L'interrogazione parlamentare, secondo la definizione contenuta nell'art. 128 co. 2 del regolamento della Camera del 1971 (e nel non dissimile art. 145 del regolamento del Senato), "consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie, o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato". Trattasi dunque di un atto - "ispettivo", secondo la dottrina costituzionalista - la cui ratio è da rinvenire, come per lo più si ritiene, nel potere del Parlamento di conoscere, attraverso l'iniziativa del singolo parlamentare - e nel correlativo obbligo degli organi di Governo di rispondere (sia pure nella formula del non poter rispondere) - determinati fatti, ai fini (tendenziali) di tutela dell'interesse alla conservazione della normalità democratica nell'organizzazione del potere pubblico e all'efficienza della gestione pubblica. Essendo allora innegabile la rilevanza, nell'ordinamento pubblico, di un potere di tale genere, impedire al giornalista la pubblicazione di un'interrogazione significherebbe imporgli il silenzio su di un fatto che, in quanto espressione di quel potere, non può non essere (ovvero è in re ipsa) d'interesse generale. Per altro verso, i regolamenti parlamentari prevedono che le interrogazioni, una volta superato il vaglio di ammissibilità ad opera del Presidente della Camera o del Senato, e da esso annunciate in aula, siano pubblicate nei Resoconti sommari e nei Resoconti stenografici. E pertanto sarebbe assolutamente paradossale che la pubblicazione di un'interrogazione, perfettamente legittima se compiuta in ambito parlamentare, tale più non sia al di fuori di esso, ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori, alla cui tutela è rivolta l'interrogazione, appartengano al solo parlamento, e non a tutti e ad ognuno. Per tali essenziali considerazioni deve quindi ritenersi che costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare il cui contenuto sia diffamatorio: nel quale caso il requisito della verità del fatto, è da intendere rispettato solo se corrisponda al vero la riproduzione del testo dell'interrogazione medesima, integralmente o per riassunto, priva essendo di rilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suo contenuto (che il giornalista non ha il dovere di verificare). Naturalmente, in coerenza con le premesse poste, la legittimità del diritto di cronaca in tale modo esercitato presuppone che il giornalista riproduca l'interrogazione parlamentare "asetticamente", ossia in forma impersonale ed oggettiva, a modo di "semplice testimone". Ché se invece, abbandonando la posizione di imparziale narratore del fatto-interrogazione, dimostri, con commenti o altro, di approvare o di aderire, comunque, al suo contenuto diffamatorio, non potrà che farsi applicazione della regola generale che presiede all'esercizio del diritto di cronaca: nel senso che il giornalista dovrà provare, per andare esente da responsabilità, la verità intrinseca del fatto riferito, l'interesse pubblico alla sua conoscenza, la correttezza formale dell'esposizione.
|