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Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024
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UNA "MASCHERA" ASSUNTA RIPETUTAMENTE A TERMINE PER LE STAGIONI TEATRALI PUÒ ESSERE RITENUTA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - Se si accerta che l'azienda ha inteso eludere la legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 14195 del 14 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati Viscido).
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Maria A. ha lavorato per 20 anni come maschera del Teatro Eliseo. Ella veniva assunta tutti gli anni per circa otto mesi, durata della stagione teatrale, con contratti a termine. Alla scadenza dell'ultimo periodo di lavoro ella ha chiesto al Pretore di Roma di accertare che il suo rapporto con il Teatro Eliseo doveva ritenersi a tempo indeterminato, con anzianità di servizio decorrente dalla data della prima assunzione e di condannare il datore di lavoro al pagamento di differenze di retribuzione e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 secondo cui il rapporto di lavoro deve ritenersi a tempo indeterminato nel caso di assunzioni successive a termine intese ad eludere la legge. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto fondata la domanda, dichiarando che i termini di scadenza apposti alle singole assunzioni dovevano ritenersi nulli e che il rapporto di lavoro doveva considerarsi unitario e a tempo indeterminato. Il Teatro Eliseo ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la legge n. 230 del 1962 consente le assunzioni a termine per esigenze stagionali.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14195 del 14 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso, osservando che anche quando le singole assunzioni a termine risultino corrispondenti ad un'ipotesi prevista dalla legge (attività stagionale) può configurarsi l'intento elusivo previsto dall'art. 2 legge n. 230/62. I giudici di merito - ha affermato la Corte - hanno correttamente accertato che il Teatro Eliseo ha utilizzato in modo fraudolento le assunzioni a termine, per evitare gli oneri di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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