Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ATTI SCRITTI DAI QUALI PUÒ RISULTARE L'ASSUNZIONE A TERMINE DEL LAVORATORE - (Cassazione Sezione Lavoro n. 2211 del 27 febbraio 1998, Pres. Trezza, Rel. Vidiri).

L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve anche essere coeva od anteriore all’inizio del rapporto lavorativo. Non è però richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento. Ed, invero, deve ritenersi osservato il requisito della forma scritta allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anche essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro, ed il contratto sia concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. (incontro fra proposta e accettazione) prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione lavorativa. Non risultano invece idonei a surrogare la forma scritta richiesta dall'art. 1 L. n. 230/1962: una lettera di assunzione proveniente dal datore di lavoro, che non contenga anche la sottoscrizione del lavoratore apposta anteriormente o, almeno, contemporaneamente all'inizio del rapporto; la dichiarazione scritta unilaterale di una parte (richiesta di avviamento del datore di lavoro) seguita da quella di un terzo (provvedimento di avviamento dell'ufficio di collocamento). L'assunzione attraverso l'ufficio di collocamento non può, infatti, in alcun modo sostituire l'atto scritto ex art. 1 L. n. 230/1962, dovendo detto atto risultare dall'incontro delle volontà delle parti del rapporto lavorativo.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it