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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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I GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA DEVONO ESSERE CONSIDERATI UTILI AI FINI DELLA MATURAZIONE DELLE FERIE - In base all'art. 36 della Costituzione (Cassazione Sezioni Unite n. 14020 del 12 novembre 2001, Pres. Vela, Rel. Roselli).
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Roberto P., dipendente della s.r.l. Vigilanza Valbisagno, negli anni 1994 e 1995 si è ripetutamente assentato per malattia. L'azienda, in seguito a ciò, ha ridotto il periodo di ferie annuali spettantigli in base al contratto collettivo, proporzionandolo ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Genova di accertare il suo diritto a godere dell'intero periodo di ferie previsto dal contratto collettivo anche negli anni in cui aveva dovuto assentarsi ripetutamente per malattia. Il Pretore ha accolto la domanda condannando la datrice di lavoro a "ricostruire il monte ferie annuali del ricorrente, includendovi quelle maturate in costanza di malattia relativamente agli anni 1994 e 1995". Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Genova il quale, riconosciuto "il valore assoluto ed inderogabile dell'istituto delle ferie" e richiamata la normativa concordata in materia nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha equiparato i giorni di assenza per malattia a quelli di lavoro effettivamente prestato. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la durata delle ferie annuali deve essere proporzionale ai giorni di effettivo servizio prestato. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili, perché in materia si era determinato un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Sezione Lavoro.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 14020 del 12 novembre 2001 (Pres. Vela, Rel. Roselli), hanno rigettato il ricorso dell'azienda, affermando che nel nostro ordinamento il rapporto di lavoro non comporta soltanto un scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma tende a realizzare i valori fondamentali indicati dalla nostra costituzione negli articoli 2 (tutela della personalità), 4 (diritto al lavoro e dovere di concorrere al progresso della società) e 36 (adeguatezza e sufficienza della retribuzione, diritto irrinunciabile alle ferie e al riposo settimanale). La presenza del lavoratore nell'organizzazione aziendale - ha affermato la Corte - impone all'imprenditore di fargli fruire delle ferie non quale compenso, ma quale diritto inderogabile a tutela della salute e della personalità. Le Sezioni Unite hanno ricordato la giurisprudenza costituzionale secondo cui alla tutela della personalità del lavoratore il legislatore può provvedere non solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate prestazioni all'imprenditore: ciò perché nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie, ma necessariamente e in modo durevole la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi rapporti personali e sociali (Corte Cost. 18 dicembre 1997 n. 559). Pertanto - ha affermato la Cassazione - il diritto incondizionato alle ferie posto dall'art. 36 Cost. è da collegare non all'effettiva attività lavorativa, ma al rapporto di lavoro, che permane anche durante la malattia del lavoratore.
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