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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL CRONISTA HA DIRITTO DI RIFERIRE IL FATTO CHE CIRCOLI UNA DETERMINATA NOTIZIA, ANCHE SE LESIVA DELLA REPUTAZIONE ALTRUI - Egli deve però indicarne contestualmente la fonte (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12196 del 2 ottobre 2001, Pres. Grossi, Rel. Segreto).
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Il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato anche informando il pubblico della circostanza che siano state diffuse notizie lesive della reputazione di un soggetto. In questo caso, ai fini dell'applicazione della esimente del diritto di cronaca non è necessaria la prova della verità dei fatti oggetto delle notizie diffuse, ma soltanto la prova della diffusione di tali notizie. La notizia in sé, allorché essa è di pubblico dominio, costituisce un fatto che il cronista può riferire. Il giornalista tuttavia deve, nell'informare il lettore, dare atto che si tratta non di notizia relativa ad un fatto accertato, ma che l'unico fatto storico riscontrato è che una determinata notizia circola liberamente; egli ha inoltre il dovere di riferirne anche le fonti di propalazione, per mettere il pubblico in grado di percepire immediatamente che l'unico fatto riscontrato è la pubblica notizia e non il suo contenuto. Se tanto non avviene contestualmente, non vi è "verità storica" in quanto si è dato per vero al destinatario (ossia al lettore) il contenuto di una notizia, mentre era vera solo la circostanza della sua diffusione.
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