Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

PER OTTENERE UN PERMESSO RETRIBUITO PER CURE TERMALI NON È SUFFICIENTE UN CERTIFICATO SU MODULO PRESTAMPATO DELLA USL CON L'INDICAZIONE DELLE "INDILAZIONABILITÀ" DELLE TERAPIE - La prescrizione deve essere motivata (Cassazione Sezione Lavoro n. 14957 del 27 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia).

Roberta D., dipendente della Telecom, ha chiesto all'azienda, nel 1993, un permesso retribuito per cure termali - fangoterapia e balneoterapia - producendo un certificato rilasciato dalla USL su apposito modulo, recante l'indicazione della patologia (cervicoalgia e lombosciatalgia destra in osteoartrosi cervicolombare) e l'attestazione che il trattamento terapeutico era "indilazionabile". L'azienda ha negato il permesso retribuito e la lavoratrice si è sottoposta alle cure termali durante le ferie. Ella ha quindi chiesto al Pretore di Massa di condannare l'azienda a concederle un permesso retribuito ovvero a pagarle un'indennità sostitutiva. L'azienda si è difesa sostenendo che la documentazione esibita dalla lavoratrice non era sufficiente. Il Pretore ha rigettato la domanda. Il Tribunale di Massa Carrara ha respinto l'appello proposto dalla lavoratrice, rilevando che il medico curante si era limitato a riempire il modulo prestampato senza attestare motivatamente che la fangoterapia e la balneoterapia non erano differibili al periodo feriale. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al permesso in quanto ella aveva utilizzato un modulo prestampato creato appositamente dalla USL per le richieste di cure termali.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14957 del 27 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato la norma di legge che disciplina la materia (art. 13 D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che dispone: "Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'Inps e dall'Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti".

Si tratta di una normativa di ordine pubblico economico - ha osservato la Corte - in quanto finalizzata al ridimensionamento  della spesa sanitaria, alla riduzione del costo del lavoro ed al contenimento del fenomeno dello assenteismo, causato dal precedente indiscriminato ricorso al c.d. termalismo sociale.

Il lavoratore che debba sottoporsi a cure termali - ha precisato la Corte - ha diritto al trattamento di malattia quando le terapie risultino in concreto incompatibili con il godimento delle ferie oppure quando, pur essendo compatibili, non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. Affinché il lavoratore possa fruire del permesso retribuito - ha aggiunto la Corte - l'attestazione medica deve contenere un'espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze derivanti da uno stato patologico in atto; nel caso in esame le certificazioni rilasciate dal sanitario della ricorrente non rispondono ai requisiti prescritti dalla legge, essendosi egli limitato a riempire moduli prestampati senza attestare che la fangoterapia o la balneoterapia non potevano essere differite al periodo feriale, indicandone le ragioni della maggior efficacia della cura anticipata in relazione alle patologie riscontrate a carico della paziente. Né tale carenza di contenuto - ha concluso la Corte - può essere validamente compensata attraverso l'apposizione sul certificato della sola espressione "indilazionabile", non corredata dalle ragioni specifiche che impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione alla cadenza (già prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale.


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