Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA PORTATA DEL CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 1912 del 23 febbraio 1998, Pres. Lanni, Rel. Lamorgese).

In tema di trasferimento del lavoratore subordinato, il controllo del giudice, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è limitato all’accertamento delle ragioni tecniche organizzative - che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro - e non può essere esteso sino a sindacare l'opportunità del trasferimento e la scelta fra più soluzioni organizzative e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Esercitando il suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative tutte egualmente ragionevoli, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare l'inevitabilità del trasferimento sotto il profilo della inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it