Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

SOLLEVATA DALLA SUPREMA CORTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITĄ COSTITUZIONALE DELLE NORME CHE IMPEDISCONO LE INDAGINI SULLA PATERNITĄ DEL FIGLIO INCESTUOSO - Per contrasto con il diritto, garantito dall'art. 2 Cost., all'identità personale e con il principio di eguaglianza (Cassazione Sezione Prima Civile, ordinanza n. 9724 del 4 luglio 2002, Pres. Lo Savio, Rel. Bonomo).

Luigi C. si è rivolto al Tribunale di Roma sostenendo di essere figlio naturale di Bernardo C., deceduto e chiedendo la dichiarazione di ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale di paternità. Il giudice ha accertato che il defunto Bernardo C. e Maria F. madre di Luigi C. erano fratelli uterini e pertanto ha dichiarato la domanda improponibile in base agli artt. 251 e 278 cod. civ. che vieta il riconoscimento dei figli incestuosi, nonché le indagini dirette all'accertamento dei loro genitori. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma. Luigi C. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile, Pres. Lo Savio, Rel. Bonomo) ha sollevato, con ordinanza n. 9724 del 4 luglio 2002, la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 278 e 251 cod. civ.  nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi, per contrasto con gli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di eguaglianza) e 30 (tutela dei figli nati fuori dal matrimonio) della Costituzione. Nella motivazione dell'ordinanza la Corte ha rilevato, tra l'altro, che l'art. 2 della Costituzione tutela il diritto all'identità personale, che trova riconoscimento anche nell'art. 8 della Convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991 n. 176).

La Corte ha inoltre ricordato che l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata, ma non ratificata, dall'Italia, prevede all'art. 3 che la paternità di "qualsiasi" figlio nato fuori dal matrimonio - e quindi anche del figlio incestuoso - possa essere accertata o stabilita in base a riconoscimento volontario o attraverso una decisione giudiziaria.


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