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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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PER FARSI CURARE L'ASSISTITO HA DIRITTO DI SCEGLIERE TRA UNA STRUTTURA PRIVATA CONVENZIONATA E IL SERVIZIO PUBBLICO - Purché la terapia sia stata regolarmente prescritta (Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza n. 15717 del 12 dicembre 2001, Pres. Vessia, Rel. Ravagnani).
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Le strutture sanitarie private operano attualmente, nel sistema dell'accreditamento, ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto il privato assistito ha un vero e proprio diritto soggettivo alla libera scelta fra strutture pubbliche e strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale al fine di ottenere le prestazioni terapeutiche che gli necessitano. L'erogazione delle prestazioni è tuttavia subordinata all'apposita prescrizione, presupponente il previo esercizio dei poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle Unità Sanitarie Locali.
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