Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE DIMISSIONI SONO UN ATTO A FORMA LIBERA E POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCHE VERBALMENTE, SE NON È STATA PATTUITA LA FORMA SCRITTA - (Cassazione Sezione Lavoro n. 2048 del 25 febbraio 1998, Pres. Sciarelli, Rel. D’Angelo).

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto a forma libera, salvo che, per esso, non sia stata convenzionalmente pattuita (individualmente ovvero ad opera delle fonti collettive) la forma scritta (ad substantiam: art. 1352 c.c.); il che non può tuttavia ritenersi per il solo fatto che il contratto di lavoro sia stato stipulato per iscritto, essendo il recesso un negozio unilaterale da esso nettamente distinto. In ogni caso l'interpretazione dell'atto, in relazione alla gravità delle relative conseguenze, deve essere particolarmente rigorosa, dovendosi stabilire che da parte del dipendente sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata adeguatamente manifestata.


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