Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA, NEL TRIMESTRE DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI SI CONSIDERANO UTILI I GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE, MA NON I PERIODI DI FERIE E DI MALATTIA - (Cassazione Sezione Lavoro n. 15766 del 13 dicembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Vigolo).

Ai fini del compimento del periodo trimestrale (o di quello diverso previsto dalla disciplina collettiva) di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l' acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica, ai sensi dell'art. 2l03 cod. civ., non può tenersi conto né del periodo di ferie, né del periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia.

Deve anche rilevarsi che le ferie, di norma, debbono essere godute in modo continuativo (come dispone l'art. 2l03 cod. civ.), perché possano meglio assolvere alle loro finalità di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e lo svolgimento di attività sociali e culturali, che normalmente non possono adeguatamente essere coltivate nel periodo di lavoro, ma, proprio per tale loro caratteristica, incidono sensibilmente sulla durata delle mansioni superiori e sulla correlata acquisizione professionale nel limitato periodo necessario per conseguire la promozione automatica.

Per contro, non altrettanto può dirsi dei riposi settimanali, i quali costituiscono pause fisiologicamente insopprimibili e non procrastinabili (se non in casi eccezionali ed in limiti molto ristretti); essi cadenzano naturalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa, sicché, in loro mancanza, lo stesso svolgimento e l'acquisizione della pratica in mansioni più impegnative ne risulterebbero pregiudicati.

Ai riposi settimanali non può quindi riconoscersi l'effetto interruttivo, ai fini della maturazione della qualifica superiore, proprio di ferie e di malattia.


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