Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL CRONISTA DEVE CONTROLLARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE IN VIA CONFIDENZIALE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Prima di utilizzarle per un servizio giornalistico (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 41135 del 19 novembre 2001, Pres. Foscarini, Rel. Nappi).

Roberto R., redattore dell'Agenzia Giornalistica Italia, ha partecipato ad una conferenza stampa tenuta dai carabinieri in occasione dell'applicazione a Giuseppe V., sovrintendente dei beni culturali del Lazio, della custodia cautelare in carcere per imputazioni connesse all'esercizio delle sue funzioni . Terminata la conferenza stampa, un carabiniere gli ha detto riservatamente che nell'abitazione dell'indagato erano stati ritrovati reperti archeologici sospetti. Il giornalista ha inserito questa informazione in un servizio diffuso dalla sua agenzia. La notizia è risultata falsa. Il sovrintendente ha querelato il giornalista per diffamazione.

L'imputato si è difeso invocando l'esimente putativa del diritto di cronaca: egli ha cioè sostenuto di avere ritenuto attendibile la notizia per averla ricevuta da un carabiniere. Il Tribunale di Roma ha condannato il giornalista e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello. Il giornalista ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di avere diritto all'esimente putativa del diritto di cronaca.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 41135 del 19 novembre 2001, Pres. Foscarini, Rel. Nappi) ha rigettato il ricorso. La confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria - ha affermato la Corte - non può considerarsi di per sé attendibile e va pertanto controllata dal giornalista; le informazioni date dalla pubblica amministrazione possono essere ritenute di per sé attendibili solo quando siano date in forma ufficiale.


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