Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

EQUO PREMIO PER L'INVENZIONE DEL DIPENDENTE - (Cassazione Sezione Lavoro n. 10851 del 5 novembre 1997, Pres. Pontrandolfi, Rel. Eula).

L’equo premio previsto dall’art. 23 R.D. n. 1127 del 1939 per l’invenzione del dipendente deve essere attribuito quando l’invenzione è una conseguenza occasionale e straordinaria della prestazione lavorativa. Esso deve essere invece negato quando il contratto di lavoro preveda letteralmente per il dipendente l’obbligo di prestare attività inventiva. Non può assumere rilevanza la maggione o minore probabilità che dall’attività pattuita scaturisca l’invenzione, di talché ogni qual volta sia probabile il risultato inventivo questo si dovrebbe automaticamente considerare come contemplato nel contratto; ed infatti o le parti hanno espressamente previsto l’invenzione come oggetto dell’attività lavorativa oppure non l’hanno prevista ed allora l’elemento probabilistico, che può essere connaturato alla diversa attività pattuita, non assume rilevanza.


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