affidato al Direttore generale il compito di sondare il Direttore di Raitre per trovare lo spazio per un programma di informazione politica o di attualità da affidare a Michele Santoro; che vi era stata la disponibilità del Direttore di Raitre, a condizione però di un aumento di budget da parte dell'azienda in favore della rete; nella stesa seduta della Commissione Parlamentare il Direttore generale Saccà aveva dichiarato che esistevano problemi per l'inserimento nei palinsesti di un programma di Michele Santoro, il quale comunque stava lavorando per la realizzazione del programma "Donne";

successivamente, il Direttore di Raitre aveva confermato la sua disponibilità ad utilizzare Michele Santoro nel 2003, senza aumento di budget, e di attendere un sì o un no dai vertici;

successivamente vi era stato uno scambio epistolare con l'ufficio legale dell'azienda, attraverso il quale egli aveva ribadito lo stato di forzata inattività, precisando che il programma "Donne" - attività peraltro del tutto marginale rispetto a quella che gli competeva per legge e per contratto -  non era mai stato a lui affidato, avendo collaborato all'edizione delle cinque puntate previste, regolarmente ultimate e non da lui firmate perché non ne era l'autore, né il conduttore;

nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda del 30.10.2002, il Direttore generale aveva escluso la possibilità di utilizzare e impiegare Michele Santoro;

l'ultima sua attività espletata era stata svolta nella prima metà di settembre ed era consistita nella collaborazione all'edizione del programma "Donne", ideato, realizzato e condotto, su incarico del precedente Direttore di Raidue, dalla giornalista Costamagna; detto programma, in cinque puntate, era andato in onda nell'ottobre del 2002;

nel mese di ottobre 2002 la redazione di Sciuscià era stata privata delle linee telefoniche, dell'archivio di dieci anni di trasmissioni e dei computers; tre stanze su cinque erano state assegnate alla redazione di altri programmi, unitamente alle salette di montaggio e di grafica; nessuno dei contratti a termine era stato rinnovato e i due giornalisti già dipendenti Rai, distaccati presso la sua redazione, erano stati reinseriti nelle testate di provenienza; infine, egli era stato privato dell'uso dell'auto aziendale, attribuitagli fin dall'aprile del 1999, in quanto direttore giornalistico;

rispondendo al Presidente della Commissione Parlamentare, il Presidente Baldassarre, in data 5.11.2002,  aveva comunicato che le posizioni dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro erano all'attenzione del Direttore generale, al quale spettava la trattativa relativa alla stipula dei contratti

allo stato, egli era privo di ogni incarico, in condizioni di forzata inoperosità.

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Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente - ritenuto in diritto illegittimo il comportamento dell'azienda che aveva determinato un suo demansionamento, nonché illegittimo il comportamento tenuto personalmente da Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Marco Staderini, Ettore Albertoni ed Agostino Saccà ed argomentando sia sul fumus che sul periculum - ha chiesto al giudice:

a) di ordinare alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibirlo all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione nonché di programmi di reportage, e segnatamente dei programmi televisivi Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià, con le mansioni svolte nonché con le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva 2001/2002;

b) di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini e Agostino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire il suo impiego presso la RAI, con gli incarichi, le mansioni e le modalità di cui sub a);

c) di adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i suoi diritti e la sua personalità;

d) di disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese dei convenuti, mediante inserzione su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale, nonché mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali della RAI.

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Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e la interpretazione da questi proposta delle pattuizioni intervenute tra le parti.

In particolare, deduceva che:

nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'azienda dell'8.4.1999, di autorizzazione all'assunzione del ricorrente, precedente alla stipula del contratto, non vi era riferimento alcuno al programma Sciuscià, né allo staff rivendicato come diritto, né alla messa in onda dei programmi sulle principali reti televisive Rai, né infine alla loro collocazione nella fascia oraria di maggiore importanza;

nel contratto stipulato tra le parti vi era il riferimento ad un'attività normale, e ad un'attività eccezionale o ulteriore, per la quale il ricorrente avrebbe percepito una particolare remunerazione, non essendosi la Rai impegnata, e neppure limitata, a far svolgere al ricorrente esclusivamente il programma Sciuscià o programmi di prima serata, essendo quest'ultima contemplata dal contratto come speciale;

il ricorrente era stato assunto con la qualifica di Direttore giornalistico ad personam, con la conseguenza che le mansioni da svolgere - non però nelle testate dove vi era già un Direttore giornalistico - dovevano avere ad oggetto programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall'art. 2 del contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni, e quindi anche quelli di storia recente, purchè di approfondimento e di taglio culturale;

il ricorrente, tutt'altro che inoperoso, se non per sua scelta, aveva "ritirato la firma" al programma "Donne" ed aveva rifiutato e rifiutava tuttora di effettuare la realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e con il suo consenso, era stato previsto uno stanziamento in denaro.

La Rai aggiungeva che non potevano essere trascurate le difficoltà in cui il datore di lavoro - nella fase di ridefinizione del palinsesto e di avvicendamento dei programmi -  poteva trovarsi, sia pure temporaneamente, nell'impiego di professionalità delle quali non voleva privarsi, ribadendo che l'azienda elaborava ed attuava le proprie strategie imprenditoriali in piena autonomia dal potere politico e che le difficoltà di collocazione del Santoro erano state acuite dagli ammonimenti e dalle sanzioni cui il comportamento dello stesso l'aveva esposta da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La Rai chiedeva pertanto il rigetto della domanda cautelare.

Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale in via preliminare eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo eseguita presso la Presidenza stessa, in Palazzo Chigi, e non invece presso l'Avvocatura Generale dello Stato; la improcedibilità del ricorso cautelare, essendo il procedimento per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., ancora in corso. Nel merito, osservava che il giudizio cautelare intrapreso dal Santoro riguardava il rapporto contrattuale tra le parti, sicchè non era possibile introdurre domande estranee a detto rapporto e coinvolgere terzi estranei al rapporto stesso; aggiungeva che la Rai era giuridicamente autonoma dalla Presidenza del Consiglio; che le dichiarazioni dalle quali traeva origine la presente controversia dovevano comunque essere ritenute espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost. e che se comunque l'azienda, datore di lavoro del ricorrente,  avesse ritenuto di conformare i propri comportamenti alle opinioni politiche altrui, era solo nei confronti dell'azienda stessa che il Santoro, ritenutosi leso, avrebbe potuto attivarsi in sede giudiziale. Aggiungeva ancora che con le dichiarazioni denunciate, il Presidente del Consiglio si era limitato a criticare l'uso, da lui non condiviso, del mezzo televisivo fatto da vari giornalisti tra i quali il ricorrente, auspicando che la nuova dirigenza dell'azienda non lo consentisse più per il futuro, ed invocando non il demansionamento del Santoro, ma la cessazione del ritenuto abuso. Rilevava ancora l'inammissibilità della domanda cautelare proposta nei suoi confronti, poiché con essa si chiedeva di inibire al Presidente del Consiglio il compimento di atti diretti ad impedire l'esecuzione del provvedimento cautelare richiesto nei confronti della Rai, sicchè i detti comportamenti elusivi, ove mai effettivamente intervenuti, dovevano caso mai essere sottoposti al vaglio del giudice solo dopo il loro compimento e non prima. Contestava, infine, la sussistenza del requisito del periculum.

Con separate, ma identiche memorie difensive, si costituivano in giudizio gli altri quattro convenuti, i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nella loro qualità (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, Consiglieri e Direttore generale) avevano espresso una volontà non già a titolo personale, ma allo scopo di consentire la formazione e l'attuazione della volontà di altro soggetto, e cioè del soggetto da loro amministrato. Le pretese del ricorrente, pertanto, potevano essere fatte valere solo nei confronti della Rai, la cui difesa  peraltro veniva da loro fatta propria.

All'udienza del 26.11.2002 veniva acquisita documentazione, venivano sentiti il ricorrente, il procuratore speciale della Rai ed il procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri e del Direttore generale dell'azienda e veniva discussa oralmente la causa dai difensori delle parti.

Alla successiva udienza del 4.12.2002, acquisita ulteriore documentazione, sentiti nuovamente il ricorrente ed il procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri e del Direttore generale, completata la discussione orale, il giudice  riservava la decisione.

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Sulla domanda cautelare proposta nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

 A fronte delle deduzioni del ricorrente di aver sempre svolto e realizzato nella sua carriera - ancor prima della stipula del contratto con la Rai del 14.4.1999 - programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità e di essere invece attualmente, a seguito delle vicende sopra riportate, senza incarico alcuno, la Rai sostanzialmente non ha negato l'attuale inoperosità del Santoro, ma ha affermato che:

 il ricorrente non può pretendere di svolgere, realizzare e condurre programmi di approfondimento dell'informazione, nonché programmi di reportage -  segnatamente i programmi televisivi Sciuscià Edizione Starordinaria e Sciuscià -con le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva 2001/2002, in quanto il contratto concluso tra le parti non lo prevedeva, dovendo la sua attività lavorativa avere ad oggetto i programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall'art. 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero delle comunicazioni;

 l'attuale inoperosità del Santoro dipende da una sua scelta personale, dal momento che ha "ritirato" la firma al programma Donne ed ha rifiutato e rifiuta tuttora lo svolgimento del docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e con il suo consenso, era stato già previsto uno stanziamento in denaro.

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla Rai, non sembra che dalla lettura del contratto possa evincersi che le parti abbiano inteso differenziare e distinguere le prestazioni lavorative del Santoro in una attività normale accanto ad una speciale, consistente quest'ultima nella realizzazione del programma Sciuscià e nella realizzazione di speciali di prima serata.

Il contratto del 14.4.1999 stipulato tra le parti recepisce pienamente i termini di un precedente accordo del 27.3.1999 tra il Santoro stesso e l'allora Direttore generale dell'azienda (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), ma soprattutto segue la delibera di assunzione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda dell'8.4.1999 (in favore del ricorrente e di Alessandro Ruotolo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore giornalistico) che, nelle premesse, considera che la caratterizzazione e lo sviluppo dell'offerta televisiva di approfondimento informativo richiedono sempre più di avvalersi di consolidate professionalità.

 Il riferimento operato dalla delibera di assunzione, richiamata dal successivo contratto, alle consolidate professionalità nell'ambito dell'approfondimento informativo, è pertanto già molto significativo sulla reale volontà manifestata dalla Rai di assegnare al ricorrente (ed al suo collega Ruotolo) le mansioni e le attività per le quali era (ed è) caratterizzata la sua formazione professionale.

A questo riguardo, costituisce fatto notorio - oltre che circostanza dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta - che il ricorrente, insieme ad un numeroso staff di colleghi giornalisti e tecnici, ha sempre svolto, ancor prima dell'assunzione in Rai del 1999, l'attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità, e ciò sia presso il Gruppo Mediaset (dal settembre 1996 all'agosto del 1999) quale direttore della testata Moby Dick, sia in precedenza sempre in Rai (per un decennio che va dal 1986 al 1996), quale realizzatore dei noti programmi Samarcanda, Rosso e Nero e Tempo Reale. La lettura dei titoli delle singole puntate settimanali di tali trasmissioni consente di affermare che oggetto di esse era l'approfondimento televisivo di argomenti di stretta e strettissima attualità, politica e non solo.

La specifica competenza di Michele Santoro, ovvero la consolidata professionalità di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione della Rai dell'8.4.1999, riguarda pertanto proprio questa attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui temi di stretta attualità, attraverso una collaudata formula basata sulla discussione di essi con politici, giornalisti e rappresentanti di associazioni, ospiti in studio, interviste, sondaggi fra il pubblico e filmati documentari.

Ma al di là di quello che si legge nel contratto e nella delibera di assunzione, che la volontà della Rai fosse stata proprio quella di assumere il ricorrente ed il suo staff per realizzare sulla più importante rete televisiva pubblica i detti programmi di approfondimento dell'informazione si ricava dall'esame del concreto ed effettivo svolgimento del rapporto, delle prestazioni effettivamente rese e del concreto atteggiamento delle parti. Ed infatti, a partire dalla stagione televisiva 1999/2000 (la prima successiva alla stipula del contratto), Michele Santoro ha realizzato e condotto una serie di programmi di prima serata (Circus, Il Raggio Verde, Sciuscià Emergenza Guerra e Sciuscià Edizione Straordinaria) che hanno avuto ad oggetto proprio l'approfondimento con cadenza settimanale dell'informazione sui principali temi di attualità (è sufficiente, al riguardo, ricordare i titoli di alcune puntate aventi ad oggetto l'approfondimento di temi quali, per citarne solo alcuni, la guerra, l'attentato terroristico alle Torri gemelle, il conflitto arabo-israeliano, le elezioni italiane e quelle americane, la cronaca politica e quella giudiziaria, le proposte di modifica legislativa sui temi del lavoro, l'inquinamento ambientale);

Ciò detto, costituisce fatto notorio - oltre che circostanza documentalmente provata - che al termine della stagione televisiva 2001/2002 al ricorrente non sia stata più affidata la realizzazione di tali programmi di approfondimento e che la relativa intera struttura di supporto sia stata sostanzialmente eliminata.

A questo punto, la difesa della Rai non nega la circostanza, ma sostiene che il Santoro ha continuato a lavorare per il programma Donne e che lo stesso avrebbe rifiutato, e si rifiuterebbe tuttora, di realizzare il propostogli docudrama su Salvatore Giuliano.

Su tali rilievi, occorre fare le seguenti osservazioni.

Quanto al programma Donne, dedicato all'approfondimento di temi e problemi della condizione femminile, esso è stato ideato all'inizio della stagione televisiva 2001/2002 ed affidato alla giornalista Luisella Costamagna; si è trattato di 5 speciali curati dalla stessa Costamagna e realizzati dalla componente femminile dello staff di Santoro, il quale ne ha curato l'edizione fino al maggio del 2002. Tale programma è comunque concluso, essendo gli speciali andati in onda su Raidue in seconda serata nello scorso mese di ottobre. Pertanto, a prescindere da quanto si dirà in seguito sotto il profilo dell'equivalenza delle mansioni e quindi a prescindere dall'esame del livello qualitativo e quantitativo dell'impegno richiesto al Santoro per l'edizione di tale programma, essendo lo stesso oramai terminato, non può essere considerato elemento idoneo a neutralizzare il denunciato attuale demansionamento del ricorrente.

Per quanto riguarda il docudrama su Salvatore Giuliano, va preliminarmente osservato che il termine tecnico docudrama, risultante dalla contrazione di documentary - drama, designa uno sceneggiato o un film per la televisione ispirato a fatti realmente accaduti, in cui i personaggi mantengono le loro reali identità (cfr. la relativa voce della Garzantina a cura di Aldo Grasso, prodotta in atti). La sola lettura di tale definizione consente pertanto di riscontrare l'evidente e chiara diversità tra tale tipo di programma e quelli di cui si è sempre occupato Michele Santoro.

Va poi aggiunto che l'idea di tale programmazione è nata dallo stesso Santoro fin dall'ottobre 2000, con la realizzazione di cinque puntate di fiction sulla vicenda che ha avuto protagonista Salvatore Giuliano, più una o due puntate di talk (cfr. lettera del 17.10.2000). Secondo il procuratore speciale dei convenuti, tale programma, per il quale è stato previsto uno stanziamento di budget, potrebbe essere collocato in prima serata, per quanto riguarda la fiction, ed in seconda serata ed anche in giorni diversi, per quanto riguarda il talk.

Ora a prescindere dai tempi di realizzazione e di messa in onda di tale docudrama, sui quali non vi è stata alcuna indicazione, appare decisiva la circostanza che per attività, per visibilità e per quantità di impegno, il programma proposto può essere al più considerato analogo ad una attività aggiuntiva e complementare a quelle da sempre svolte dal Santoro ed attinente più alla ricostruzione storica che all'approfondimento giornalistico dell'informazione di attualità. Non è un caso, infatti, che l'idea di tale programma, proveniente come detto dallo stesso Santoro, è nata in un periodo in cui lo stesso ricorrente svolgeva la sua specifica attività di realizzatore e conduttore dei programmi di approfondimento dell'informazione sui temi di attualità, dovendosi evincere dalla stessa citata lettera del 17.10.2000 che l'impegno concernente il docudrama  si dovesse accompagnare ed aggiungere alla ordinaria attività di approfondimento dell'informazione sull'attualità, ma non sostituirsi ad essa.

Al riguardo, comunque, devono essere richiamati i principi che la giurisprudenza ha affermato in tema di giudizio di equivalenza delle mansioni e di accertamento comparativo delle stesse. In particolare, si è affermato - in base a consolidati e condivisibili orientamenti - che occorre accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità (da ultimo, Cass. 2.10.2002, n.14150); che le nuove mansioni non pregiudichino il dipendente, importando la dispersione del corredo delle nozioni e delle esperienze acquisite nello specifico settore (cfr. Cass. 21.7.2000, n.9623); che il divieto di variazione in pejus delle mansioni opera tenendo conto non solo di una riduzione qualitativa, ma anche quantitativa di esse (cfr. Cass. 16.6.2002, n.7967).

A ciò va aggiunto che nello specifico settore del lavoro giornalistico televisivo il giudizio di equivalenza tra vecchie e nuove mansioni va svolto tenendo conto che la professionalità di un giornalista addetto alla realizzazione e alla conduzione di programmi di approfondimento dell'informazione di stretta attualità è da individuarsi non solo con riguardo al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche, ma anche con aspetti legati alla visibilità, che costituiscono -come già affermato in un precedente analogo di questo Tribunale - estrinsecazione di una specifica capacità di confrontarsi con i problemi della diretta televisiva e con quella di comunicare con l'immagine propria le informazioni (cfr. Tribunale di Roma 20.3.2001, nella causa Rai/Cancellieri).

Il predetto principio vale ancor più, tenuto conto della figura professionale e della notorietà di Michele Santoro, della rilevanza e dell'importanza dei suoi programmi e del successo di pubblico sempre ottenuto (la media dello share di 33 puntate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 è stata del 18%, superiore a quello medio di Raidue nella corrispondente fascia oraria: cfr. doc n. 5 di parte ricorrente).

In base a quanto sopra esposto,

tenuto conto delle specifiche mansioni da sempre espletate dal ricorrente e della specifica competenza dello stesso in relazione alla realizzazione e alla conduzione dei programmi di approfondimento dell'informazione su temi di stretta e strettissima attualità;

tenuto conto della sua rimozione dalla realizzazione e dalla conduzione dei predetti programmi, al termine della stagione televisiva passata;

tenuto conto dell'attuale incontestata inoperosità dello stesso, in relazione anche alla circostanza che il programma Donne (alla cui edizione il Santoro ha collaborato fino al maggio 2002) è oramai concluso;

tenuto conto che le mansioni propostegli dalla Rai e consistenti nella realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano non appaiono per nulla equivalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo ed in virtù dei sopra richiamati principi giurisprudenziali in materia, a quelle svolte in precedenza (e a prescindere dalla circostanza che il programma è ancora "da fare", come riferito dal procuratore speciale dei convenuti);

tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi pienamente consumata da parte della Rai la violazione dell'art. 2103 c.c.

Accertato il demansionamento del Santoro, appare in questa sede cautelare irrilevante esaminarne i reali motivi, così come dedotti dalla difesa del ricorrente, l'approfondimento dei quali potrà eventualmente essere oggetto del successivo giudizio di merito.

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 Sussiste anche il secondo dei requisiti richiesti per l'invocata tutela d'urgenza (il periculum), rispetto al quale, peraltro, la difesa della Rai nulla ha replicato.

Come già affermato in analoghi precedenti di questo Tribunale, con  motivazioni pienamente condivisibili, nel settore del giornalismo televisivo di informazione, la professionalità acquisita dal dipendente, una volta lesa da un demansionamento, non trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale, in quanto questi ultimi non assicurano al dipendente stesso il ripristino di quelle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell'immagine, di tecnico-specialista dell'informazione, che trovano fondamento anche nel rapporto diretto - a mezzo dell'immagine di colui che rende l'approfondimento informativo - con i fruitori dell'informazione.

Nel caso di specie, la professionalità del Santoro nei termini sopra specificati, il suo diritto a lavorare come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione su temi di stretta attualità seguiti da un vasto pubblico, il suo diritto di non perdere il patrimonio professionale acquisito anche attraverso le predette forme di visibilità televisiva, corrono il concreto rischio di venire irrimediabilmente compromessi durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria i suoi diritti.

 Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda di cautela avanzata dal ricorrente, deve essere ordinato alla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibire Michele Santoro alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità.

Deve di conseguenza essere fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito che dovrà statuire anche sulle spese della presenta fase cautelare.

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Sulla domanda cautelare proposta nei confronti degli altri convenuti.

Con l'ulteriore domanda cautelare, il ricorrente ha chiesto al giudice di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini ed Agostino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire l'impiego del ricorrente presso la Rai con gli incarichi, le mansioni e le modalità di cui alla precedente richiesta di cautela.

Sul punto - a prescindere dall'esame di tutte le questioni preliminari in ordine alla notifica del ricorso, alla legittimazione passiva e alla eccepita inammissibilità della richiesta - deve essere fatta una distinzione per singole posizioni.

Quanto a Silvio Berlusconi - indipendemente dalla valutazione della domanda, ed in particolare se essa è proposta nei suoi confronti quale Presidente del Consiglio ovvero quale esponente politico e quindi quale singolo - va osservato che la difesa del ricorrente si duole sostanzialmente di due dichiarazioni rese dallo stesso, la prima a Bologna il 5.4.2002, e la seconda a Sofia il successivo 18.4.2002, che avrebbero determinato la decisione della Rai di rimuoverlo dalla realizzazione e dalla conduzione dei programmi svolti fino alla conclusione della stagione televisiva 2001/2002 e di estrometterlo dai palinsesti dell'azienda per quella successiva.

Ora a prescindere dall'esame della ricostruzione giuridica prospettata (si tratterebbe di lesione del credito da parte di un terzo), si può brevemente considerare che è carente il requisito dell'attualità della condotta da inibire.

Le dichiarazioni denunciate sono dell'aprile di quest'anno e non sono stati evidenziati e dedotti dichiarazioni e comportamenti attuali, a nulla rilevando - nella presente fase cautelare - la permanenza e quindi l'attualità degli effetti di tali dichiarazioni. Ed allora non è possibile né un ordine di inibire comportamenti oramai passati, né tanto meno un ordine di inibire eventuali comportamenti e dichiarazioni futuri.

Quanto ad Antonio Baldassarre ed Ettore Adalberto Albertoni (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della Rai), anche qui, a prescindere dall'esame dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, va osservato che la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14.11.2002 (con la quale si invita il Direttore generale a verificare al più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della prossima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da Enzo Biagi e Michele Santoro) disattende la dedotta persistenza di un preteso illegittimo comportamento dei singoli.

Quanto alla posizione di Marco Staderini, le sue intervenute dimissioni dalla carica di Consigliere Rai e comunque la sua non partecipazione alle riunioni del Consiglio (indipendentemente quindi dalla risoluzione della questione giuridica del momento di perfezionamento di tali dimissioni) rende anche qui decisamente non attuale la condotta lesiva denunciata.

Infine, in relazione alla posizione di Agostino Saccà, va osservato che quale responsabile della direzione aziendale appare difficile diversificarlo dall'azienda stessa, sicchè non avrebbe senso un ordine di inibitoria nei suoi confronti come singolo, una volta pronunciato nei confronti della Rai l'ordine di adibizione del Santoro alle mansioni reclamate.

Per tali ragioni, la domanda cautelare di inibitoria,  proposta nei confronti degli altri convenuti, va disattesa, con compensazione integrale delle spese di lite, ravvisandosene i giusti motivi.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.

ORDINA alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibire Michele SANTORO alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità.

FISSA il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito, che dovrà statuire anche sulle spese della presente fase cautelare.

RIGETTA la domanda cautelare proposta nei confronti degli altri convenuti, con compensazione integrale delle spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Roma, 9.12.2002.

Il giudice
Massimo Pagliarini
* * * * * * * * *

2) Il ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto dal giornalista

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

di Michele SANTORO, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Angelico n. 35, presso lo Studio degli avvocati Domenico d'Amati e Nicoletta d'Amati che lo rappresentano e difendono per delega in calce al presente atto

CONTRO
  1. RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14;
  2. Silvio BERLUSCONI, domiciliato per l'ufficio presso la Presidenza del Consiglio in Roma, P.zza Colonna, Palazzo Chigi;
  3. Antonio BALDASSARRE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  4. Ettore Adalberto ALBERTONI, Consigliere di Amministrazione della RAI, domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  5. Marco STADERINI, Consigliere di Amministrazione della  RAI, domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  6. Agostino SACCÀ, Direttore Generale della RAI, domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14.
 FATTO
  1. Dal 1986 al 2002, il ricorrente, giornalista professionista,  ha sempre realizzato programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità (quali Samarcanda, Rosso e Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Raggio Verde, Sciuscià Edizione Straordinaria),  che venivano diffusi in prima serata e trasmissioni di réportage; per la realizzazione di tali programmi televisivi egli ha sempre avuto stabilmente a disposizione un gruppo di lavoro composto da circa trenta collaboratori, fra giornalisti e tecnici, nonché una redazione composta di vari locali, alcune salette attrezzate per il montaggio e per la grafica nonché alcune troupes di ripresa; il ricorrente ha sempre lavorato in piena autonomia decisionale rapportandosi direttamente ai vertici aziendali;
  2. l'attività di cui sub 1) è stata svolta dal ricorrente alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. dal 1986 all'agosto 1996 e, successivamente, dal settembre 1999 all'agosto 2002;
  3. nel periodo dal settembre 1996 all'agosto 1999 il ricorrente ha svolto l'attività di cui sub 1) alle dipendenze del Gruppo Mediaset dove egli è stato assunto a tempo indeterminato con le mansioni di direttore responsabile della testata "Moby Dick" e di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità e di programmi di réportage;
  4. al momento del suo passaggio alle dipendenze del Gruppo Mediaset il ricorrente ha ottenuto che venissero assunti a tempo indeterminato insieme a lui anche i suoi più stretti collaboratori: Sandro Ruotolo, Riccardo Iacona, Corrado Formigli, Alessandro Renna, Vincenzo Gioitta, Dante Antonini;
  5. nei primi mesi del 1999 il Direttore Generale della Rai ha proposto al ricorrente di ritornare a lavorare per il servizio pubblico, a tempo indeterminato, offrendogli peraltro una retribuzione nettamente inferiore a quella da lui percepita alle dipendenze del Gruppo Mediaset;
  6. il ricorrente ha subordinato l'accettazione della proposta alla condizione che la Rai gli garantisse, oltre alla qualifica ed al trattamento economico e normativo di direttore di testata:
    a) la sua stabile utilizzazione come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità e di programmi di réportage, rispettivamente in prima e seconda serata, con cadenza settimanale ed inserimento nel palinsesto da settembre a maggio;
    b) la diffusione dei suoi programmi sulla rete principale della emittente pubblica, Raiuno;
    c) la sua collocazione alle dirette dipendenze del direttore generale, salvo il coordinamento con le esigenze del direttore di rete;
    d) l'assunzione a tempo indeterminato e l'assegnazione ai suoi programmi del gruppo di collaboratori che avevano lavorato con lui presso Mediaset, costituito da Sandro Ruotolo, Riccardo  Iacona, Corrado Formigli e Alessandro Renna;
    e) l'assegnazione altresì di circa 30 collaboratori tra giornalisti, programmisti, registi e tecnici, da assumere annualmente con contratto di lavoro subordinato a termine o con contratto di scrittura fra cui Patrizia Vacchio, Vincenzo Gioitta, Dante Antonini;
  7. nelle trattative che sono seguite, la RAI ha accettato le condizioni poste dal ricorrente (doc. 1); è stata in particolare concordata tra le parti la realizzazione di un programma di approfondimento dell'informazione da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno per complessive venti puntate l'anno e di un programma di réportage da diffondere in seconda serata nella stessa rete con il titolo "Sciuscià", secondo una formula ideata dal ricorrente nel precedente periodo di lavoro alle dipendenze della Rai;
  8. in esecuzione delle pattuizioni di cui sub 6 e 7) la Rai:
    i. con contratto del 14.4.99 (doc. 2) ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell'ambito della Divisione TV Canale 1 e 2 presso Raiuno; sono stati previsti specifici compensi per ogni puntata del programma di prima serata e del réportage Sciuscià;
    ii.  ha altresì assunto a tempo indeterminato i collaboratori indicati sub 6) d) che sono stati assegnati al ricorrente unitamente ai due giornalisti già dipendenti dell'azienda, Maria Cuffaro e Alessandro Gaeta, e ad altri circa quindici collaboratori tra giornalisti, programmisti registi e tecnici assunti ogni anno con contratto a termine o con contratti di scrittura fra i quali Patrizia Vacchio, Vincenzo Gioitta e Dante Antonini; nel complesso il gruppo di lavoro addetto alla realizzazione dei programmi del ricorrente era composto da circa 45 collaboratori di cui 15 tra operatori e montatori; le troupe di ripresa erano 5;
    iii. al ricorrente e al suo gruppo di lavoro è stata assegnata nella sede Rai di Via Teulada 66 una redazione composta di circa 10 locali, munita inoltre di tre salette attrezzate per il montaggio e per la grafica;
  9. nella stagione 1999-2000 i programmi del ricorrente sono stati trasmessi su Raiuno; successivamente, per ragioni di palinsesto, il ricorrente, ferma restando la sua assegnazione alla Divisione 1, ha concordato con la Direzione Generale della Rai il suo passaggio a Raidue con il gruppo di lavoro a lui assegnato;
  10. in adempimento dei suoi obblighi contrattuali Michele Santoro dalla stagione 1999-2000, ha realizzato, sempre con lo stesso gruppo di lavoro, i seguenti programmi di prima serata:  "Circus" (Raiuno 1999-2000); "Il Raggio Verde" (Raidue 2000-2001) e "Sciuscià Emergenza Guerra" nonché "Sciuscià Edizione Straordinaria" (Raidue stagione 2001-2002); la messa in onda di programmi di prima serata avveniva dal settembre-ottobre fino al mese di maggio; i periodi di programmazione dei réportage (Sciuscià) venivano concordati di anno in anno con il Direttore di Rete (doc. 3);
  11. il ricorrente ha adempiuto al contratto realizzando i programmi con le modalità concordate e avvalendosi dei collaboratori di cui sub 4), nonché di altro personale all'uopo contrattualizzato su sua designazione;
  12. i contenuti delle varie puntate dei programmi diffusi in prima serata sono quelli risultanti dall'elenco allegato sub doc. 4;
  13. i programmi realizzati dal ricorrente hanno ottenuto successi di pubblico e di critica; la percentuale di telespettatori che li hanno seguiti (share) è risultata pari al 18%, livello superiore a quello medio della rete; ciò ha comportato per la Rai anche rilevanti introiti pubblicitari (doc. 5);
  14. durante la campagna per le elezioni politiche del maggio 2001 l'on. Silvio Berlusconi ed altri esponenti del partito Forza Italia hanno presentato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni degli esposti nei confronti della Rai per pretese violazioni delle regole della par condicio (legge n. 28/2000) con riferimento ad alcune puntate del programma televisivo "Il Raggio Verde"; le scalette e gli elenchi degli ospiti di dette puntate erano stati peraltro previamente sottoposti al direttore del TG1 Albino Longhi, responsabile per legge della trasmissione durante il periodo elettorale; la richiesta di sospensione del programma altresì proposta dai denunciati è stata peraltro respinta;
  15. la Rai, nelle controdeduzioni presentate all'Autorità (doc. 6), ha contestato e respinto gli addebiti mossi dai denuncianti rilevando, tra l'altro:
    a) che le trasmissioni del ciclo "Il Raggio Verde" hanno carattere e contenuto esclusivamente informativo e non di comunicazione politica (memoria del 10.4.2001, pag. 5);
    b) che "i soggetti politici invitati a partecipare al programma Il Raggio Verde sono stati individuati in base all'attinenza o meglio alla specifica rilevanza e competenza degli stessi in relazione al tema di volta in volta affrontato e, comunque, nel rispetto dei principi del pluralismo, della completezza, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione" (memoria del 10.4.2001, pag. 5);
    c) che le modalità di conduzione della trasmissione da parte di Michele Santoro costituiscono "incomprimibile esercizio del suo diritto di opinione e di critica del tutto compatibile e coerente con il suo ruolo di conduttore di una trasmissione informativa e non di comunicazione politica, dal quale non può pretendersi che assuma la figura del convitato di pietra, né la funzione di mero semaforo del flusso comunicativo altrui" (memoria del 26.4.2001, pag. 5);
    d) che "le modalità con cui Santoro ha condotto la trasmissione in esame risultano pienamente inscrivibili nell'ambito del legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e non contrastano in alcun modo con le prescrizioni della legge n. 28 del 2000 e delle norme attuative considerate sia nel loro espresso disposto sia, soprattutto, nell'effetto precettivo che sono in grado di esprimere a confronto con l'art. 21 Cost." (memoria del 21.5.2001, pagg. 10-11);
  16. l'Autorità Garante, dopo avere sospeso il procedimento fino al termine delle operazioni di voto delle elezioni politiche, con delibera del 30.5.2001 ha ritenuto la sussistenza di violazioni della legge n. 28 del 2000 ed ha ammesso la Rai-Radiotelevisione Italiana al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, determinandola in lire 40.000.000; poiché la Rai non ha fruito di tale possibilità, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha applicato nei confronti dell'azienda medesima una sanzione di lire 200.000.000; i provvedimenti dell'Autorità sono stati impugnati dalla Rai con ricorsi al Tar Lazio per eccesso di potere e violazione di legge (doc. 7); il relativo giudizio è tuttora pendente;
  17. nella stagione televisiva successiva alle elezioni politiche del maggio 2001, vinte dalla coalizione di centro destra guidata dall'on. Silvio Berlusconi, il ricorrente ha realizzato per la Rai i programmi di prima serata "Sciuscià Emergenza Guerra" e "Sciuscià Edizione Straordinaria" affrontando, come di consueto, argomenti di stretta attualità; temi di politica interna sono stati trattati, tra l'altro, nelle seguenti puntate (doc. 4):
    • 7.12.2001: "Impunità: il politico Previti non ha interesse a chiarire la sua posizione con la giustizia?";
    • 18.1.2002: "La resistenza: ha esagerato Francesco Saverio Borrelli nel dire che è dovere della collettività resistere come sulla linea del Piave?";
    • 25.1.2002: "Benito chi?: mentre Gianfranco Fini manda in soffitta Benito Mussolini in Italia si moltiplicano i monumenti al ventennio";
    • 1.2.2002: "Come prima: Orologi da nove milioni e tessere comprate, efficienza manageriale e tangenti. La vicenda dell'ospedale delle Molinette a Torino è un fatto isolato o il ritorno di tangentopoli?";
    • 15.2.2002: "Viva Pancho?: Francesco Pardi detto Pancho: sarà davvero il nuovo leader dell'Ulivo come ha provocatoriamente preconizzato Nanni Moretti?";
    • 22.2.2002: "Libertà: le polemiche sulla Rai: perché in nome del liberismo il Governo insiste solo sul servizio pubblico?";
    • 1.3.2002: "Girotondo: la destra farà cappotto avverte Rifondazione Comunista e accusa Moretti e i Professori: siete intellettuali senza popolo";
    • 22.3.2002: "L'Odio: Perché le BR hanno assassinato Marco Biagi alla vigilia di una grande manifestazione sindacale? C'è una relazione fra le proteste per l'articolo 18 e l'attentato?";
    • 12.4.2002: "Per Israele?: Israele Day: Perché esponenti del Polo e dell'Ulivo hanno firmato insieme?";
    • 19.4.2002: "Fuori Chi?: e adesso che succede? Dopo lo sciopero generale riprenderà il dialogo fra Governo, sindacati, opposizione oppure sarà scontro?";
    • 26.4.2002: "Forza Sergio?: Ha ragione il movimento sindacale a gettare l'allarme contro l'attacco ai diritti fondamentali dei lavoratori quelli che garantiscono la libertà dal bisogno?";
    • 3.5.2002: "Abuso di Potere?: Cosa accadde a Napoli il 17.3.2001 la Polizia ha abusato del suo potere oppure ha soltanto reagito?";
    • 10.5.2002: "A bordo no!: tolleranza zero contro i clandestini, chi la vuole: solo la nuova legge Fini-Bossi o su questo sono d'accordo anche settori dell'opposizione?";
    • 17.5.2002: "Par condicio?: il nuovo braccio di ferro tra maggioranza di centro destra e opposizione di centro sinistra ha per tema i risultati economici e la questione informazione";
    • 24.5.2002: "Per conto terzi?: perché tante polemiche intorno a Il Fatto di Enzo Biagi. C'è veramente il rischio che il più famoso ed autorevole giornalista italiano scompaia dagli schermi della Rai?";
  18. in vista della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai, il Presidente del Consiglio Berlusconi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in occasione della sua partecipazione al vertice dei ministri degli esteri europei svoltasi a Caceres (Spagna) il 9.2.2002, ha detto che in occasione delle ultime elezioni politiche la Rai aveva "attentato alla democrazia", precisando che nel marzo del 2001 uno studio dell'organizzazione Data Media indicava per Berlusconi un indice di fiducia del 64% "Qui - ha detto il Presidente del Consiglio ai giornalisti- cominciò l'offensiva della Rai di Zaccaria con i suoi Travaglio, i suoi Santoro, i suoi Biagi, con tutta quella falsa satira che invece era un'azione volta a demolire l'immagine del leader dell'opposizione; guardate che cosa è successo: la prima settimana c'è stata una discesa di 6,5 punti, 3,5 la seconda, poi addirittura 5 punti nelle due settimane successive, fino ad arrivare al 47% il giorno precedente alle elezioni, che poi vincemmo con il 49,4%" (doc. 8);
  19. in data 26.2.2002 i Presidenti della Camera e del Senato hanno nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai: Antonio Baldassarre, Marco Staderini e Ettore A. Albertoni designati dai partiti della coalizione governativa, Carmine Donzelli e Luigi Zanda designati dai partiti dell'opposizione (doc. 9);
  20. in data 19.3.2002 il Consiglio di Amministrazione della Rai ha deliberato, con il voto dei tre consiglieri designati dalla coalizione governativa, la nomina a Direttore Generale di Agostino Saccà il quale, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato di votare per Forza Italia insieme a tutta la sua famiglia (doc. 10);
  21. intervenendo al congresso del partito Alleanza Nazionale svoltosi a Bologna il 5 aprile 2002 l'on. Berlusconi ha dichiarato: "nella futura RAI non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti ....... La televisione pubblica è stata occupata militarmente dalla sinistra e lo è ancora oggi e solo fra una settimana ci sarà un cambiamento ....." ( doc. 11);
  22. il 18.4.2002, a Sofia, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita ufficiale in Bulgaria ha dichiarato: "Ho già avuto modo di dire che Santoro, Biagi e Luttazzi hanno fatto un uso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, criminoso; credo sia un preciso dovere della nuova dirigenza Rai di non permettere più che questo avvenga"; i giornalisti presenti gli hanno chiesto se le sue parole significavano un allontanamento delle tre persone in questione dalla Rai; Berlusconi ha risposto: "Ove cambiassero nulla ad personam, ma siccome non cambieranno....."; egli ha altresì precisato che il costo economico della risoluzione del contratto con Michele Santoro non era un suo problema (doc. 12);
  23. in una pubblica dichiarazione resa il 19.4.2002 il Presidente della Repubblica ha detto: "La qualità delle trasmissioni garantita dall'alta professionalità dei protagonisti dell'informazione deve essere assicurata dall'autonomia editoriale che, al pari del pluralismo del sistema radiotelevisivo, è elemento fondamentale per la vita di una moderna democrazia" (doc. 13);
  24. le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio Berlusconi a Sofia sono state commentate negativamente da tutti i principali organi di stampa italiani come attentato alla libertà di informazione (doc. 14);
  25. nella seduta del 23.4.2002 la Commissione Parlamentare per la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ha proceduto all'audizione del Presidente e del Direttore Generale della Rai; in apertura dei lavori il Presidente della Commissione On. Claudio Petruccioli, riferendosi alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio a Sofia, ha detto: "Il Governo e i suoi componenti a cominciare dal Presidente del Consiglio, non possono e non devono avanzare richieste -meno ancora ingiunzioni- concernenti l'attività del servizio pubblico. C'è un solo caso (di richiesta naturalmente e non di ingiunzione) previsto dall'art. 22 della legge n. 103 del 1995 che, come sapete, riguarda la richiesta di trasmissione in diretta per trasmettere messaggi; in questo caso, come prevede la legge nell'articolo che ho citato, la richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente anche a questa Commissione. Specificatamente l'impossibilità di avanzare richieste e ingiunzioni da parte di componenti del Governo e del Presidente del Consiglio in particolare, vale per la produzione giornalistica e per il lavoro dei giornalisti. L'essere la Rai concessionaria del servizio pubblico rende ancora più cogente il rispetto dovuto in generale alla libertà di informazione e alla libertà della professione giornalistica come, su un altro versante, rende se possibile più cogente il rispetto dei principi deontologici di indipendenza, obiettività e responsabilità da parte dei giornalisti. La segnalazione di due giornalisti e di un autore fatta con intenti di rivalsa dal Presidente del Consiglio va deplorata e respinta per gli elementari principi di libertà e in omaggio alle leggi vigenti in Italia" (doc. 15);
  26. nella stessa seduta il Presidente della Rai Antonio Baldassarre ha dichiarato di riconoscersi nelle considerazioni introduttive del Presidente Petruccioli ed ha definito Enzo Biagi e Michele Santoro "un patrimonio professionale del servizio pubblico" aggiungendo che "l'azienda farà di tutto per non privarsi del loro apporto come giornalisti";
  27. il Direttore Generale Saccà ha invece affermato, nella stessa occasione, che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dovevano ritenersi giustificate da quanto accaduto nel servizio pubblico televisivo durante la campagna elettorale dell'anno precedente;
  28. il 20 maggio 2002 il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, on. Elio Vito ed altri esponenti del suo partito hanno chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di procedere nei confronti della Rai per asserite violazioni di regole di imparzialità nelle puntate di Sciuscià Edizione Straordinaria trasmesse l'11 e il 18 gennaio 2002 e  il 1, l'8 e il 15 febbraio 2002;
  29. l'ufficio legale della Rai, nelle sue controdeduzioni a tale esposto, ha contestato la veridicità e la fondatezza degli addebiti mossi dai denuncianti, rilevando peraltro l'inapplicabilità alle predette trasmissioni delle regole sulla par condicio stabilite dal legislatore per i periodi delle campagne elettorali (doc. 16);
  30. il ricorrente ha dedicato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi rese il 18.4.2002 e al caso di Enzo Biagi la puntata di Sciuscià Edizione Straordinaria andata in onda il 24.5.2002, con il titolo "Per conto terzi?", alla quale hanno partecipato come ospiti Maurizio Costanzo, Enrico Mentana, Maurizio Belpietro, Marcello Veneziani, Ferdinando Adornato, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai, Alfonso Pecoraro Scanio, deputato dei "Verdi", Roberto Zaccaria, Curzio Maltese, nonché i vignettisti Vauro e Vincino;
  31. in una dichiarazione rilasciata alla stampa il  4.6.2002 e pubblicata dal Corriere della Sera il  giorno successivo, Antonio Baldassarre ha affermato, con riferimento a Michele Santoro: "Al momento è l'unico giornalista che viola palesemente le regole. Si deve dare una regolata. Noi abbiamo dato delle direttive, degli indirizzi e Santoro li ha tutti violati";
  32. il 22 giugno 2002, nel corso di una missione ufficiale a Siviglia il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha ribadito la incompatibilità di Michele Santoro con il nuovo orientamento della RAI (doc. 12 bis);
  33. nei palinsesti presentati dalla Rai a Cannes il 23 giugno 2002, ai fini della pianificazione delle campagne pubblicitarie nella stagione 2002-2003, non sono stati inseriti i programmi di Enzo Biagi e del ricorrente;
  34. in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa il 26.6.2002 (doc. 17), Baldassarre ha dichiarato: "Ho sempre detto che Santoro non può impunemente violare le regole imposte prima di tutto dalla Costituzione, poi dalle leggi, dai regolamenti RAI e persino dagli indirizzi del Consiglio di Amministrazione  e dalle direttive dei direttori di rete";
  35. Agostino Saccà in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 26.6.2002 (doc. 18) ha risposto come segue alle domande del giornalista:

    "Torniamo a Santoro. Ci sarà o no in autunno? Il suo programma, col 18% di share, è stato il leader della rete.

    "Ma è anche vero che il presidente della RAI, Antonio Baldassarre, ha ripetuto che l'informazione aggressiva non è da servizio pubblico. E io condivido".

    C'è dunque un "problema Santoro" alla RAI?

    "Il Cda deve pronunciarsi sull'ultima puntata di "Speciale Sciuscià". Due prestigiosi studi legali esterni a quello interno RAI concordano: per comportamenti soggettivi, cioè per non avere osservato le indicazioni della direzione generale e del direttore di Raidue, e per comportamenti oggettivi è venuto meno il rapporto di lealtà e fedeltà verso l'azienda".

    Santoro non gode più della fiducia della RAI?

    "Per ora siamo in attesa della valutazione del Cda. I pareri di fior di giuristi, per spiegare il vulnus all'azienda, immaginano una soluzione estrema che la RAI non percorrerà mai"

    "Soluzione estrema", cioè licenziamento?

    "Diciamo una soluzione risolutiva. Ma non la adotteremo. Però c'è una format che per la sua costruzione drammaturgica non riesce nemmeno a tutelare gli interessi dell'azienda";

  36. in un intervento svolto a Firenze il 28.6.2002, durante il Convegno "RAI e territori", ampiamente ripreso dalla stampa (doc. 19) Baldassarre ha affermato: "Trasmissioni faziose come quelle di Santoro ci sono in Venezuela, in un paese civile non si fanno. Santoro se lo deve mettere in testa....lui è un dipendente RAI e come tale dovrebbe comportarsi. Vorrei che Santoro lavorasse nel rispetto delle regole democratiche di un paese civile";
  37. con lettera in data 27.6.2002 (doc. 20), Michele Santoro ha comunicato al Presidente Baldassarre e al Direttore Generale Saccà quanto segue:

    "Signori,

    da quando il Presidente del Consiglio, nello scorso aprile, ha espresso l'avviso che la RAI debba privarsi del mio apporto, a meno che io cambi registro, sono stato sottoposto, da parte dell'Azienda, a un bombardamento di richiami, censure e avvertimenti, dei quali ho avuto notizia dai giornali.

    Ho così appreso che l'Azienda mi fa carico di gravi inadempienze, tali da giustificare il licenziamento, come ha detto il direttore generale davanti alla Commissione  di Vigilanza,  che la RAI ha consultato prestigiosi studi legali i quali mi avrebbero ritenuto meritevole di sanzioni più o meno gravi, che il mio modo di condurre i programmi contrasta con le regole della democrazia, che Sciuscià è stato cancellato dal palinsesto e via dicendo.

    Ieri ho letto sul Corriere della Sera che secondo il direttore generale è venuto meno il mio rapporto di lealtà e di fiducia verso la RAI  e che i pareri di fior fior di giuristi, "per spiegare il vulnus all'azienda" immaginano una soluzione estrema, ovvero risolutiva.

    Dallo stesso giornale ho appreso che anche secondo il Presidente Baldassarre, come già anticipato dal Presidente del Consiglio, in azienda ci sarà posto per me se non farò "come mi pare e piace in spregio dei principi democratici". Da un dispaccio Ansa ho avuto notizia che Antonio Marano intende negarmi l'autonomia prevista dal mio contratto e che egli aspetta che il Cda si pronunci su eventuali sanzioni a mio carico.

    Ho sinora atteso che l'Azienda proceda nei miei confronti, mettendomi così in condizione di difendermi o che si consenta a me  e ai miei collaboratori di lavorare come in passato. Visto che ciò non avviene  e che continuo ad essere processato sui giornali, ho anch'io consultato uno studio legale, quello a Voi noto dell'Avv. Domenico d'Amati, per avere un parere sul comportamento da Voi tenuto nei miei confronti.

    Il mio avvocato ha detto:
     
    1. che l'azienda non può muovermi alcuna censura per essermi mantenuto fedele al mio pubblico, come previsto dall'art. 2 dell'ordinamento professionale e dall'art. 1 del contratto nazionale  dei giornalisti;
    2. che lo Statuto dei Lavoratori, art. 15, vieta ogni discriminazione di natura politica;
    3. che l'Azienda non può sospendermi, di fatto, dall'attività lavorativa, come sta avvenendo, perché anche ciò è vietato dallo Statuto dei Lavoratori (art. 13);
    4. che i pesanti giudizi pubblicamente espressi sul mio conto dai rappresentanti della RAI sono ingiustamente lesivi della mia reputazione e configurano una violazione di elementari obblighi di correttezza, nonché del dovere di rispettare la mia personalità di lavoratore (art. 2087 c.c.).

    Vi sottopongo  questo parere, perché possiate confrontarlo con quello degli illustri giuristi che Vi assistono, augurandomi che ciò Vi aiuti a superare le perplessità e Vi induca a chiarirmi, nella debita forma, le Vostre intenzioni.
    Sono a Vostra disposizione per un confronto e mi riservo ogni diritto. Con i migliori saluti
    ";

  38. tale lettera non ha ricevuto alcuna risposta;
  39. il 4 luglio 2002 il ricorrente ha avuto un incontro con il Presidente Antonio Baldassarre il quale gli ha espresso la volontà aziendale di continuare ad utilizzare la sua opera;
  40. il 9.7.2002, nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, il Presidente della Rai Baldassarre ha definito illazione priva di ogni fondamento quella secondo la quale "certe autorevoli personalità sono state escluse dai palinsesti Rai" ed ha affermato che la Rai persegue l'obiettivo di mantenere tutte le voci, soprattutto quelle dissonanti rispetto all'attuale maggioranza e che essa  aveva raggiunto un accordo con Enzo Biagi e stava trattando con Michele Santoro per la stagione 2002-2003; il Direttore Generale Saccà, riferendosi a quanto accaduto a Cannes ha dichiarato: "Il Presidente ha ragione quando critica il modo con cui la stampa ha presentato la vicenda ..... ho personalmente parlato solo di Biagi; ho detto che egli è il passato, il presente e il futuro della Rai e di Raiuno..... non ho detto nulla su Santoro. Il direttore di Raidue ha detto che Santoro è un grande professionista, che vi è un problema disciplinare all'esame del Consiglio di Amministrazione che si sta aspettando di vedere come si risolve il problema per prendere delle decisioni" (doc. 21);
  41. il 18.7.2002, nel corso di un'altra audizione davanti alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, il Presidente Baldassarre ha dichiarato: "Faccio presente che sono continuati i contatti con Santoro. Inizialmente tali contatti li ho tenuti essenzialmente io, in quanto autore della "linea", per così dire trattativista, cioè dello sforzo massimo di trattenere Santoro all'interno della Rai. Ora che il Consiglio e tutti i dirigenti si sono convinti che questa è la linea più corretta ho dato mandato al Direttore Generale di seguire nei dettagli, insieme ai direttori di Rete, un modo per inserire l'apporto professionale di Santoro all'interno dei palinsesti. E' in corso una discussione tra Santoro e i direttori delle Reti su questo e mi auguro che si giunga a un esito positivo" (doc. 22, pagg. 73, 74);
  42. con lettera del 10.7.2002 (doc. 23), Michele Santoro ha comunicato al Presidente e, per conoscenza, ai Consiglieri di Amministrazione della Rai, quanto segue:

    "Gentile Presidente

    dopo l'esito incoraggiante del nostro recente incontro, pur trovandomi in vacanza, Le confermo una completa disponibilità a favorire la rapida soluzione della nostra vicenda. In merito alla quale non vi è, da parte mia, alcuna incertezza. Dopo aver ascoltato le Sue personali valutazioni sulla opportunità che Sciuscià prosegua, ho ritenuto corretto che il Consiglio si pronunciasse nel merito. Qualora il Consiglio deliberasse, come io auspico, che Sciuscià continui, sarei tuttavia pronto ad aprire un tavolo di lavoro con il Direttore Generale per studiare nuove iniziative.

    Lei sa che i nuovi progetti richiedono tempo e sa anche che è impossibile sostituire dalla sera alla mattina, con proposte equivalenti, un prodotto come Sciuscià, importante per l'ascolto, la lunga serialità, la pubblicità. Se si è finalmente avviata tra noi una vera collaborazione editoriale è naturale che essa si concretizzi in un lavoro costruttivo, permanente e duraturo.

    Ciò vale anche per la Sua esortazione ad agire conformemente alle regole. Io non ritengo di aver compiuto violazioni ma farò tutto il necessario per concretizzare le Sue esortazioni. A questo scopo mi piacerebbe sottoporre a Lei e al Consiglio le varie situazioni con le quali è costretto a misurarsi il nostro lavoro per definire insieme una linea di condotta. Una linea naturalmente valida per me e per chiunque altro. Per una discussione di tal genere occorrerebbe qualche ora e mi auguro che nel frattempo si fissi finalmente la data di inizio delle nuove trasmissioni di Sciuscià (che noi prevediamo per la prima settimana di ottobre) rimuovendo gli ostacoli che impediscono il rinnovo dei contratti e l'espletamento delle pratiche necessarie
    ";

  43. il Presidente  ha risposto con lettera in data 15.7.2002 (doc. 24) del seguente tenore:

    "Caro Santoro,

    La ringrazio a nome dell'Azienda per la Sua lettera del 10.7.02 e per il Suo spirito collaborativo.

    Per quanto riguarda la ripresa delle nuove trasmissioni ed il contenuto delle stesse, ho invitato il Direttore Generale, unitamente ai direttori di rete, a contattarLa al fine di trovare al più presto un soddisfacente accordo.

    Mi è gradita l'occasione per cordialmente salutarLa
    ";

  44. in un colloquio svoltosi il 1.8.2002 il Direttore Generale Saccà ha comunicato al ricorrente che nel palinsesto autunnale della Rai non c'era posto per alcun suo programma;
  45. con lettera del 2.8.2002 (doc. 25), Michele Santoro ha comunicato al Direttore Generale Saccà quanto segue:

    "Gentile Direttore,

    ieri mi hai comunicato che nel palinsesto autunnale non c'è posto né per me né per la mia squadra.
    Praticamente le stesse cose che aveva scritto Il Foglio martedì scorso.

    Di conseguenza il gruppo di lavoro di Sciuscià, giornalisti e tecnici, una risorsa aziendale che gode del favore del pubblico e che è in grado di realizzare importanti risultati produttivi, viene condannato alla dispersione senza nessuna certezza per il futuro.

    Mi auguro che il Consiglio di Amministrazione, convocato per il 30 agosto, voglia correggere questa tua impostazione, esercitando appieno le sue prerogative editoriali.

    D'altro canto ribadisco che noi siamo e saremo pronti ad andare in onda a partire dalla prima settimana di ottobre.
    Se ciò non ci verrà consentito mi batterò con tutte le mie forze e in tutte le sedi per far valere, insieme ai miei diritti e a quelli dei miei collaboratori, i diritti del pubblico, al quale sono stati in rapida successione sottratti sia "Il Fatto" di Enzo Biagi che "Sciuscià" di Michele Santoro, così come era stato indicato in Bulgaria dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

    Ti ho già fatto presente con la mia lettera dello scorso giugno il parere del mio legale, Avv. Domenico d'Amati, secondo cui, privandomi del mio lavoro, l'Azienda si renderebbe responsabile della violazione, oltre che degli accordi contrattuali, di precise norme di legge che tutelano la mia professionalità e vietano ogni discriminazione di natura politica.

    L'avvocato mi ha anche detto che le interferenze governative nell'attività di informazione possono configurare una violazione degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia dando luogo a sanzioni da parte dell'Unione Europea e che gli amministratori della Rai, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono personalmente responsabili della corretta applicazione delle norme di legge nella gestione aziendale.

    Le azioni che, se sarà necessario, promuoverò in ogni sede, al di là delle forme, non saranno contro la Rai ma in difesa della Rai e del servizio pubblico.

    Cordiali saluti
    ";

  46. il contenuto della lettera del ricorrente in data 2.8.2002 è stato riferito da vari quotidiani; con lettera in data 5.8.2002 (doc. 26) la Rai ha aperto nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare contestandogli, con riferimento alla puntata del 24.5.2002 di Sciuscià Edizione Straordinaria "avere tenuto un comportamento non conforme alle direttive impartiteLe dal Direttore Generale e dal Direttore di Rete in ordine all'impostazione, allo svolgimento e alla conduzione della puntata del 24.5.2002 di Sciuscià Edizione Straordinaria, disattendendo altresì i criteri di pluralismo, imparzialità, correttezza e obiettività che costituiscono connotati essenziali della programmazione specie informativa del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'attività prestata da chi per esso vi opera"; nella stessa lettera è stato altresì contestato, con riferimento alla puntata del programma "Sciuscià" del 16.7.2002 dedicata al tema dell'emergenza idrica siciliana, di non avere rispettato "gli obblighi di imparzialità, correttezza, obiettività e completezza informativa" e di avere affrontato "temi di particolare interesse e delicatezza con modalità e forme espressive non in linea con i criteri del servizio pubblico radiotelevisivo", causando proteste da parte del Presidente della Regione Sicilia Cuffaro;
  47. a tale contestazione hanno risposto i legali del ricorrente con lettera in data 7.8.2002 (doc. 27) ove tra l'altro leggesi:

    "Le registrazioni delle puntate da Lei indicate e da noi visionate, dimostrano, al di là di ogni possibile dubbio, l'irreprensibilità della condotta del nostro cliente, che si è comportato lealmente nei confronti sia dell'Azienda che del pubblico dei telespettatori.

    La puntata del 24.5.2002 è stata dedicata ad un dibattito, fra interlocutori qualificati, sulla portata e le possibili conseguenze per la libertà d'informazione delle affermazioni fatte, il 18 aprile u.s., dal Presidente del Consiglio, secondo cui i dirigenti della Rai avrebbero il dovere di eliminare dai palinsesti programmi quali "Il Fatto" e "Sciuscià"  nonché di allontanare dall'azienda i loro conduttori.

    Sull'argomento - la cui scelta non forma oggetto dei Suoi rilievi, trattandosi con ogni evidenza, di un avvenimento di pubblico interesse - hanno svolto ampi interventi persone certamente non ostili al Presidente del Consiglio: Maurizio Costanzo, Enrico Mentana, Maurizio Belpietro, Marcello Veneziani e Ferdinando Adornato, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai, il quale si è anche congratulato con Michele Santoro per il comportamento da lui tenuto durante la trasmissione.

    Nessuno di loro ha rivolto al nostro cliente le accuse da Lei formulate di violazione dei doveri di "pluralismo, imparzialità, correttezza ed obiettività".

    A ciò si aggiunga che il rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità e della obiettività coincide, per il singolo giornalista, con il dovere sancito dalla legge professionale di informare compiutamente e correttamente il pubblico e che il diritto di critica è una prerogativa insopprimibile garantita anche al dipendente dell'emittente pubblica.

    Michele Santoro non è responsabile dell'intera programmazione televisiva, ma di un singolo programma nella cui realizzazione egli si è sempre attenuto alle regole della professione giornalistica, seguendo criteri condivisi dall'azienda e graditi al pubblico.

                                                                                * * * * * *

    Del pari inconsistenti si rivelano gli addebiti  di violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, con riferimento al ruolo svolto da Maurizio Costanzo e a un presunto uso personale del mezzo televisivo da parte di Michele Santoro.

    Maurizio Costanzo non ha condotto alcunché, ma si è limitato a svolgere interventi al pari degli altri ospiti, chiedendo di volta in volta la parola al nostro cliente che era l'unico conduttore della trasmissione, come è dimostrato tra l'altro dalla rilevazione dei tempi.

    Costanzo inoltre non ha formulato apprezzamenti denigratori nei confronti della Rai ma ha spontaneamente espresso una sua opinione, affermando che l'eliminazione dal palinsesto dell'azienda pubblica dei programmi di Biagi e Santoro, in quanto verificatasi dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, faceva a suo avviso ritenere che nella Rai la determinazione dei palinsesti fosse meno libera che in Mediaset.

    Michele Santoro, il cui ruolo non è quello di contestare le opinioni dei partecipanti al programma, ha correttamente aperto sul punto un dibattito, nel corso del quale alcuni dei presenti hanno escluso la potenzialità lesiva dell'intervento attuato dal Presidente del Consiglio rilevando che la Rai continuava a trasmettere i programmi di Biagi e di Santoro e pertanto aveva mantenuto la sua autonomia.

    L'ultimo intervento è stato dal nostro cliente riservato, con scelta intenzionale, al direttore del TG5 Enrico Mentana che ha così concluso: "Non penso che noi siamo più liberi. Nel senso che penso che siamo tutti liberi. Cioè, oggi siamo stati qui nella trasmissione della Rai completamente liberi. Quindi non esistono indici di libertà superiori".

    Deve inoltre escludersi che il nostro cliente abbia fatto un uso privato del mezzo televisivo. La puntata del 24 maggio 2002 è stata espressamente dedicata al caso Biagi e i riferimenti fatti da taluni dei presenti alla vicenda di Michele Santoro sono stati collegati al tema, di interesse generale, della puntata, avente ad oggetto l'ingerenza governativa nell'attività di informazione.

    Il nostro cliente si è sempre espresso in termini contenuti e rispettosi delle prerogative aziendali e, pur avendo già da Lei ricevuto una comunicazione ufficiale di esclusione di "Sciuscià Edizione Straordinaria" dal palinsesto autunnale, non ne ha fatto alcuna menzione.

    Va peraltro ricordato che Enzo Biagi ha dedicato una puntata del "Fatto" al tema della libertà d'informazione, con riferimento alla soppressione di tale programma, giustificando la menzione del suo caso con l'interesse generale assunto dalla vicenda e non risulta che egli abbia ricevuto per questo rilievi dall'azienda. 

                                                                      * * * * * * 

    La puntata del 16 luglio 2002, dedicata al tema delle emergenze siciliane e realizzata circa due mesi prima, è stata messa in onda dopo essere stata esaminata dal direttore di rete Marano.

    Il fatto che sia stata trasmessa in coincidenza con l'aggravarsi della crisi idrica siciliana è solo una riprova della qualità e della validità del reportage, che  ha posto in evidenza le sofferenze delle famiglie e degli agricoltori determinate dalla mancata utilizzazione delle risorse idriche disponibili nella regione. 

    I giornalisti incaricati del servizio hanno raccolto, oltre alle proteste degli utenti, le dichiarazioni di uomini politici siciliani, tra cui il Presidente Cuffaro, che ha avuto modo di spiegare le ragioni della crisi, da lui attribuita ai precedenti governi locali. 

    I giudizi polemici espressi da alcuni intervistati, in termini colloquiali privi, nel contesto ambientale, di effettiva potenzialità lesiva, documentano in presa diretta lo stato di insofferenza nei confronti delle istituzioni di alcuni settori della popolazione e non potevano essere censurati dagli autori del servizio, ai quali peraltro, non è stato da Lei mosso alcun rilievo. 

    Riteniamo inoltre che Ella dovrebbe altresì chiarire per quale ragione l'Azienda non abbia promosso alcuna iniziativa a carico del direttore Marano. 

    La invitiamo comunque a precisare i termini esatti delle doglianze espresse dal Presidente Cuffaro e i provvedimenti adottati dalla Regione Sicilia per i quali le immagini diffuse dovrebbero ritenersi superate. 

    In attesa di ricevere le precisazioni richieste, il nostro cliente, che sottoscrive questa lettera, chiede sin d'ora di essere sentito con l'assistenza di un rappresentante del sindacato FNSI-USIGRAI al suo rientro dalle ferie previsto per il 2 settembre 2002";

  48. l'audizione in sede disciplinare del ricorrente si è svolta in data 9.9.2002;
  49. nella seduta della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 18.9.2002 (doc. 28) il Presidente Petruccioli ha ricordato le dichiarazioni rese dal Presidente della Rai Baldassarre nella seduta del 23.4.2002 e ha invitato il medesimo a fornire chiarimenti sulle intenzioni dell'azienda; il Presidente Baldassarre ha, tra l'altro, dichiarato:

    a) che in una riunione del Consiglio di Amministrazione svoltasi il 30.8.2002 i Consiglieri Donzelli e Zanda Loy hanno chiesto la ripresa delle trasmissioni del programma "Sciuscià" di Michele Santoro nella stessa posizione, alla stessa ora e nello stesso canale;
    b) che tale richiesta è stata respinta in quanto, secondo la maggioranza dei Consiglieri, doveva ritenersi "contraria alla legge e al contratto collettivo" perché diretta a limitare l'autonomia dei direttori di Rete, i quali erano contrari ad utilizzare Santoro;
    c) che peraltro il Consiglio ha affidato al Direttore Generale il compito di sondare il Direttore di Raitre, dott. Paolo Ruffini, per trovare lo spazio per un programma di informazione politica o di attualità sotto la direzione di Michele Santoro;
    d) che il Direttore Ruffini, in una lettera al Direttore Generale, aveva dichiarato di essere disposto a dare spazio a Michele Santoro nella propria Rete, a condizione però che il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale a seconda delle competenze, integrasse il budget di Raitre con un certo aumento delle risorse finanziarie;
  50. nella stessa seduta il Direttore Generale Saccà ha detto che sussistevano problemi per l'inserimento nei palinsesti di un programma di Santoro a causa del "vulnus" da lui recato all'azienda con sue dichiarazioni e con il comportamento tenuto nella trasmissione del 24.5.2002; ha aggiunto comunque che Michele Santoro stava lavorando per la realizzazione del programma "Donne";
  51. con istanza depositata il 4.9.2002 (doc. 29) presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma e comunicata alle controparti in pari data, il ricorrente ha chiesto l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione dichiarando il suo intendimento di promuovere una controversia al fine di ottenere:
    • l'accertamento dell'illegittimità e nullità della delibera del consiglio di aministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana in data 30 agosto 2002, con la quale è stata decisa la cessazione delle trasmissioni del programma televisivo Sciuscià, in quanto adottata per ragioni di discriminazioni politica, in violazione dell'art. 15 St. Lav.;
    • l'accertamento dell'inadempienza della RAI-Radiotelevi-sione Italiana S.p.A. all'obbligo derivante dagli accordi contrattuali e dall'art. 2103 cod. civ. di impiegare Michele Santoro e i suoi collaboratori Sandro Ruotolo, Riccardo Iacona, Corrado Formigli e Alessandro Renna per la realizzazione del programma televisivo Sciuscià;
    • l'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dai predetti componenti del consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale della Rai quali incaricati di pubblico servizio:
      a)  precludendo a Michele Santoro e ai predetti suoi collaboratori la continuazione del programma televisivo Sciuscià, in violazione degli art. 1372, 1374, 2103 cod. civ., 15 St. Lav.;
      b)  recando in tal modo a Michele Santoro un danno ingiusto;
    • l'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dal presidente del consiglio di amministrazione della RAI prof. Antonio Baldassarre, e dal direttore generale della medesima azienda dott. Agostino Saccà, quali incaricati di pubblico servizio:
      a) diffondendo attraverso organi di stampa dichiarazioni denigratorie della correttezza professionale del giornalista Michele Santoro, in violazione, tra l'altro, dell'art. 2087 cod. civ.;
      b)  recando in tal modo a Michele Santoro un danno ingiusto;
    • l'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'on.  dott. Silvio Berlusconi in proprio e quale Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana inducendo i componenti del consiglio di amministrazione della RAI prof. Antonio Baldassarre, dott. Marco Staderini, e dott. Ettore Albertoni nonché il direttore generale della medesima azienda dott. Agostino Saccà a precludere al giornalista Michele Santoro la continuazione del programma televisivo Sciuscià anche in violazione dell'art. 10 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955 e dell'art. 11 della Carta di Nizza  del 7 dicembre 2001;
    • la condanna della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ad impiegare il giornalista Michele Santoro ed i suoi collaboratori Sandro Ruotolo, Riccardo Iacona, Corrado Formigli e Alessandro Renna nella realizzazione del programma televisivo Sciuscià;
    • la condanna della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., dei componenti del suo consiglio di amministrazione prof. Antonio Baldassarre, dott. Marco Staderini, dott. Ettore Albertoni e del suo Direttore Generale dott. Agostino Saccà, nonché dell'on. dott. Silvio Berlusconi in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al risarcimento di tutti i danni recati al giornalista Michele Santoro con i comportamenti di cui sub 1) - 5);
  52. nella seduta della Commissione Parlamentare di Vigilanza svoltasi il 1.10.2002 (doc. 30) il Presidente della Rai Baldassarre ha comunicato che il direttore di Raitre Ruffini intendeva "avvalersi delle prestazioni di Santoro per una trasmissione su Raitre, senza condizioni", cioè senza più richiedere incrementi di budget, aggiungendo: "se Ruffini avanzerà una proposta, il Consiglio non porrà alcun ostacolo a conservare Santoro nel palinsesto di Raitre";
  53. in un'intervista pubblicata il 3.10.2002 dal Corriere della Sera il Direttore di Raitre Paolo Ruffini ha detto di avere scritto al Consiglio di Amministrazione della Rai il 23.9.2002 confermando la sua disponibilità ad utilizzare nel 2003 sia Enzo Biagi che Michele Santoro e di attendere "un sì o un no dai vertici" (doc. 31);
  54. il 9.10.2002 il Direttore Generale della Rai Saccà ha vietato al Direttore di Raitre, Paolo Ruffini, la diffusione del programma satirico "Blob" a causa di alcune puntate dedicate al Presidente del Consiglio Berlusconi; detta disposizione è stata eseguita;
  55. la Rai, con lettera in data 7.10.2002, pervenuta il 14.10.2002, ha comunicato al ricorrente l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per quattro giorni dal lavoro e dalla retribuzione (doc. 32);
  56. con lettera in data 14.10.2002 (doc. 33) i legali del ricorrente hanno comunicato al Direttore Generale della Rai quanto segue:

    "Ci riferiamo alla Sua del 7.10.2002, pervenuta in data odierna, con la quale Lei ha comunicato al giornalista Michele Santoro la sanzione disciplinare della sospensione per avere egli correttamente esercitato il diritto dovere di informare il pubblico nella puntata di Sciuscià Edizione Straordinaria trasmessa il 24 maggio 2002 e in quella di Sciuscià (réportage) trasmessa il 16 luglio 2002, dedicate ad avvenimenti di indubbia rilevanza generale: rispettivamente le illegittime interferenze del Presidente del Consiglio nella gestione della Rai e la crisi idrica in Sicilia.

    A tale Sua ingiusta ed inammissibile decisione si è aggiunto l'invito rivolto al nostro cliente dal direttore di Raidue, dott. Antonio Marano "ad astenersi dal lavoro nei giorni 15, 16, 17 e 18 ottobre p.v.".

    Poiché Michele Santoro, per ragioni a tutti note, è stato da tempo privato dell'incarico spettantegli per legge e per contratto, tale invito è destinato in ogni caso a rimanere privo di qualsiasi effetto se non quello di confermare l'intento discriminatorio e ritorsivo da Lei perseguito nei suoi confronti.

    Anche questo provvedimento sarà impugnato nella sede competente
    ";

  57. con lettera all'Ufficio Provinciale del Lavoro in data 15.10.2002 Michele Santoro ha chiesto l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione alla controversia avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione della sanzione disciplinare di cui sub par. 55) (doc.34);
  58. il 16.10.2002 il direttore di Raitre Paolo Ruffini ha dichiarato alla stampa di avere avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione della Rai di definire la proposta di uno spazio per Santoro, senza aumento di budget, da dopo Pasqua 2003, il venerdì in prima serata (doc. 35); tale intenzione è stata confermata dal medesimo Direttore Ruffini in un colloquio con il ricorrente;
  59. in un'altra intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 18.10.2002 (doc. 36) Agostino Saccà ha risposto come segue alle domande del giornalista:

    "A proposito di Santoro. Il direttore di Raitre, Paolo Ruffini, ha annunciato che vuole inserire sia Enzo Biagi col suo "Fatto" dalle 19,53 alle 19,58 che Santoro il venerdì sera dalla primavera in poi. I colloqui sono in corso e lei ha detto che i direttori sono autonomi.

    "Con Biagi sto trattando io, si vedrà. Le 19,53? quello è uno spazio della Tgr, ho già ricevuto una lettera furiosa del direttore Angela Buttiglione che me lo ricorda. Santoro? I direttori sono autonomi ma c'è una direzione generale che studia tutte le compatibilità. L'Autorità delle Telecomunicazioni ha comminato una multa a Santoro per violazione delle regole durante la campagna elettorale e il giudice, dopo il ricorso RAI, ha confermato la sanzione. Santoro ha ricevuto sanzioni dalla RAI. Ha sbeffeggiato pubblicamente presidente, direttore generale e direttore di Raidue. Ha denunciato alla magistratura i primi due e i consiglieri Albertoni e Staderini. Credo ci siano elementi sufficienti a dir poco per una riflessione".

    Ruffini perde tempo?

    "No. Può  stabilire tutti i contatti che vuole. Ma ciò che ho detto pesa come un macigno. E mi chiedo se la Rai può far finta di niente di fronte a chi si sente legibus solutus, cioè libero dai legami della legge";

  60. il ricorrente ha ottenuto dal Corriere della Sera la pubblicazione, in data 22.10.2002, della seguente rettifica (doc. 37):

    "Il Direttore Generale della Rai, Agostino Saccà, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 18 ottobre scorso,  ha detto che "l'Autorità delle Comunicazioni ha comminato una multa a Santoro per violazione delle regole durante la campagna elettorale e il giudice, dopo il ricorso Rai, ha confermato la sanzione".

    Questa affermazione, diretta a giustificare l'ostracismo illegittimamente applicato nei miei confronti dall'Azienda, è gravemente inesatta, perché il ricorso proposto davanti al Tar dalla Rai contro la sanzione pecuniaria che le è stata inflitta non è stato ancora deciso dal giudice amministrativo; per essere più precisi, la causa deve ancora essere discussa.

    Qualcuno deve aver fatto notare ad Agostino Saccà il passo falso da lui compiuto. Egli si è perciò affrettato ad inviarVi una precisazione, pubblicata il 19 ottobre, nella quale ha sostenuto che il termine "giudice" non era da lui inteso come "magistrato" bensì era riferito "al compito di "giudice" ossia alla funzione comunque giudicante che ha l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale dopo le deduzioni difensive della Rai, ha confermato la sussistenza della violazione originariamente contestata ed ha altresì confermato la sanzione".

    Anche questa affermazione è gravemente inesatta, non solo perché attribuisce all'Autorità per le Comunicazioni una funzione giurisdizionale che essa non ha, ma anche perché tende a far credere ai lettori che la pretesa violazione delle regole sia stata definitivamente accertata e sanzionata.

    Invece l'unico giudice competente in materia, il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, non si è ancora pronunciato. Aggiungo, per completezza, che la Rai, nelle sue controdeduzioni difensive, ha sostenuto che "non vi è stata alcuna condotta scorretta da parte del conduttore della trasmissione" e che l'azienda ha chiesto al TAR del Lazio di annullare la sanzione perché viziata da "eccesso di potere e violazione di legge".

    Poiché la sanzione non è stata applicata a me, ma alla Rai, non ho potuto difendermi personalmente, ma sono certamente interessato - perché è in gioco la libertà di informazione - all'esito positivo del giudizio, mentre il direttore generale dà l'impressione di volere che l'azienda perda la causa"
    ;

  61. con lettera in data 18.10.2002 (doc. 38), i legali del ricorrente hanno comunicato al Direttore Generale della Rai, con riferimento alle affermazioni da lui rese nell'intervista pubblicata dal Corriere della Sera in pari data, quanto segue:

    "Il nostro cliente respinge tali Sue affermazioni in quanto antigiuridiche, prive di fondamento e lesive della sua personalità, come sarà accertato nella sede competente. Dobbiamo peraltro rilevare che con tali dichiarazioni Lei manifesta la volontà di persistere nell'inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti dalla RAI, tentando di giustificare tale condotta con artifici inammissibili.Pertanto La invitiamo, in nome e per conto del nostro cliente, ad esternare con chiarezza se tale sia effettivamente la volontà aziendale. Vorrà farci pervenire adeguate precisazioni in materia entro giorni cinque dalla ricezione della presente. L'eventuale Sua mancata risposta a questo invito non potrà che essere interpretata come la conferma della Sua volontà di non consentire al nostro cliente lo svolgimento dell'attività che gli compete per legge e per contratto";

  62. l'ufficio legale della Rai, per incarico del Direttore Generale, ha risposto con lettera in data 22.10.2002 del seguente tenore (doc. 39):

    "Per incarico del Direttore Generale Dott. Agostino Saccà replichiamo alla Loro lettera del 18 u.s. a lui indirizzata.

    Le affermazioni e le valutazioni espresse dal Dott. Saccà nell'intervista al Corriere della Sera del 18.10.2002 e riepilogate per estrapolazione e in estrema sintesi nella Loro in riferimento in sette punti da a) a g) possono essere, nel contesto in cui sono state formulate, tranquillamente ribadite -tranne l'accenno al "giudice" contenuto nel primo, che è stato tempestivamente rettificato sullo stesso quotidiano del giorno successivo- in quanto corredate da ampi riscontri oggettivi, documentali, storici e logici.

    Quanto alla volontà di persistere nell'inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti -che da parte Loro è fatta oggetto di irricevibile interpello riferito in modo improprio alla persona del Dott. Saccà- vorranno piuttosto far osservare al Loro cliente che è la RAI a versare in posizione creditoria nei di lui confronti per l'adempimento di detti obblighi, ai quali egli continua a sottrarsi mediante il rifiuto di rendere le prestazioni richieste e dovute (per esempio in relazione al programma "Donne");

    Vorranno, altresì far notare al Dott. Santoro che l'attività che gli compete indefettibilmente per legge e per contratto consiste in prestazioni di lavoro subordinato per approfondimenti informativi di Rete nell'ambito della Divisione Tv Canale 1 e 2 da rendere personalmente (e non nella predicata qualità di esponente di un suo "gruppo di lavoro" o "factory" con cui l'Azienda dovrebbe intersoggettivamente rapportarsi quasi si trattasse di entità ad essa esterna), secondo le indicaizoni e le direttive dei Responsabili delle Direzioni editoriali alla stregua delle norme legislative (comuni e speciali) e contrattuali collettive (generali ed integrative) vigenti per la RAI.

    Rivolgiamo pertanto, l'invito a esternare con chiarezza, in nome e per conto del Loro cliente, se permanga da parte sua l'effettiva volontà di non adempiere ai suddetti obblighi. L'eventuale mancata risposta a questo invito, entro cinque giorni dalla ricezione della presente, non potrà che significare la conferma del Loro assistito nel rifiuto di adempimento, già manifestato (anche ai sensi degli artt. 1219, comma 2, n. 2 e 2104 c.c.) con lettera del 30 settembre scorso a proposito del programma sopra menzionato.

    Con riserva di ogni diritto, azione e ragione
    ";

  63. i legali del ricorrente hanno replicato con lettera in data 23.10.2002 del seguente tenore (doc. 40):

    "Rispondiamo alla Vostra in data 22 ottobre u.s. il cui contenuto è, a dir poco, sorprendente.

    Mentre il Vostro Direttore Generale, per giustificare l'illegittimo ostracismo attuato nei confronti di Michele Santoro, dichiara che per il nostro cliente si pone una questione di "compatibilità", Voi affermate di esigere la sua prestazione lavorativa, arrivando addirittura a muovergli addebiti di inadempienza pretestuosi e privi di qualsiasi fondamento.
    Il Vostro riferimento al programma "Donne" è del tutto fuor di luogo, dal momento che esso non è stato mai affidato al nostro cliente.

    Egli ha collaborato tuttavia all'edizione delle cinque puntate previste, che sono state regolarmente ultimate. Non le ha firmate perché non ne è l'autore né il conduttore.

    Parrebbe superfluo rilevare che il 1 ottobre u.s.  il Vostro Direttore Generale, in sede di Commissione Parlamentare di Vigilanza, si è difeso dai rilievi mossigli in ordine al mancato impiego di Michele Santoro sostenendo che egli ha lavorato per il programma "Donne", attività peraltro che deve ritenersi del tutto marginale rispetto a quella che gli compete per legge e per contratto.

    Il Vostro generico riferimento a un presunto rifiuto del nostro cliente di rendere imprecisate prestazioni lavorative asseritamente richiestegli, non ha il benché minimo riscontro nella realtà dei fatti, in quanto, a parte l'attività svolta per il programma "Donne", mai alcuna prestazione lavorativa gli è stata richiesta.

    In base al contratto con Voi concluso e all'art. 2103 cod. civ. egli ha diritto di continuare a svolgere le mansioni prestate come realizzatore e conduttore del programma "Sciuscià" nelle sue varie versioni, avvalendosi della collaborazione del personale all'uopo da Voi assunto.

    In considerazione di quanto sopra, la richiamata Vostra del 22 ottobre u.s., il cui contenuto viene integralmente contestato dal nostro rappresentato, costituisce l'ennesimo tentativo di sottrarVi alle Vostre obbligazioni, attribuendogli inesistenti rifiuti.

    Michele Santoro è pronto a prestare l'attività lavorativa da lui dovuta per legge e per contratto e Vi invita a provvedere senza ulteriore indugio a quanto di Vostra competenza affinché egli possa svolgerla
    ";

  64. tale lettera è rimasta senza risposta;
  65. nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Rai svoltasi il 30.10.2002 i Consiglieri Donzelli e Zanda hanno chiesto una decisione immediata sul caso Santoro, affermando che si poneva la questione della libertà d'informazione dopo le dichiarazioni di Berlusconi a Sofia (doc. 41);
  66. in tale seduta il Direttore Generale Saccà ha escluso la possibilità di impiegare Santoro;
  67. in un'intervista pubblicata dal quotidiano la Repubblica il 1.11.2002 (doc. 42) il Presidente Baldassarre ha affermato che la posizione di Santoro è ben più problematica di quella di Biagi; alla domanda dell'intervistatore "Di quali colpe si sarebbe macchiato Santoro?" egli ha risposto: "Mi hanno colpito le sue continue interviste che ci dipingono come dei censori. E poi ha fatto causa all'azienda sostenendo di non essere impiegato come meriterebbe";
  68. l'ultima attività svolta dal ricorrente è stata, nella prima metà di settembre, la collaborazione all'edizione del programma "Donne" ideato, realizzato e condotto, su incarico del precedente direttore di Raidue, dott. Carlo Freccero (doc. 43), dalla giornalista Luisella Costamagna; detto programma, in cinque puntate, è andato in onda nel mese di ottobre 2002;
  69. nel mese di ottobre 2002, per disposizione della Direzione Generale,  la redazione di Sciuscià è stata privata delle linee telefoniche, dell'archivio di dieci anni di trasmissioni e dei computers; tre stanze su cinque sono state assegnate alle redazioni di altri programmi unitamente alle salette di montaggio e di grafica; inoltre nessuno dei contratti a termine con i collaboratori del ricorrente è stato rinnovato e i giornalisti Maria Cuffaro e Alessandro Gaeta, dipendenti a tempo indeterminato della Rai a suo tempo distaccati presso la redazione dei programmi del ricorrente, sono stati reinseriti nelle testate, rispettivamente TG3 e TG1, dalle quali provenivano; il ricorrente è stato altresì privato dell'uso dell'auto aziendale attribuitagli in quanto direttore giornalistico; sin dall'aprile 1999;
  70. con lettera in data 30.10.2002 (doc. 44) il ricorrente ha comunicato al Direttore Risorse Umane della RAI  quanto segue:

    "Caro Direttore, il mio autista mi ha comunicato che l'Ufficio Automezzi gli ha ingiunto di sospendere il servizio di trasposto al quale ho diritto in ragione del mio contratto. Come purtroppo avviene da qualche tempo, con comportamenti inusuali per la RAI, nessuno ha sentito la necessità di comunicarmi la decisione che mi ha messo sgarbatamente di fronte a un fatto compiuto. Allo stesso modo, si sta procedendo all'assegnazione dei miei editors ad altre produzioni, allo smantellamento della redazione, delle salette di montaggio e dell'archivio che viene "inviato" genericamente al Salario rendendone difficile consultazione e utilizzo. I giornalisti distaccati sono stati rispediti senza spiegazioni alle testate di appartenenza e i miei più stretti collaboratori, professionisti di prim'ordine non possono più, di fatto, esercitare l'attività giornalistica. Non ho ricevuto alcuna lettera da parte del Direttore Generale riguardo all'ammontare esatto dei miei compensi che sono stati prima comunicati alla Commissione Parlamentare e poi decurtati. Il 15 novembre scadrà anche il contratto di Patrizia Vacchio ed io resterò senza assistente. Sicuro di poter contare sul Suo buon senso, Le chiedo di voler considerare la situazione evitando inutili inasprimenti";

  71. il Direttore Risorse Umane della RAI ha risposto con lettera del 5.11.2002 (doc. 45) del seguente tenore:

    "Caro Direttore, ho ricevuto la Sua lettera del 30 ottobre u.s. ed in merito ai suoi contenuti rappresento quanto segue. Nella proposta contrattuale RU/GRCP/014 del 14 aprile 1999, da Lei sottoscritta per accettazione l'11 maggio 1999, non si rinviene alcuna clausola riferita ad un Suo asserito diritto ad usufruire di un'autovettura con autista. Tale assunto mi è stato, altresì, confermato dai colleghi che hanno condotto la trattativa e seguito la formalizzazione contrattuale nel 1999. Presumo, pertanto, che l'utilizzazione dell'autovettura fosse esclusivamente legata alle esigenze produttive. In merito alla contestazione sullo smantellamento della redazione, delle salette di montaggio e dell'archivio, sui presunti nuovi incarichi affidati ai giornalisti Suoi collaboratori si evidenzia che è prassi e risponde a logica utilizzare al meglio gli spazi disponibili e impiegare personale che, ancor prima di essere Suo collaboratore, è, vale la pena rammentarlo, dipendente dell'Azienda. Il comportamento adottato dall'Azienda è coerente ed in linea con quella logica produttiva che, proprio a Lei, non può certamente sfuggire. Per quanto riguarda, specificamente, i "suoi" editors, si rappresenta che per coloro, assunti con contratto a tempo determinato, sono scaduti i termini contrattuali, essendo ben noto che tali rapporti di lavoro sono strettamente legati a specifiche produzioni; analogo discorso è da farsi per i contratti di lavoro autonomo e per le professionalità distaccate. Per quanto concerne i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, giornalisti Suoi collaboratori (Ruotolo, Formigli, Iacona) ho ragione di ritenere che le competenti Strutture Aziendali della Divisione TV Canale 1 e 2 abbiano atteso di conoscere gli sviluppi delle vicende produttive a Lei strettamente connesse al fine di prevedere una loro assegnazione ai programmi da Lei eventualmente condotti, proprio per quel rapporto di stretta collaborazione da Lei stesso più volte citato. Ho, comunque, già provveduto a sollecitare le Strutture aziendali interessate (lettera del 3 ottobre 2002) al fine di conoscere a breve le assumende determinazioni in merito ad una loro possibile collocazione. Per quanto riguarda la posizione della Sig.ra Patrizia Vacchio corre l'obbligo rilevare (anche alla luce delle informazioni acquisite dal Responsabile del personale della Divisione TV Canale 1 e 2 che quest'ultima non è, né è mai stata, Sua assistente personale ma con la stessa è stato concluso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di due mesi per prestare la attività di consulenza per RAIDUE, e specificamente per il programma "Donne". Anche in questo caso, dunque, l'elemento di riferimento non deve essere inteso in senso soggettivo ma oggettivo. Certo che condividerà le suesposte argomentazioni, Le invio cordiali saluti";

  72. con lettera del 4.11.2002 (doc. 46) il Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Petruccioli ha invitato il Presidente della RAI Baldassarre a comunicare alla Commissione se esistano pregiudiziali ostative all'impiego in RAI di Michele Santoro;
  73. il presidente Baldassarre ha risposto con lettera in data 5.11.2002 (doc. 47) ove tra l'altro leggesi:

    "per quanto riguarda le richieste di informazioni sullo stato dei rapporti tra la RAI e i dottori Enzo Biagi e Michele Santoro,La informo che le relative posizioni sono all'attenzione del Direttore Generale, al quale spetta la trattativa relativa alla stipulazione dei contratti. Sarà egli, pertanto, che Le risponderà al riguardo";

  74. con lettera inviata il 7 novembre 2002 ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il Consigliere di Amministrazione della Rai Carmine Donzelli ha tra l'altro comunicato quanto segue: "Disarmante è la irresponsabilità con cui si continua a rinviare la decisione circa il ripristino nei palinsesti delle trasmissioni condotte da Enzo Biagi e Michele Santoro. Nonostante le mie reiterate richieste di porre all'ordine del giorno la questione, e ignorando persino gli autorevoli ed energici richiami venuti in tal senso dal presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza, nulla viene detto da parte del Consiglio che possa rassicurare l'opinioni pubblica circa i pericoli di ingerenze esterne che suonano come una gravissima effrazione dei più elementari principi del pluralismo, della democrazia, della stessa efficienza aziendale" (doc. 48);
  75. il ricorrente è tuttora privo di ogni incarico, in condizioni di forzata inoperosità;
  76. la Rai-Radiotelevisione Italiana applica ai suoi dipendenti il CNLG e l'accordo integrativo Rai-Usigrai.
DIRITTO
I

Come si è precisato nei paragrafi da 5) a 11) della parte in fatto del presente ricorso, dal 1996 Michele Santoro lavorava a tempo indeterminato come direttore giornalistico responsabile della testata "Moby Dick" alle dipendenze del Gruppo Mediaset, principale concorrente della Rai.

Nel 1999 il Direttore Generale della Rai, dott. Pier Luigi Celli, ha proposto al ricorrente di tornare a lavorare a tempo indeterminato per il servizio pubblico realizzando programmi di approfondimento dell'informazione sui fatti di attualità.

La Rai, non essendo in grado di offrire un trattamento economico nemmeno uguale a quello percepito dal ricorrente presso il Gruppo Mediaset, ha però tra l'altro offerto a Michele Santoro, come si è analiticamente indicato nei parr. 6-8 della parte in fatto:

  1. la messa in onda dei suoi programmi sulla principale delle sue Reti televisive (Raiuno) e la collocazione di uno di essi nella fascia oraria di maggiore importanza (prima serata o prime time);
  2. la sua collocazione alle dirette dipendenze del Direttore Generale e la costituzione di un gruppo di lavoro e di adeguate strutture stabilmente assegnate alla realizzazione dei suoi programmi.

Tali accordi risultano, tra l'altro, non soltanto dalla successiva loro concreta integrale attuazione da parte della Rai, ma anche dalla lettera di assunzione (doc. 2) e dalla scrittura a firma del Direttore Generale dott. Pier Luigi Celli in data 23 marzo 1999 (doc. 1).

La Rai, dunque, per indurre il ricorrente a lasciare il Gruppo Mediaset dove svolgeva mansioni di direttore di testata con trattamento economico superiore a quello da essa propostogli, gli ha offerto di riprendere, ad alto livello e con adeguate risorse, l'attività in precedenza da lui svolta per l'emittente pubblica realizzando, nel periodo 1985-1996, tra l'altro, i programmi di grande successo "Samarcanda", "Rosso e Nero" e "Tempo Reale".

Agli obblighi assunti nell'aprile 1999 verso il ricorrente, l'azienda ha adempiuto sino all'agosto 2002, trasmettendo annualmente, con le modalità concordate, i programmi affidatigli.

Lo spostamento, con effetto dalla stagione 2000-2001, dei programmi del ricorrente da Raiuno a Raidue, sempre nell'ambito della  "Divisione 1 - Canali Tv 1 e 2", è stato con lui concordato dalla Direzione Generale.

Il ricorrente ha svolto con il massimo impegno le mansioni assegnategli, nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, senza ricevere, sino all'aprile 2002, alcun rilievo ed anzi conseguendo risultati ampiamente positivi , in termini di critica, di acquisizione di pubblicità nonché in termini di indici di ascolto che sono stati largamente superiori alla media e agli obiettivi della Rete.

Il comportamento della Rai si è radicalmente modificato da quando il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa tenuta a Sofia il 18.4.2002 (doc. 12), ha dichiarato che era dovere dei dirigenti della Rai por termine all'impiego dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro in quanto da lui ritenuti responsabili di un uso criminoso dell'emittente pubblica e determinati a persistere in tale condotta. Tale indicazione è stata da lui ribadita in pubbliche dichiarazioni rese a Siviglia il 22 giugno 2002 (doc. 12 bis).

Sintetizzando quanto dettagliatamente esposto nei paragrafi da 16 a 74 della parte in fatto del presente ricorso, si rileva che la volontà della Rai di sottrarsi all'adempimento degli obblighi contratti verso il ricorrente, in esecuzione delle indicazioni date dal Presidente del Consiglio, è emersa in particolare dalle seguenti circostanze (oltrechè da quelle evidenziate nei par. III e IV della parte in diritto del presente atto):

a) il Direttore Generale della Rai Agostino Saccà ha dichiarato alla Commissione Parlamentare per la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, nella seduta del 22.4.2002, che le affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio il 18 aprile a Sofia dovevano ritenersi giustificate da quanto accaduto nel servizio pubblico radiotelevisivo durante la campagna elettorale dell'anno precedente (doc. 15);

b) il Presidente della Rai Antonio Baldassarre e il Direttore Generale della Rai Agostino Saccà in dichiarazioni rilasciate alla stampa hanno affermato di avere ottenuto da prestigiosi studi legali un parere di licenziabilità del ricorrente per i contenuti della puntata di "Sciuscià Edizione Straordinaria" trasmessa il 24.5.2002 e dedicata al caso di Enzo Biagi, con riferimento alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Berlusconi il 18.4.2002 (doc. 18);

c) i programmi affidati al ricorrente non sono stati inseriti nei palinsesti della Rai per la stagione 2002-2003, presentati il 23 giugno 2002 all'utenza pubblicitaria;

d) in un colloquio svoltosi il 1.8.2002 il Direttore Generale Saccà ha comunicato al ricorrente che nel palinsesto autunnale della Rai non c'era posto per alcuno dei suoi programmi;

e) il ricorrente ha immediatamente reagito con lettera del 2.8.2002 (doc. 25) invitando l'azienda ad adempiere ai suoi obblighi e preannunciando azioni a tutela dei suoi diritti;

f) in seguito a ciò la Rai, con lettera in data 5.8.2002 (doc. 26), ha aperto nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare con addebiti tardivi, generici e privi di qualsiasi fondamento, per i contenuti della puntata di "Sciuscià Edizione Straordinaria" trasmessa il 24.5.2002 e della puntata del réportage "Sciuscià" trasmessa il 16.7.2002;

g) il ricorrente ha svolto le sue difese con lettera in data 7.8.2002 (doc. 27) nonché verbalmente in occasione dell'audizione svoltasi il 9.9.2002;

h) incorrendo in ulteriore inammissibile ritardo, tale da denunciare la consapevolezza dell'assoluta infondatezza e pretestuosità degli addebiti mossi al ricorrente, la Rai soltanto in data 14.10.2002 ha comunicato al ricorrente l'applicazione della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione che egli ha contestato denunciandone il carattere discriminatorio e ritorsivo (doc. 32);

i) nel frattempo, nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Rai svoltasi il 30.8.2002, il Presidente Baldassarre e i due Consiglieri designati dai partiti di centro destra Marco Staderini ed Ettore Adalberto Albertoni hanno respinto la richiesta avanzata dai Consiglieri di minoranza Carmine Donzelli e Luigi Zanda Loy diretta ad ottenere la ripresa delle trasmissioni del programma "Sciuscià" di Michele Santoro nello stesso canale e con le stesse modalità degli anni precedenti (doc. 28);

j) l'affermazione resa dal Presidente della Rai Baldassarre alla Commissione Parlamentare di Vigilanza nella seduta del 1.10.2002 secondo cui il Consiglio non era contrario all'utilizzazione  di Michele Santoro da parte del direttore di Raitre Paolo Ruffini -soluzione peraltro non rispondente agli accordi dell'aprile 1999- è rimasta senza alcun concreto seguito.

Deve infine rilevarsi che la volontà di non impiegare il ricorrente è stata ribadita dal Direttore Generale Agostino Saccà nell'intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 18.10.2002  (doc. 36) e nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Rai svoltasi il 30.10.2002 (doc. 41).

A ciò si aggiunga che:

a) Michele Santoro è tuttora privo di qualsiasi incarico;

b) non esiste alcun programma del ricorrente nei palinsesti della Rai;

c) la redazione di "Sciuscià" è stata materialmente smantellata, come si è precisato nel paragrafo 71) della parte in fatto del presente ricorso.

La lettera del Direttore delle Risorse Umane della Rai in data 5.11.2002 (doc. 45) conferma senza ombra di dubbio che il ricorrente è attualmente considerato dall'azienda fuori dall' attività produttiva e ciò è ulteriormente confermato anche dalla lettera inviata dal Consigliere di Amministrazione della Rai Carmine Donzelli ai Presidenti della Camera e del Senato in data 7 novembre 2002 (doc. 48).

* * * * * *
I I

Gli argomenti di volta in volta addotti dal Presidente e dal Direttore Generale della Rai nel tentativo di giustificare il demansionamento inflitto al ricorrente e la soppressione dei programmi a lui affidati sono palesemente artificiosi, contraddittori e rivelatori dell'intento illecitamente discriminatorio e ritorsivo perseguito nei suoi confronti.

Manifesta è l'infondatezza dell'assunto, sostenuto dal Presidente Baldassarre davanti alla Commissione di Vigilanza, secondo cui rientrerebbe nell'autonomia dei direttori di Rete la decisione di non utilizzare il ricorrente e tale autonomia sarebbe opponibile alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Tale argomento, oltre a non trovare conforto in alcuna normativa di legge e di contratto, è di per sé inidoneo ad esonerare la Rai dal rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti di Michele Santoro.

Invero i direttori di Rete non sono preposti a organismi aventi  una propria soggettività giuridica onde del loro comportamento deve rispondere la Rai, loro datrice di lavoro.

A ciò si aggiunga che il direttore di Raitre, dott. Paolo Ruffini, ha dichiarato al Consiglio di Amministrazione della Rai di essere disponibile all'impiego del ricorrente e del suo gruppo di collaboratori (doc. 55), come lo stesso Presidente Antonio Baldassarre ha dovuto ammettere nel corso dell'audizione nella seduta della Commissione di Vigilanza sul Servizio Radiotelevisivo in data 1.10.2002 (doc. 30).

Priva di qualsiasi pregio deve altresì ritenersi, in particolare, la tesi sostenuta dal Direttore Generale della Rai secondo cui Michele Santoro sarebbe "incompatibile" con l'azienda a causa della sanzione asseritamente inflittagli dall'Autorità Garante per le Comunicazioni con riferimento a pretese violazioni della legge sulla par condicio nel periodo delle ultime elezioni politiche.

Tale provvedimento, emesso nei confronti della Rai è stato da questa impugnato, per eccesso di potere e violazione di legge, stante l'evidente inammissibilità ed infondatezza dei rilievi mossi dall'Autorità per le modalità di realizzazione e conduzione del programma Il Raggio Verde; il relativo giudizio è tuttora pendente davanti al TAR del Lazio (doc. 7).

Nelle difese svolte, anche davanti all'Autorità Garante, la Rai ha dato atto al ricorrente dell'assoluta correttezza del comportamento da lui tenuto nella realizzazione e nella conduzione della trasmissione "Il Raggio Verde" (doc. 6), come si è dimostrato nel par. 15) della parte in fatto del presente ricorso, onde le è oggi precluso di infliggere al ricorrente l'anomala ed illegittima sanzione della soppressione dei suoi programmi.

Peraltro un provvedimento emesso dall'Autorità Garante nei confronti della RAI con riferimento a episodi verificatisi in occasione dell'ultima campagna elettorale non è di per sé idoneo a giustificare l'odierno allontanamento del ricorrente dai teleschermi.

Lo stesso deve dirsi ed a maggior ragione con riguardo all'illegittima e tardiva sanzione disciplinare inflitta dalla Rai al ricorrente per i contenuti delle puntate di "Sciuscià Edizione Straordinaria" del 24.5.2002 e di "Sciuscià" del 16.7.2002.

Anche in tali occasioni Michele Santoro si è comportato con assoluta correttezza onde gli addebiti rivoltigli devono essere ritenuti privi di qualsiasi fondamento per le ragioni da lui esposte nel procedimento disciplinare (doc. 27)

La stessa Rai peraltro ha ritenuto di applicare al ricorrente, per gli infondati addebiti mossigli, la sanzione di quattro giorni di sospensione, onde le è precluso di strumentalizzare tale provvedimento per giustificare l'ulteriore punizione del ricorrente costituita dal suo allontanamento a tempo indeterminato dai teleschermi.

La predetta sanzione formerà, comunque, oggetto di separata impugnazione in sede giudiziaria una volta espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione già promosso in data 15.10.2002.

Deve infine rilevarsi che, sia il Presidente della Rai Antonio Baldassarre che il Direttore Generale Agostino Saccà hanno motivato il loro giudizio di "incompatibilità" del ricorrente con riferimento alle vertenze da lui promosse per la tutela dei suoi diritti. Tale affermazione, palesemente antigiuridica, costituisce esplicita ammissione dell'illecito intento ritorsivo da loro perseguito.

Il fatto che il ricorrente sia pienamente "compatibile" con le esigenze della Rai è ulteriormente dimostrato dal contenuto della lettera inviata ai difensori del ricorrente dall'ufficio legale della Rai, per conto della Direzione Generale, in data 22.10.2002 (doc. 39), con la quale:

a) è stato contestato al ricorrente di avere rifiutato l'adempimento ad obblighi di prestazioni lavorative;

b) si è affermato che: "l'attività che compete a Michele Santoro  indefettibilmente per legge e per contratto consiste in prestazioni di lavoro subordinato per approfondimenti informativi di Rete nell'ambito della Divisione Tv Canale 1 e 2";

c) si è invitato il ricorrente ad esternare con chiarezza "se permanga da parte sua l'effettiva volontà di non adempiere ai suddetti obblighi".

I legali del ricorrente, con lettera in data 23.10.2002 (doc. 40), hanno contestato il sorprendente addebito di inadempienza ed hanno ribadito che Michele Santoro è pronto a svolgere il suo lavoro, invitando la Rai a metterlo in condizioni di adempiere.

La Rai non ha risposto a tale lettera e, subito dopo, ha proceduto allo smantellamento della redazione del ricorrente.

* * * * * *
I I I

Il comportamento tenuto dai responsabili della RAI nei confronti del ricorrente demansionandolo e sopprimendo i programmi televisivi a lui affidati deve ritenersi illegittimo, anzitutto perché costituisce violazione:

a) degli obblighi contrattualmente assunti nei suoi confronti all'atto dell'assunzione;

b) del diritto, garantito al ricorrente dall'art. 2103 c.c., di continuare a lavorare svolgendo le mansioni affidategli e da lui prestate sino al termine della stagione televisiva 2001-2002;

c) del diritto del ricorrente, sancito dall'art. 1 del CNLG e dall'art. 2, legge n. 69 del 1963 e garantito dall'art. 21 Cost. Rep., di informare il pubblico sugli avvenimenti di attualità;

d) del dovere della RAI, sancito dall'art. 2087 c.c., di rispettare e tutelare la personalità morale del ricorrente.

Devono applicarsi, in materia, i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui dal contratto di lavoro deriva per il dipendente il diritto di prestare l'attività lavorativa: "Il diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa non spetta soltanto al datore di lavoro, come situazione soggettiva tradizionalmente esclusiva di quest'ultimo, evincendosi agevolmente, tra l'altro, dall'art. 13 Stat. Lav. che, se il lavoratore ha diritto allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione, tanto più egli, in via di principio, ha diritto a non essere allontanato da ogni mansione e cioè il diritto all'esecuzione della propria prestazione, cui il datore di lavoro ha correlativamente l'obbligo di applicarlo" (Cass. Sez. Lav. n. 6275/95 e numerose altre).

Nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 14199/01, secondo cui: "Esiste nel nostro ordinamento un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro: la lesione di questo diritto da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina l'obbligo del risarcimento del danno professionale". Conformi le sentenze n. 835 del 20 gennaio 2001, n. 9228 del 7 luglio 2001, n. 13033 del 23 ottobre 2001, n. 13850 del 2 novembre 2001, n. 14199 del 14 novembre 2001, n. 10 del 10 gennaio 2002.

Deve pertanto ritenersi consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il demansionamento configura lesione della dignità, dell'identità personale e della professionalità del lavoratore, che produce un danno in sé.

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle predette sentenze è conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9/3/89 n. 103 che ha statuito che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito onde la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

Nella motivazione, tra l'altro, leggesi:

"Il datore di lavoro deve astenersi dal compiere atti che possano produrre danni e svantaggi ai lavoratori, cioè lesioni di interessi economici, professionali e sociali; in particolare, dell'interesse allo sviluppo professionale (riferito sia alla carriera che alla valorizzazione delle relative capacità).

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna all'azienda: sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale ma altresì quelli personali e sociali.

La dignità sociale del lavoratore è tutelata contro discriminazioni che riguardano non solo l'area dei diritti di libertà e l'attività sindacale finalizzata all'obiettivo strumentale dell'autotutela degli interessi collettivi, ma anche l'area dei diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile del lavoratore. La dignità è intesa sia in senso assoluto che relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro dipendente".

Da tale fondamentale pronuncia si desume che, secondo la Corte Costituzionale, il divieto posto dall'art. 41 Cost. all'imprenditore di recare "danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana" è conferma della esistenza di un diritto primario del lavoratore alla tutela della propria personalità e professionalità nell'ambito del rapporto di lavoro. La lesione di tale diritto costituisce un "danno" in sé, che deve essere pertanto risarcito.

Il precetto costituzionale rafforza la tutela apprestata dagli artt. 2087 e 2103 c.c. riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed uno specifico ed inviolabile diritto all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed identità personale e vietando al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, rechino al lavoratore un "danno".

* * * * * *
I V

I provvedimenti con i quali il ricorrente è stato demansionato ed i programmi televisivi a lui affidati sono stati soppressi devono altresì ritenersi illegittimi e nulli perché viziati da motivo illecito di ritorsione (art. 1345 cod. civ.) e disposti per finalità di discriminazione politica in violazione dell'art. 15 St. Lav. A tale conclusione deve necessariamente pervenirsi in base ad elementi di giudizio gravi precisi e concordanti:

a) le dichiarazioni ostili al ricorrente pubblicamente rese a Caceres  il 9 febbraio, a Bologna il 5 aprile 2002, a Sofia il 18 aprile 2002 e a Siviglia il 22 giugno 2002, dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che, tra l'altro, ha accusato il ricorrente di avere causato, con i suoi programmi televisivi trasmessi nel periodo delle ultime elezioni politiche, un calo dei consensi degli elettori per il partito Forza Italia (docc. 8, 11, 12, 12 bis);

b) l'affermazione, da parte del medesimo Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di Sofia, dell'esistenza di un preciso dovere, per i dirigenti della RAI, di porre termine all'impiego di Michele Santoro e del giornalista Enzo Biagi (doc. 12);

c) l'estrazione politica del Presidente della RAI Baldassarre,  dei Consiglieri di Amministrazione Marco Staderini, Ettore A. Albertoni e del direttore generale Saccà, conforme a quella dei partiti della coalizione governativa che li ha designati per gli incarichi presso la RAI (doc. 10);

d) il fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, con addebiti pretestuosi e totalmente infondati, per i contenuti della puntata di "Sciuscià Edizione Straordinaria" del 2 maggio 2002, dedicata al caso del giornalista Enzo Biagi in relazione alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio a Sofia e della puntata del réportage "Sciuscià" dedicata alla crisi idrica siciliana, andata in onda il 16 luglio 2002 ed oggetto di proteste da parte del Governatore della Regione Sicilia Cuffaro, del partito Forza Italia (doc. 26-27);

e) il fatto che il Direttore Generale della RAI, in piena sintonia con le dichiarazioni dell'on. Berlusconi, abbia espressamente motivato il suo giudizio di "incompatibilità" del giornalista Michele Santoro con riferimento alla sanzione emessa dall'Autorità Garante per le modalità di realizzazione e redazione del programma "Il Raggio Verde" in occasione delle ultime elezioni politiche e al contenuto della puntata di "Sciuscià Edizione Straordinaria", trasmessa il 24 maggio 2002 (docc. 15, 18, 28, 36);

f) l'inesistenza di effettive ragioni organizzative per la soppressione dei programmi televisivi del ricorrente, le cui trasmissioni hanno sempre riportato ampi successi di pubblico e di critica, producendo altresì per l'azienda rilevanti introiti pubblicitari;

g) la non veridicità, l'artificiosità e l'antigiuridicità delle motivazioni addotte dai responsabili della RAI nel tentativo di giustificare l'inadempienza agli obblighi contrattuali nei confronti del ricorrente;

h) le pubbliche dichiarazioni con le quali il presidente della Rai Baldassarre e il direttore generale Saccà hanno ingiustamente denigrato il ricorrente (parr. 31, 34, 35, 36, 59 della parte in fatto del presente ricorso e documenti ivi indicati);

i) il comportamento vessatorio tenuto dai responsabili della Rai nei confronti del ricorrente, con lo smantellamento della sua redazione, l'allontanamento di gran parte dei suoi collaboratori, la privazione dell'auto aziendale (parr. 69-71 della parte in fatto);

l) la mancata reazione dei responsabili della RAI, indicati sub c), nei confronti di numerose personalità della politica, dello spettacolo e del giornalismo, nonché di associazioni, di organizzazioni sindacali e degli stessi consiglieri di amministrazione "di minoranza" della RAI, che hanno pubblicamente dichiarato che la soppressione dei programmi televisivi del ricorrente e del giornalista Enzo Biagi è stata attuata dalla Rai in esecuzione della indicazione data dal presidente del Consiglio Berlusconi nella conferenza stampa di Sofia; tra le altre è sufficiente ricordare le seguenti dichiarazioni:

  • Sindacato Usigrai: "La Rai espelle dai suoi palinsesti una delle trasmissioni di informazione di maggiore successo. Ancora una volta il vertice Rai dimostra quanto sia basso il suo grado di autonomia dalle pressioni della politica e quanto sia disinteressato alla competitività dell'azienda. Ben più importante degli ascolti e della qualità che Sciuscià garantisce è l'obbedienza alle richieste del presidente del Consiglio. Questa è la posta in gioco: non semplicemente lo spazio in palinsesto di una trasmissione, ma l'autonomia dell'informazione del servizio pubblico, che il vertice aziendale vuole ossequiente" (Il Manifesto, 2 agosto 2002, doc. 54);
  • On. Paolo Gentiloni: "Per rispettare la volontà del proprietari di Mediaset, la Rai rinuncia ad una delle sue grandi stelle contraddicendo, oltre che il buon senso, le parole a vuoto del presidente Baldassarre" (Il Manifesto, 2 agosto 2002, doc. 54);
  • On. Giuseppe Giulietti: "Il gruppo dirigente della Rai sta portando a compimento gli ordini ricevuti dalla Bulgaria dal loro presidente del Consiglio, distruggendo la credibilità e l'autonomia dell'azienda" (Il Manifesto, 2 agosto 2002, doc. 54);
  • On. Enzo Carra: "Quello di Saccà sembra solo l'ennesimo pretesto per dare attuazione all'ordine bulgaro di Berlusconi" (La Stampa, 6 agosto 2002, in occasione dell'inizio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, doc. 53);
  • Associazione Reporters Sans Frontières: "L'associazione riterrà, in caso di conferma della soppressione di Sciuscià che si tratta della deliberata volontà del governo di Silvio Berlusconi di mettere in riga la televisione pubblica" (Repubblica.it, 6 agosto 2002, doc. 52);
  • Luigi Zanda, Consigliere di Amministrazione della Rai: "Qualsiasi editore, dopo le parole dette da Berlusconi a Sofia avrebbe confermato "Sciuscià" alla stessa ora e sulla stessa rete, per riaffermare un minimo di indipendenza. Qualsiasi editore diverso dalla televisione di Stato" (La Repubblica, 31 agosto 2002, doc. 51);
  • Maurizio Costanzo, in risposta alla domanda "Pensa che il consiglio di amministrazione Rai, votando contro Sciuscià a Raidue abbia seguito il Berlusconi che dalla Bulgaria chiese l'allontanamento di Biagi, Santoro e Luttazzi?": "Mi pare proprio di sì. Berlusconi a me disse che la sua intenzione non era così, diciamo, dirompente e devo credergli. Però quelle non erano parole del primo che passava per strada e qualche effetto lo hanno avuto" (Corriere della Sera, 1 settembre 2002, doc. 50);
  • Antonio Ricci: "Mi sembra evidente che Biagi è stato fatto fuori per motivi politici" (Corriere della Sera, 18 settembre 2002, doc. 49);
  • Sen. Gavino Angius: "E' gravissimo ciò che è accaduto oggi nella Commissione di Vigilanza Rai, dove Baldassare e Saccà non hanno risposto ai legittimi quesiti sul futuro di Biagi e Santoro in Rai. Non è possibile che i vertici della TV di Stato si prendano gioco in questo modo di un organismo di controllo come la Commissione di Vigilanza e quindi del Parlamento e dei parlamentari. La verità è che è in atto la cacciata di Santoro e Biagi dalla Rai e che evidentemente si teme la loro professionalità e la loro autonomia di giudizio. Quello che è in gioco è il pluralismo dell'informazione nel nostro Paese e in particolare nel sistema televisivo pubblico" (Agenzia Ap. Biscom, 18 settembre 2002, doc. 55);
  • On. Giuseppe Giulietti: "Siamo di fronte ad una riduzione del pluralismo, alla cacciata dei giornalisti che stanno nella lista bulgara del presidente del Consiglio, alla via disciplinare e al giornalismo" (Ag. Ansa, 18 settembre 2002, doc. 56);
  • On. Claudio Petruccioli, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza: "Se alla fine la Rai romperà con Biagi e Santoro lo considero un fatto deleterio. Non solo per i due professionisti, ma perché dopo tante manfrine dimostreranno di aver accettato i diktat di Berlusconi" (La Repubblica, 21 settembre 2002, doc. 57);
  • avv. Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi, in un'intervista pubblicata da quotidiano La Repubblica il 27.09.2002: "D. Nel governo nessuno fa fesserie? R. Nessuno. D. Così l'intervista non uscirà mai. R. Non avrei tolto Santoro" (La Repubblica, 27.9.2002, doc. 58);
  • Carmine Donzelli, Consigliere di Amministrazione della Rai: "Santoro è vittima di un veto del Cavaliere: ormai è noto. Ora serve una mobilitazione anche esterna per riportarlo in video come noi vogliamo" (La Repubblica, 30 settembre 2002, doc. 59);
  • Francesco Merlo: "In questa malatissima Rai, proprio Baldassarre è il campione di incoerenza, di indecisione e di quaquara-blablà immemore di tutto quello che aveva programmato e giurato: "Biagi ci sarà perché si identifica con la Rai"; "Santoro è una risorsa di questa azienda"; "I desideri di Berlusconi su Biagi e Santoro sono i desideri di un politico e resteranno confinati a livello politico". Eccolo invece senza Biagi e senza Santoro, strana figura di liberal-censore" (Corriere della Sera, 9 ottobre 2002, doc. 60);
  • Paolo Serventi Longhi, Segretario della Federazione Nazionale della Stampa e Roberto Natale, Segretario dell'Usigrai: "Il vertice della Rai è incapace di respingere i diktat bulgari di Berlusconi" (Corriere della Sera e Unità 16 ottobre 2002, docc. 61 e 62);
  • On. Franco Giordano (con riferimento alla sanzione disciplinare inflitta a Michele Santoro dalla Rai): "Si tratta di una persecuzione per cancellare Santoro e tutte le voci critiche della Rai" (La Repubblica, 16 ottobre 2002, doc. 63);
  • Carmine Donzelli: "Questo vertice Rai ha una responsabilità enorme ..... Sono stati tolti quei pochi pilastri che funzionavano come Biagi e Santoro. Un delitto aziendale, un atto di demolizione masochista, del quale noi consiglieri di opposizione non siamo responsabili ..... Santoro, il venerdì sera su Raidue, aveva una media del 18% di share; l'informazione è stata sostituita con protervia, da un format di intrattenimento costruito ad hoc, che il direttore di rete, Antonio Marano, considerava di maggiore appeal: "Destinazione Sanremo" non arriva al 7%. Un abisso, undici punti sotto" (L'Unità 17 ottobre 2002, doc.  64).

* * * * * *

L'art 15 St. Lav. impone al datore di lavoro di astenersi da qualsiasi atto diretto a discriminare il lavoratore per motivi politici. Tale norma, che costituisce attuazione dei principi affermati negli artt. 2, 3 e 41 Cost. Rep., deve essere applicata con particolare rigore dalla RAI, i cui amministratori, in quanto incaricati di pubblico servizio sono tenuti, anche in base all'art. 1, legge n. 206/93 a dar prova di indipendenza nei confronti del potere politico. La grave illiceità delle discriminazioni attuate presso la RAI è stata affermata dalla Suprema Corte nella sentenza n.13299/92 (Moratti c/Rai), riferita ad un caso di dequalificazione per effetto di "lottizzazione" politica. Nella  motivazione di tale pronuncia si è tra l'altro affermato quanto segue:

"Va osservato che la "lottizzazione" comporta che i dipendenti vengano distinti non sulla base della loro preparazione professionale, della loro personalità ed, in genere, della loro qualità, bensì in base al criterio dell'appartenenza a determinate aree politiche o, in generale, di influenza, che diviene criterio prevalente. Tale modo di procedere è certamente lesivo della personalità dei lavoratori, perché colpisce il loro diritto ad essere valutati per le loro qualità professionali e personali, ledendo la libertà di non vincolare la propria attività all'appartenenza a questo o a quel gruppo politico e di non collocarsi in questa o in quell'area di influenza". Conformi Pretura di Roma n. 11924 del 31.8.95 (Giancarlo Santalmassi / RAI Radiotelelvisione Italiana s.p.a., Est. Floris) e Pretura di Roma n. 12804 del 5.11.91 (Alfredo Recanatesi /Bancaria Editrice s.p.a., Est. Mariani).

Ricordiamo inoltre la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato la piena legittimità del ricorso alla prova per presunzioni al fine di accertare il motivo illecito (Cass. Sez. Lav. n. 11487 del 1.9.2000 e numerose altre).

* * * * * *
V

Per le causali sub III e IV  Michele Santoro ha diritto di ottenere la condanna della RAI all'adempimento dell'obbligo di farlo lavorare con le mansioni concordate all'atto dell'assunzione e concretamente in effetti da lui svolte sino al termine della stagione televisiva 2001-2002.

Si richiama la costante giurisprudenza della Suprema Corte e dei Giudici di merito secondo cui la conseguenza dell'illegittimo mutamento delle mansioni è costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino della situazione originaria, in ragione della nullità del provvedimento illegittimo di demansionamento, da considerarsi tamquam non esset (Cass. n. 491/87, n. 536/87 n. 9584/90): "La sentenza di condanna del datore di lavoro a restituire il lavoratore alle mansioni dalle quali esso sia stato illegittimamente distratto, opera nel campo del così detto possibile giuridico e non già nel diverso del possibile materiale, poiché non impone un facere infungibile, ma, contenendo l'accertamento dell'avvenuta violazione di un obbligo negativo (divieto di adibizione del lavoratore a mansioni  non equivalenti), realizza con ciò l'interesse del lavoratore stesso il quale, non essendo tenuto ad offrire prestazioni diverse da quelle alle quali è stato in forza di tale accertamento restituito, può a tanto limitarsi con la conseguenza che il datore di lavoro, se non ottempera alla condanna, resta comunque tenuto alla controprestazione retributiva" (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 1984 n. 1833 e numerose altre).

Con recente pronuncia le Sezioni Unite (n. 5112 del 10/5/95) hanno statuito che "in realtà la giurisprudenza ammette pienamente tale tipo di pronuncia. ... Come questa Corte ha avuto occasione di precisare, l'accennato carattere di infungibilità della prestazione ha l'effetto di renderla incoercibile (non suscettibile, cioè, di esecuzione forzata), ma non esclude la possibilità che la prestazione stessa sia oggetto di pronuncia giudiziale di condanna".

Ancora la Suprema Corte si è espressa nel senso che "anche relativamente a rapporti contrattuali che comportino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare non suscettibile, per loro intrinseca natura, di esecuzione forzata, è configurabile ed ammissibile un'azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è non solo idonea a produrre ugualmente i suoi normali effetti mediante l'eventuale volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma può, inoltre, costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto è autorizzato a invocare a suo favore" (Cass., Sez. Lav., 17 luglio 1992 n. 8721).

Tale orientamento è stato seguito anche dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma (Pres. Cecere, Rel. Pagetta) il quale si è espresso in questo senso anche nell'ordinanza in data 3/1/96 di convalida del provvedimento ex art. 700 c.p.c. concernente il caso del demansionamento di un giornalista, ivi tra l'altro leggesi "L'espressa previsione di un ordine di reintegrazione ex art. 18 L. n. 300/70 non contrasta con l'adozione in sede cautelare di un provvedimento a contenuto ripristinatorio per la tutela delle mansioni. Reputa infatti il Collegio che proprio la tipicità del summenzionato strumento di tutela, degli effetti che l'ordinamento vi collega (ad esempio sotto il profilo risarcitorio e quanto alla ricollocazione del lavoratore nella identica posizione lavorativa già occupata) esclude che il Pretore, pur nella impropria dizione utilizzata in motivazione, si sia richiamato ad una nozione in senso tecnico di reintegrazione ex art. 18, sembrando, piuttosto, che il contenuto della pronuncia sia quello dell'affermazione del diritto del lavoratore "demansionato" all'esecuzione in forma specifica del contratto, al quale la datrice di lavoro si era resa inadempiente. In questa prospettiva, inoltre, può essere utile sottolineare che l'art. 18 St. Lav. appare piuttosto espressione di un più generale principio dell'adempimento in forma specifica in materia di obbligazioni contrattuali, sancito dall'art. 1453 c.c. ...... Il Collegio reputa senz'altro più persuasivo quell'orientamento che, disancorato da più tradizionali costruzioni, relative alla necessaria connessione e funzionalizzazione del processo di condanna all'esecuzione coattiva, nella consapevolezza della crescita di obblighi non suscettibili di esecuzione forzata nelle forme tradizionali regolate dal III libro del c.p.c. ed in ragione dell'esigenza di assicurare una più pregnante tutela (non limitata al solo profilo risarcitorio) a situazioni particolarmente meritevoli, riconosce alla sentenza di condanna ad un facere infungibile un'autonoma utilità. Tale utilità è ravvisabile oltre che  nella possibilità della decisione di produrre i suoi effetti normali mediante l'esecuzione volontaria, anche nel fatto che la stessa può costituire il presupposto di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza anche, eventualmente, di rilievo penale (art. 388 e 650 c.p.)".

L'ammissibilità dell'ordine di reintegrazione nelle mansioni del dipendente dequalificato è stata  parimenti riaffermata anche nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del 27.11.2000 n. 19169, (Capitani c/ Ansa, Est. Foscolo),  sopra citata.

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V I

Degli illegittimi comportamenti di cui sub III e IV devono rispondere personalmente, in via extra contrattuale, il dott. Silvio Berlusconi, nonché il prof. Antonio Baldassarre, il dott. Marco Staderini, il prof. Ettore Albertoni e il dott. Agostino Saccà.

Invero il dott. Silvio Berlusconi ha reso a Sofia il 18 aprile 2002, nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio, dichiarazioni non consentite dalla sua carica, dirette ad indurre i responsabili della RAI, per finalità di parte, a por termine all'impiego del ricorrente, in violazione dei suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato in essere con l'azienda e dalla legge n. 69 del 1963 che disciplina la professione del giornalista. Tali dichiarazioni, lesive altresì della reputazione del ricorrente, sono state da lui ribadite il 22.6.2002 a Siviglia.

Gli effetti, puntualmente verificatisi, di queste esternazioni, erano da lui pienamente prevedibili, in considerazione dei poteri esercitati dal Governo sull'emittente pubblica -tra l'altro mediante il controllo azionario e la convenzione di servizio- e dall'estrazione politica dei destinatari.

Tale comportamento del Presidente del Consiglio deve ritenersi illegittimo anche perché in contrasto con il disposto dell'art. 10 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ratificata con legge n. 848 del 4.8.95  e dell'art. 11 della Carta di Nizza del 7.12.2001, che vietano ogni interferenza governativa nell'attività di informazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI, Baldassarre, Albertoni e Staderini, nonché il direttore generale della RAI, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono tenuti ad esercitare i loro poteri in conformità con le leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti della RAI e a non recare, mediante la violazione di tali norme, ingiusti danni.

Non è certamente loro consentito compiere atti discriminatori, dettati da ragioni politiche, in esecuzione di indicazioni date in tal senso dal Presidente del Consiglio, come nella fattispecie si è verificato.

Deve in proposito rilevarsi, tra l'altro, che i comportamenti del Consiglio di Amministrazione a termini della legge n. 206 del 25 giugno 1993, hanno funzioni di controllo e garanzia e devono dar prova di indipendenza di comportamenti.

Il ricorrente ha pertanto diritto di ottenere la condanna del dott. Silvio Berlusconi nonché dei sopra indicati responsabili della RAI ad astenersi dal persistere dall'illegittimo comportamento tenuto nei suoi confronti e a risarcirgli il danno causatogli, in misura da determinarsi in separato giudizio.

* * * * * *
V I I

Nell'instaurando giudizio di merito il ricorrente chiederà la condanna della Rai ad adibirlo alle mansioni che gli spettano, nonché al risarcimento di tutti i danni recatigli. Egli chiederà inoltre la condanna di Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staterini e Agostino Saccà ad astenersi da atti diretti ad impedire l'impiego del ricorrente presso la Rai con le mansioni spettantigli, nonché a risarcire tutti i danni causatigli.

Sussiste il pericolo che nel periodo di prevedibile durata del giudizio di merito (non meno di due anni) si verifichi un pregiudizio irreparabile del diritto del ricorrente di lavorare come realizzatore e conduttore di programmi televisivi seguiti da un vasto pubblico, di esercitare il suo diritto-dovere di informare i telespettatori sugli avvenimenti di attualità, di non perdere il patrimonio di professionalità già acquisito, di non subire ulteriori lesioni della sua dignità personale e professionale, gravemente pregiudicata dall'emarginazione inflittagli con motivazioni false ed ingiuriose.

Richiamiamo in proposito la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 2231 del 1984, n. 13396 del 1999), secondo cui l'art. 2103 St. Lav. ha la precipua finalità di tutelare la dignità del lavoratore sia nell'ambito del settore professionale che in quello sociale. Tale concetto è stato recentemente ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n. 14443/2000 nella quale si è affermato che il demansionamento configura anzitutto un danno in sé costituito dalla lesione della dignità del lavoratore.

La dignità non è monetizzabile; qualsiasi forma di risarcimento pecuniario ex post non vale a porre nel nulla il pregiudizio da essa sofferto. Ed è alla dignità personale e professionale del giornalista che fa riferimento, nel valutare la sussistenza del periculum, il Tribunale di Roma nella ordinanza collegiale del 15 maggio 1998, Nanni c. Ansa, Pres. Zecca, Rel. Leone, ove, tra l'altro, leggesi:

"Altresì sussistente risulta il periculum in mora, rappresentato dal reclamante in termini di grave e irreparabile pregiudizio alla propria dignità personale e professionale. Con riguardo a quest'ultima il Collegio ha già più volte affermato (ordinanza del 21.1.98 Scarsella/Radio Dimensione Suono S.p.A.) che nel settore giornalistico (sia della carta stampata che della radio e televisione), la professionalità acquisita dal dipendente, se lesa da un demansionamento, quale quello di specie, non trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale, in quanto questi non assicurano al dipendente il ripristino di quelle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell'immagine di tecnico e specialista dell'informazione, che affondano le loro radici nella costante qualità della prestazione giornalistica e nel qualificato rapporto con i fruitori dell'informazione, nonché con le fonti di notizie.

"Se la qualità e la tipologia della prestazione viene "mutata" a seguito del demansionamento, si produce un danno alla su descritta professionalità e dignità professionale - (che della professionalità è uno degli aspetti) - del giornalista, non suscettibile di alcun ristoro pecuniario, ma innanzi tutto risarcibile con una forma ripristinatoria, che consenta allo stesso l'immutato esercizio della prestazione secondo le caratteristiche di qualità e contenuto già in precedenza possedute da questa.

"Tali sono le ragioni che depongono per l'affermazione della sussistenza di un periculum allorché si sia verificato un demansionamento, quale quello accertato nel caso di specie".

Conforme la decisione del Tribunale di Roma in sede di reclamo (S.p.A. RAI c. Franco Alfano, 29/12/95, Pres. Cecere, Rel. Pagetta), che sul punto afferma: "E' dato di comune esperienza che l'immagine e la credibilità professionale di un giornalista, che riveste il profilo di vice direttore di testata televisiva, riceve grave ed irreparabile nocumento dall'assenza prolungata dal ruolo e dall'incarico ricoperto ".

Conformi Trib. Roma 26.1.1999 Capitani c. Ansa, Pres. Zecca, Rel. Pagetta, e la recente ordinanza del Tribunale di Roma del 6.3-20.3.01, (Cancellieri c./RAI, Pres. e Rel. Torrice) che ha confermato in sede di reclamo l'ordinanza già resa nella prima fase cautelare. Ivi in particolare leggesi:

"Vagliate criticamente e analiticamente le censure esposte nel reclamo, quanto alla mancanza di riferimenti nella ordinanza ex art. 700 c.p.c. alla situazione concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene che nel settore dell'informazione televisiva la professionalità acquisita dal dipendente, se lesa da un demansionamento, non trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale, in quanto questi non assicurano al dipendente il ripristino di quelle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell'immagine, di tecnico-specialistico dell'informazione, che trovano fondamento anche nel rapporto diretto -a mezzo dell'immagine di colui che rende informazione- con i fruitori dell'informazione".

Analoghe considerazioni si rinvengono nelle motivazioni delle seguenti decisioni del Pretore di Roma concernenti casi di dequalificazione di giornalisti:

  • ordinanza 11.6.96, Giobbe c. Rai, Est. Sordi: "Ora, il mancato svolgimento dalle attività per un'apprezzabile periodo di tempo è suscettibile di pregiudicare in maniera irreparabile la professionalità del dipendente. In proposito si ricorda come anche la dottrina maggiormente restrittiva in tema di diritto del lavoratore ad eseguire la propria attività riconosce che il lavoro giornalistico è uno di quelli nei quali è ravvisabile un interesse giuridicamente rilevante del prestatore ad eseguire la propria attività (conf. Trib. Roma 25.6.94, Ed. Romana c. Marinetti)";
  • ordinanza 10.4.97, Barrese c. Rai, Est. Foscolo: "La tutela in via d'urgenza della personalità del dipendente è stata ripetutamente concessa dai Pretori in casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso. E' certo infatti che la privazione di mansioni corrispondenti al grado di professionalità raggiunto determina danni irreparabili, in particolare in un'attività in cui tale professionalità si conserva e si arricchisce se vi è partecipazione continuativa alle realizzazioni e alle programmazioni radiofoniche".

In considerazione di quanto sopra il provvedimento cautelare richiesto costituisce lo strumento indispensabile per garantire con immediatezza la tutela della professionalità, della dignità morale e dell'immagine personale, altrimenti sicuramente esposte ad un danno irreparabile se egli dovesse attendere i tempi richiesti dallo svolgimento di un giudizio ordinario di merito che, com'è ormai noto, sono ben distanti da quelli previsti dal codice di rito.

In ordine alla sussistenza del periculum in mora nei casi di dequalificazione professionale, nella motivazione della recente ordinanza emessa in sede di reclamo Tribunale del Lavoro di Roma in data 26.1.99 (ANSA c/ Capitani), leggesi:

"Quanto al periculum in mora, ricordato che l'interesse protetto dall'art. 2103 c.c. è costituito dal diritto del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento e accrescimento del proprio corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisiti nella pregressa fase del rapporto (Cass. 12088/91; 1437/88; 3372/85, 4106/83) quale espressione del più ampio diritto al lavoro garantito dagli artt. 1 e 4 Cost., come mezzo di promozione umana e sociale e strumento di realizzazione della personalità, è innegabile che il protrarsi della situazione di sottoutilizzazione, rapportata ai concreti tempi di definizione del giudizio ordinario, incide in maniera irreversibile su tali interessi".

* * * * * * *

La tutela in via d'urgenza della professionalità è stata altresì ripetutamente concessa anche dal Pretore del Lavoro di Roma in casi di emarginazione e/o adibizione a mansioni di livello inferiore.

Si ricordano tra gli altri i seguenti provvedimenti:

  • Chizzoniti /ADN Kronos 25.7.88 (Est. Bronzini);
  • Gnasso/Ed. Il Messaggero 10.2.85 (Est. Piccininno);
  • Moratti /Rai 18.4.83 (Est. Urban);
  • Martinelli /Ed Corriere della Sera 2.11.84 (Est. Foti);
  • Dotto /Ed. Il Messaggero 30.10.91 (Est. Sannite);
  • Ballardin /Ed. Corriere della Sera 19.7.93 (Est. Torrice)
  • Alfano c/ Rai, 15.11.95 (Est. Garzia) confermato dal Tribunale di Roma in sede di reclamo;
  • Del Bufalo c/ Rai, 24.2.97 (Est. Manzi);
  • Bartoletti c/ Rai, 5.4.97 (Est. Emili);
  • Barrese c/ Rai, 10.4.97 (Est. Foscolo);
  • Viggiani c/ Rai, 15.4.97 (Est. Magaldi);
  • Grandinetti c/ Rai, 20.5.97 (Est. Cannella);
  • De Martino c/ RAI, Pretura di Roma 7.6.97 (Est. Cocchia);
  • Laferla c/ United Parcel Service  18.2.98, (Est. Sannite);
  • Nanni c/ ANSA, Tribunale di Roma 15.5.98;
  • Capitani c/ Ansa, Pretura di Roma 26.11.98 (Est. Martoni), confermato in sede di reclamo dal Tribunale del Lavoro di Roma con ordinanza in data 26.1.99;
  • Cancellieri c/ Rai, Tribunale del Lavoro di Roma, 23.12.2000 (Est. Vetritto), confermato in sede di reclamo con ordinanza del 6.3.2001 (Pres. ed Est. Torrice).

Si ricorda inoltre la pronuncia emessa dal Pretore del Lavoro di Roma nel procedimento d'urgenza Del Bufalo c/ Rai (Est. Dott. Manzi, 24.2.97) che, oltre a ritenere pienamente ammissibile la domanda di reintegra in via di urgenza nelle mansioni in precedenza svolte ha altresì ritenuto quanto segue: "Ricorre, altresì il secondo requisito normativo rappresentato dal pericolo di vedere seriamente compromesso il proprio diritto nell'attesa della definizione del giudizio di merito: invero appare palese il pregiudizio che la ricorrente è costretta a patire per essere stata lasciata per oltre 7 mesi del tutto inattiva (danno che, con giudizio prognostico, permarrebbe anche sino alla definizione del giudizio di merito); va, in proposito considerato che rileva non solo il pregiudizio derivante da completa inattività -difficilmente risarcibile per equivalente- ma anche quello da perdita di chance professionali, ancor più apprezzabile tenuto conto dell'elevato contenuto della prestazione richiesta sino a poco tempo prima alla ricorrente; da ultimo non è chi non consideri l'evidente danno all'immagine e alla dignità -non solo professionale- della ricorrente che improvvisamente è venuta a trovarsi priva di opportunità lavorative, senza che alla stessa siano stati formulati addebiti disciplinari di sorta".

La sussistenza del requisito del periculum in mora è stata altresì riconosciuta dal Pretore del Lavoro di Milano in analoga controversia (Carella c. Rai, 20.1.96). In particolare, nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., leggesi: "Sul pericolo nel ritardo non può esservi dubbio, posto che la privazione di mansioni corrispondenti al grado di professionalità raggiunto determina danni irreparabili, in particolare in un'attività in cui tale professionalità si conserva e si arricchisce se vi è partecipazione continuativa alle realizzazioni ed alle programmazioni radiotelevisive. Idoneo provvedimento diretto ad assicurare gli effetti della pronuncia di merito appare, pertanto, quello di ordinare alla Rai di adibire il Carella a mansioni equivalenti alle ultime precedentemente svolte, rispettose del livello e del grado di professionalità acquisiti".

Sul punto inoltre, il Pretore del Lavoro di Roma, nel procedimento Barrese c/ Rai, ha ritenuto quanto segue: "Sussiste poi il "periculum in mora" perché il passare del tempo (e quello di un giudizio ordinario in tale materia non è inferiore a due anni) rende sempre più difficile il recupero della professionalità e delle conoscenze tipiche della attività direzionale, nonché dell'indispensabile tessuto di relazioni esterne ed interne; perché sussiste il rischio concreto di perdita dell'ulteriore sviluppo di carriera, in quanto l'attore poteva legittimamente aspirare alla promozione a direttore ed è stato invece adibito a mansioni estranee alla sua professionalità; perché sussiste un danno alla immagine e alla dignità finché l'attore viene tenuto in stato di inattività, perché sussiste addirittura un rischio di cancellazione dall'ordine dei giornalisti se il mancato svolgimento di attività giornalistica si protrae oltre un certo tempo. Pertanto una condanna comportante la riadibizione alle mansioni precedenti o ad altre equivalenti pervenuta al termine di un giudizio di merito, non potrebbe rimuovere il pregiudizio nel frattempo subito dall'attore. Del resto la tutela in via d'urgenza della professionalità del dipendente è stata ripetutamente  concessa dai pretori in casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso. E' certo infatti che la privazione di mansioni corrispondenti al grado di professionalità raggiunto determina danni irreparabili, in particolare in una attività in cui tale professionalità si conserva e si arricchisce se vi è partecipazione continuativa alle realizzazioni e programmazioni radiofoniche".

* * * * *

In considerazione di quanto sopra, il ricorrente

CHIEDE

che il Tribunale adito voglia, con provvedimento ex art. 700 c.p.c. da pronunciarsi nei confronti di:

  1. Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14;
  2. Silvio Berlusconi domiciliato per l'ufficio presso la Presidenza del Consiglio in Roma, P.zza Colonna, Palazzo Chigi;
  3. Antonio Baldassarre, Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  4. Ettore Adalberto Albertoni, Consigliere di Amministrazione della RAI domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  5. Marco Staderini, Consigliere di Amministrazione della  RAI domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;
  6. Agostino Saccà, Direttore Generale della RAI domiciliato per l'ufficio presso la sede della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in Roma, Viale Mazzini 14;

che si invitano a costituirsi e difendersi nelle forme e nei termini di legge, voglia:

A) ordinare alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, di adibire il ricorrente all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione nonché di programmi di réportage -segnatamente dei programmi televisivi Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià-, con le mansioni svolte nonché con le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva 2001-2002;

B) ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini e Agostino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire l'impiego del ricorrente presso la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con gli incarichi, le mansioni e le modalità di cui sub A);

C) adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i diritti e la personalità del ricorrente;

D) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese dei convenuti, mediante inserzione su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale, nonché mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Richieste istruttorie e documenti

Senza inversione dell'onere della prova per legge a carico della convenuta, si chiede disporsi l'assunzione di informazioni sulle circostanze esposte sui paragrafi da 1) a 76) della parte in fatto e nel paragrafo IV della parte in diritto del presente ricorso.

Si indicano quali informatori: Gavino ANGIUS, Francesco ARGENZIANO, Giorgio ASSUMMA, Enzo BIAGI, Enzo CARRA, Pier Luigi CELLI, Carlo FRECCERO, Luisella COSTAMAGNA, Maurizio COSTANZO, Franco DI LORETO, Carmine DONZELLI, Raffaello FABIANI, Giuliano FERRARA, Corrado FORMIGLI, Paolo GENTILONI, Franco GIORDANO, Giuseppe GIULIETTI, Riccardo IACONA, Curzio MALTESE, Francesco MERLO, Paolo MONDANI, Roberto NATALE, Alfonso PECORARO SCANIO, Claudio PETRUCCIOLI, Alessandro RENNA, Antonio RICCI, Giuseppe RONCA, Alessandro RUOTOLO, Paolo SERVENTI LONGHI, Michele SERRA, Patrizia VACCHIO, Marcello VENEZIANI, Luigi ZANDA LOY, salvo altri.

Si chiede disporsi l'esibizione delle audio e videocassette dei programmi televisivi Il Raggio Verde, Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià. Si chiede altresì che venga disposta la visione del predetto materiale nel contraddittorio delle parti.

Si depositano in allegato i seguenti documenti:

  1. accordo Rai-Santoro in data 27.3.1999;
  2. lettera di assunzione in data 14.4.1999;
  3. elenco programmi realizzati dal Michele Santoro e dal suo gruppo di lavoro, tratto dal sito web  http://www.rai.it/;
  4. elenco argomenti delle puntate dei programmi "Il Raggio Verde", "Sciuscià Emergenza Guerra", "Sciuscià Edizione Straordinaria", "Sciuscià" réportage e dettagli dei detti argomenti;
  5. dati di ascolto e di raccolta pubblicitaria di "Sciuscià Edizione Straordinaria";
  6. controdeduzioni Rai per l'Autorità Garante nelle Comunicazioni in data: 10.4.2001, 25.4.2001, 8.5.2001, 21.5.2001;
  7. ricorso Rai al TAR Lazio  in data 11.5.2001;
  8. notizie di agenzia Ansa in data 9.2.2002 e articolo Repubblica.it in data 9.2.2002 (Caceres);
  9. comunicati aziendali Rai in data 26.2.2002 e 5.3.2002, articoli Repubblica.it in data 22.2.2002 e in data 5.3.2002;
  10. articolo Corriere della Sera in data 11.3.2002;
  11. notizia di agenzia Ansa in data 5.4.2002 (Bologna);
  12. e 12 bis) articolo Repubblica.it in data 18.4.2002, notizia di agenzia Ansa in data 18.4.2002; articolo Repubblica.it in data 22.6.2002;
  13. articolo Repubblica.it in data 19.4.2002;
  14. articoli Repubblica.it in data: 18.4.2002, 19.4.2002, 20.4.2002, articolo Il Tempo in data 19.4.2002, articolo "La Nazione" in data 20.4.2002, n. 2 notizie di agenzia Ansa in data 23.4.2002;
  15. resoconto della seduta della Commissione Parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 23.4.2002;
  16. controdeduzioni Rai per l'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni in data 14.6.2002;
  17. articolo La Stampa in data 26.6.2002;
  18. articolo Corriere della Sera in data 26.6.2002;
  19. notizie di agenzia ADN Kronos e Ansa in data 28.6.2002;
  20. lettera Michele Santoro al CdA e al Direttore Generale in data 27.6.2002;
  21. resoconto della seduta della Commissione Parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 9.7.2002;
  22. resoconto della seduta della Commissione Parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 18.7.2002;
  23. lettera Michele Santoro al Presidente del CdA in data 10.7.2002;
  24. lettera Presidente Baldassarre a Michele Santoro in data 15.7.2002;
  25. lettera raccomandata Michele Santoro al Direttore Generale in data 2.8.2002;
  26. contestazione disciplinare Rai in data 5.8.2002;
  27. lettera raccomandata e via fax avvocati d'Amati in data 7.8.2002 e ricevute;
  28. resoconto della seduta della Commissione Parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 18.9.2002;
  29. richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in data 3.9.2002;
  30. resoconto della seduta della Commissione Parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 1.10.2002;
  31. articolo Corriere della Sera in data 3.10.2002;
  32. lettera Direttore Generale Rai in data 7.10.2002;
  33. lettera raccomandata e via fax avvocati d'Amati in data 14.10.2002 e ricevute;
  34. richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in data 15.10.2002;
  35. notizia Repubblica.it in data 16.10.2002;
  36. articolo Corriere della Sera in data 18.10.2002;
  37. articolo Corriere della Sera in data 22.10.2002;
  38. lettera raccomandata e via fax avvocati d'Amati in data 18.10.2002 e ricevute;
  39. lettera Direzione Affari Legali Rai in data 22.10.2002;
  40. lettera raccomandata e via fax avvocati d'Amati in data 23.10.2002 e ricevute;
  41. articolo Corriere della Sera in data 31.10.2002;
  42. articolo Repubblica.it in data 1.11.2002;
  43. lettera Direttore Raidue dott. Carlo Freccero in data 5.9.2001;
  44. lettera Michele Santoro in data 30.10.2002;
  45. lettera Direttore Risorse Umane Rai in data 5.11.2002;
  46. notizie di agenzia Ansa in data 4.11.2002;
  47. lettera Presidente Baldassarre a Presidente Commissione di Vigilanza Rai in data 5.11.2002;
  48. articolo l'Unità in data 8.11.2002;
  49. articolo Corriere della Sera in data 18.9.2002;
  50. articolo Corriere della Sera in data 1.9.2002;
  51. articolo la Repubblica in data 31.8.2002;
  52. notizia Repubblica.it in data 6.8.2002;
  53. articolo La Stampa in data 6.8.2002;
  54. articolo il Manifesto in data 2.8.2002;
  55. notizia di agenzia Ap.Biscom in data 18.9.2002;
  56. notizia di agenzia Ansa in data 18.9.2002;
  57. articolo La Repubblica in data 21.9.2002;
  58. articolo La Repubblica in data 27.9.2002;
  59. articolo La Repubblica in data 30.9.2002;
  60. articolo Corriere della Sera in data 9.10.2002;
  61. articolo l'Unità in data 16.10.2002;
  62. articolo Corriere della Sera in data 16.10.2002;
  63. articolo la Repubblica in data 16.10.2002;
  64. articolo l'Unità in data 17.10.2002;
  65. CNLG e accordo integrativo Rai-Usigrai 1995-1999.

Roma, 11 novembre 2002.

(Avv. Domenico d'Amati)

 (Avv. Nicoletta d'Amati)

   


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