Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL FIGLIO MAGGIORENNE LAUREATO HA DIRITTO DI ESSERE MANTENUTO DAI GENITORI IN ATTESA DI REPERIRE UN'OCCUPAZIONE CONFACENTE ALLA SUA CONDIZIONE SOCIALE - Se non v'è prova di sua negligenza (Cassazione Prima Civile n. 4765 del 3 aprile 2002, Pres. Grieco, Rel. Luccioli).

Pubblichiamo il testo integrale della decisione. La sintesi è nella sezione Famiglia.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE  PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 

Dott. Angelo GRIECO

Presidente

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

Rel. Consigliere

Dott. Donato PLENTEDA

Consigliere

Dott. Walter CELENTANO

Consigliere

Dott. Aniello NAPPI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GIUSEPPE A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GESU' 62, presso l'avvocato MICHELE DI GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO BELMONTE e PIETRO RESCIGNO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -
contro

MARIA P.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2238/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Rescigno e Belmonte che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'1l - 24 giugno 1998 il Tribunale di Napoli, adito da Maria P., pronunciava la separazione personale dal coniuge Giuseppe A. senza addebito, assegnava la casa coniugale a Maria P., limitatamente al piano seminterrato di proprietà comune tra i coniugi ed al primo piano di proprietà esclusiva della predetta, disponeva che il piano rialzato rimanesse assegnato a Giuseppe A., che ne era proprietario esclusivo, fissava altresì in L. 1.500.000 mensili l' assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio secondogenito Marco, convivente con la madre, maggiorenne e non ancora autosufficiente, e dichiarava inammissibile l'intervento dell' altro figlio Vincenzo, convivente con il padre, diretto ad ottenere dalla madre un contributo per il suo mantenimento.

Proposto appello da Giuseppe A. ed appello incidentale da Maria P., con sentenza del 14 ottobre - 3 novembre 1999 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronunzia impugnata, disponeva che, ferma restando l'assegnazione all' uno e all' altro coniuge del piano originariamente di proprietà esclusiva, a ciascuno restasse assegnata in uso la parte del piano seminterrato, del terreno circostante l'immobile e del lastrico solare di cui era divenuto proprietario esclusivo in virtù della divisione giudiziale definita il 14 maggio 1998; confermava nel resto.

Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede interessa, doversi ritenere come accertato che il figlio Marco non avesse ancora raggiunto senza propria colpa l'indipendenza economica; riconosciuta quindi la legittimazione della madre convivente a chiedere il contributo per il suo mantenimento riteneva conforme a criteri di equità porre a carico del padre la somma mensile di L. 1.500.000, in quanto del tutto adeguata al tenore di vita al medesimo sempre assicurato sulla base delle ampie possibilità economiche della famiglia.

A diverse conclusioni affermava doversi pervenire in relazione all'altro figlio Vincenzo, per il quale il padre convivente aveva invocato un contributo di mantenimento a carico della madre, atteso che questi, già da tempo laureato in medicina e specializzato in odontoiatria, era già titolare di uno studio dentistico, secondo quanto dedotto da Maria P. e non contestato da Giuseppe A., e quindi da considerare ormai avviato ad una attività professionale notoriamente lucrosa.

Relativamente infine alla pretesa di Giuseppe A. di restituzione delle differenze tra l'assegno per il mantenimento del secondo figlio liquidato in sentenza dal Tribunale e quello provvisoriamente determinato in corso di istruttoria, avanzata con riferimento all'art. 96 comma 2 c.p.c., rilevava che in primo grado l'appellante non aveva dedotto a fondamento di tale pretesa una responsabilità aggravata per l'imprudente esecuzione di un provvedimento cautelare, avendo configurato detta domanda come conseguenza diretta della richiesta revoca dell' assegno posto a suo carico dall' istruttore, onde la domanda formulata con riguardo ad una diversa causa petendi doveva considerarsi inammissibile. Osservava comunque, che essendosi accertata l'esistenza del diritto cautelato, sia pure per un minore ammontare, non vi era spazio per la tutela risarcitoria ai sensi della norma processuale da ultimo invocata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe A. deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 comma 1°, 115 e 116 c.p.c., 146, 147 e 2697 c.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si era censurata la ritenuta legittimazione di Maria P. a richiedere un assegno per il mantenimento del figlio Marco, pur risultando il medesimo, da tempo maggiorenne ed in possesso di un titolo di studio, titolare di una quota di investimento per circa L. 500.000.000 e capace di produrre un reddito con l'assunzione di incarichi amministrativi nell'ambito di una società commerciale.

Si deduce, altresì, che ove si ritenesse che la sentenza in esame ha esaminato la censura considerando il ragazzo ancora a carico dei genitori, essa dovrebbe considerarsi viziata da insufficienza e contraddittorietà della motivazione, atteso che ai dati incontestabili idonei a dimostrare che il giovane aveva già trovato un'occupazione in uno studio professionale, era divenuto socio ed amministratore di una società ed era contitolare con la madre di un fondo di investimento di circa L. 1.000.000.000 ha opposto con argomentazioni del tutto illogiche ed apodittiche che il fondo in discorso appartiene in realtà alla madre, che della società non si conoscono patrimonio ed utili, che costituisce fatto notorio che i figli di genitori benestanti e ad alto livello professionale restano più a lungo in attesa di una adeguata collocazione nel mondo del lavoro.

Si precisa, altresì, che le doglianze suesposte riguardano non soltanto l'esistenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma anche la misura di esso e la sua ripartizione tra i genitori.

Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni. Per quanto attiene al dedotto difetto di legittimazione di Maria P. a richiedere al coniuge il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte - peraltro non contestato dalla difesa del ricorrente - il genitore già affidatario il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio", e non già "ex capite filiorum", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cass. 2001 n. 2289; 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996 n. 9238; 1994 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019; 1990 n. 1506; 1984 n. 3115; 1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416).

Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento all'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel "munus" a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, disattendendo il corrispondente motivo di gravame diretto a contestare la legittimazione di Maria P., ha ritenuto che la predetta avesse titolo a richiedere al coniuge il contributo per il mantenimento del figlio Marco con lei convivente, in relazione alla dedotta mancanza di autosufficienza economica del medesimo.

Per quanto attiene al secondo ordine di censura articolate nel motivo in esame, va ricordato, in via generale, che i genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall'art. 148 c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che, pertanto, detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che, configurandosi il conseguimento dell'indipendenza economica quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", sia a carico del genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto la dimostrazione che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato, e non già all'altro genitore (od al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (v. sul punto Cass. 2001 n. 2289, cit.; 1999 n. 9109; 1998 n. 2670; 1996 n. 7990; 1996 n. 8383; 1992 n. 13126; 1991 n. 7295; 1990 n. 12212; 1990 n. 475).

E', peraltro, evidente, in relazione alla prospettata esistenza di un comportamento colposo od inerte del figlio, di per sé idoneo a determinare la cessazione dell'obbligo dei genitori - sul quale la difesa del ricorrente si è in particolare soffermata durante la discussione orale - che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alle capacità, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. E' altrettanto evidente che nessuna influenza ai fini dell'indagine in discorso può spiegare la circostanza che tra i genitori sia intervenuta una separazione, atteso che i figli di genitori separati non hanno diritti e doveri diversi da quelli di genitori non separati.

Sulla base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, affermando che la mancanza di circostanze idonee a dimostrare la raggiunta autosufficienza del ventinovenne Marco - stante la natura fittizia della cointestazione in suo favore del fondo di investimento di proprietà della madre e l'assenza di qualsiasi indicazione circa il patrimonio e gli utili della società di cui egli era socio - ed al contrario la ricorrenza di elementi tali da far ritenere che il medesimo, laureato in giurisprudenza e figlio di professionisti di elevato livello, fosse ancora impegnato a completare la sua formazione nella prospettiva di un inserimento professionale adeguato alle sue aspirazioni ed alle sue potenzialità, comportavano per i genitori il permanere dell'obbligo di mantenimento. E', peraltro, inammissibile in questa sede ogni ulteriore doglianza diretta a proporre una diversa valutazione delle circostanze esaminate e ritenute dalla sentenza stessa non idonee a provare il raggiungimento da parte del ragazzo di una propria autonomia.

In relazione all'ultimo profilo di censura contenuto nel motivo in oggetto, diretto a contestare la misura e la ripartizione dell'assegno tra i genitori, premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. per tutte sul punto Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363), va rilevato che correttamente la Corte di Appello ha assunto a parametro di riferimento l'elevato livello di vita sempre assicurato in passato al figlio ed ha con motivazione congrua e logica ritenuto che la somma mensile di L. 3.000.000, da ripartire a metà tra il padre e la madre, fosse pienamente rispondente alle possibilità economiche dei genitori ed idonea ad assicurare la continuità rispetto al precedente standard.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., mancanza o insufficienza di motivazione, si sostiene che in sede di appello Giuseppe A. aveva censurato la sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che il figlio maggiore Vincenzo, con lui convivente, avesse conseguito l'indipendenza economica e che la Corte territoriale si è limitata a confermare la presunzione espressa da detto giudice circa "una immediata impiegabilità nel mondo professionale, con alta redditività economica", così incorrendo in una violazione delle norme sull'onere della prova, che doveva far carico a Maria P., ed in un vizio di motivazione.

La censura è infondata. Ed invero la Corte di Appello ha condiviso il convincimento espresso dal primo giudice in ordine alla raggiunta autonomia del figlio primogenito, da tempo laureato in medicina e specializzato in odontoiatria, ponendo in evidenza con motivazione argomentata e logicamente corretta i convergenti elementi - tratti anche da deduzioni della madre non specificamente contestate dal padre circa la acquisita titolarità di uno studio dentistico - che inducevano a ritenere che il medesimo fosse ormai inserito nel mondo del lavoro ed avviato a pieno titolo ad una attività professionale notoriamente assai redditizia. Ogni diversa valutazione delle risultanze processuali al riguardo non è chiaramente proponibile in questa sede.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 148 comma 1° e 155 comma 2° c.c., difetto o insufficienza di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di accertare, come richiesto dall'appellante, la titolarità da parte di Maria P. di un più consistente patrimonio, tale da determinare l'accollo in tutto o in parte alla medesima del mantenimento quanto meno del figlio Marco. Si sostiene, in particolare, che una volta ritenuto che il fondo di investimento, intestato alla predetta ed al figlio, apparteneva soltanto alla donna, l'affermata titolarità di un capitale così rilevante avrebbe dovuto spiegare effetti ai fini della distribuzione degli oneri di mantenimento del ragazzo e che il non avere statuito di conseguenza integra disapplicazione delle norme sopra richiamate e difetto di motivazione.

Anche tale motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, sul presupposto della sostanziale parità delle complessive posizioni reddituali e patrimoniali delle parti - il cui accertamento non è suscettibile di censura in questa sede - ed affermata la persistente dipendenza economica del figlio, ha ritenuto i genitori ugualmente gravati del mantenimento del medesimo ed ha imposto al padre l'obbligo di contribuire nella misura pari alla metà, in puntuale applicazione del principio di cui all'art. 148 c.c..

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 96 comma 2, 708, 112, 189 c.p.c., insufficienza di motivazione, il ricorrente sostiene che la sentenza di primo grado aveva rigettato la sua domanda di ripetizione delle maggiori somme percepite da Maria P. in esecuzione dell'ordinanza istruttoria con la quale era stato determinato provvisoriamente in L. 2.500.000 l'assegno per il mantenimento del figlio Marco sul rilievo che i provvedimenti emessi in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., stante la loro naturale cautelare, non sono suscettibili di restare travolti retroattivamente dalla sentenza di separazione; che egli aveva impugnato tale statuizione deducendo che la domanda restitutoria era stata inquadrata nell'ambito della più vasta richiesta di riconoscimento di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.; che la Corte di Appello ha rigettato il motivo di gravame osservando che nel verbale di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado non era espressamente formulata una domanda di risarcimento ai sensi di tale disposizione, senza tener conto che in detto verbale una domanda siffatta era espressamente contenuta, pur priva del relativo riferimento normativo, tanto che il primo giudice si era su di essa pronunciato. Si rileva, pertanto, che la Corte di merito, omettendo di prendere in esame la domanda riproposta con l'impugnazione, da un lato ha rimesso in discussione la tempestività di una richiesta che non aveva costituito oggetto di alcuna doglianza in via incidentale di Maria P., dall'altro lato ha violato la norma che impone di ritenere le conclusioni correttamente formulate con il semplice richiamo al petitum proposto.

La censura è inammissibile. Ed invero la Corte di Appello ha fondato la propria pronuncia di rigetto del corrispondente motivo di impugnazione su un duplice ordine di ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione adottata: in primo luogo ha affermato che la domanda di restituzione delle maggiori somme percette in forza del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 708 c.p.c. prospettata a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. si profilava come nuova, essendo stata in primo grado una domanda siffatta formulata solo in via restitutoria, quale mero effetto delle richiesta revoca dell'assegno; in secondo luogo ha osservato che in ogni caso non era riscontrabile il requisito dell'insussistenza del credito azionato richiesto dalla norma da ultimo indicata, essendo stata comunque riconosciuta, sia pure per un minore importo, la spettanza del contributo per il mantenimento del figlio.

Rilevato che il ricorrente ha censurato soltanto il primo ordine di ragioni, mentre nessuna doglianza ha proposto in ordine al secondo, va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte quando una pronunzia si fondi su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, atteso che questa, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata, non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza (v. per tutte sul punto Cass. 2001 n. 12976; 2001 n. 7077; 2001 n. 4349; 2000 n. 8517; 2000 n. 6023; 2000 n. 6013).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 gennaio 2002.

 

IL PRESIDENTE
(F.to Angelo Grieco)
 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(F.to Maria Gabriella Luccioli)
 

Depositato in cancelleria in data 3 aprile 2002. 


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