Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

TUTELA IN VIA D'URGENZA DELLA SALUTE DI UN GIOVANE AUTISTICO - Ordine alla ASL di pagare mensilmente la retta per la frequenza di una struttura terapeutica privata non convenzionata (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 6 marzo 2001, Pres. Torrice, Est. Leone).

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro (Pres. Amelia Torrice, Est. Margherita Leone), con provvedimento del 6 marzo 2001, pronunciando in sede di reclamo, ha ordinato in via d'urgenza alla ASL RM F di provvedere al pagamento della retta mensile di frequenza corrisposta dai genitori di un giovane autistico ad un centro privato, non convenzionato, di riabilitazione. (Pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale del provvedimento).

I genitori avevano chiesto in precedenza che il giovane fosse accettato dall'unica struttura convenzionata esistente nel Lazio per le persone affette da autismo, ma i 25 posti disponibili presso questo istituto erano risultati già occupati e conseguentemente il loro figlio era stato collocato in lista di attesa.

Non potendo sostenere, per le loro condizioni economiche, il costo della retta mensile per la frequenza della struttura privata (circa un milione) i genitori si sono rivolti al Tribunale chiedendo un provvedimento d'urgenza in considerazione delle gravi conseguenze che la mancanza di cure potrebbe avere per la salute del figlio.

Essi hanno invocato l'art. 32 della Costituzione, che afferma il diritto dei cittadini alla salute. L'ASL si è difesa, sostenendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nella prima fase del procedimento, davanti al Giudice dott.ssa Pacia, la richiesta dei genitori è stata rigettata, in quanto il magistrato ha ritenuto che essi potessero utilizzare, per il pagamento della retta l'indennità di accompagnamento riconosciuta al loro figlio.

In sede di reclamo il Tribunale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di un diritto soggettivo del cittadino ed ha rilevato che l'indennità di accompagnamento ha una finalità diversa da quella terapeutica. Pertanto ha stabilito che sino a quando il giovane autistico non potrà fruire di cure presso centri pubblici o convenzionati, la ASL dovrà provvedere al pagamento della retta dovuta alla struttura privata da lui attualmente frequentata. Nella motivazione della sua decisione il Tribunale ha tenuto in considerazione anche il grave disagio esistenziale determinatosi nella famiglia del giovane autistico per l'impossibilità di pagare le sue cure.


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