Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIRIGENTE PUÒ ESSERE LICENZIATO IN TRONCO SOLO SE ABBIA COMMESSO MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ - Tali da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 13839 dell'8 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Vigolo).

 Nel caso del licenziamento di un dirigente per inadempienza, occorre distinguere tra "giustificatezza" e "giusta causa". L'inadempienza che giustifica il licenziamento e quindi esclude il diritto del dirigente a percepire l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo può non essere di tale importanza e gravità da consentire all'azienda la risoluzione in tronco del rapporto con conseguente esclusione anche del diritto del dirigente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto anche se il licenziamento risulti giustificato, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ove non si sia verificata una giusta causa.

La giusta causa di licenziamento consiste in un fatto che, in concreto valutato, cioè, sia in relazione alla sua oggettività, sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive (circostanze specifiche e concreto atteggiarsi in relazione ad esse della condotta, intensità dell'elemento intenzionale) determini una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso richiede.


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