Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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NON È DIFFAMATORIO UN ARTICOLO CHE RIPORTA CORRETTAMENTE IL CONTENUTO DI UN ESPOSTO AI CARABINIERI - Il giornalista non è tenuto a controllarne la fondatezza (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 998 del 26 settembre 2001, Pres. Marrone, Rel. Marini).

Nel giugno del 1994 il periodico "L'Opinione" di Arezzo, ha pubblicato un articolo, nel quale si riferiva il contenuto di un esposto presentato dal presidente dell'associazione commercianti ai Carabinieri, per segnalare l'acquisto, da parte della Società Unicoop, di un terreno agricolo per l'elevato prezzo di lire due miliardi e la successiva destinazione, da parte del Comune, di tale terreno ad area fabbricabile.

Nell'articolo intitolato "Due miliardi per un terreno agricolo divenuto dopo un'area fabbricabile" si faceva presente, tra l'altro, che nell'esposto si indicava che un consigliere comunale di Arezzo faceva parte del consiglio di amministrazione della Unicoop. Dopo la pubblicazione dell'articolo, l'esposto ha dato luogo ad un processo penale, che si è concluso con l'assoluzione del presidente della Cooperativa e del consigliere comunale. In seguito a querela proposta dal presidente della Unicoop, il direttore del periodico L'Opinione, Carlo C., è stato sottoposto a processo penale per diffamazione. Egli si è difeso sostenendo di avere correttamente esercitato il diritto di cronaca. Il Tribunale di Arezzo lo ha assolto, ma, in grado di appello, la Corte di Firenze lo ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione. Egli ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Corte d'Appello per avere escluso l'applicabilità dell'esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 998 del 26 settembre 2001, Pres. Marrone, Rel. Marini) ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che nell'articolo incriminato sia stato correttamente riferito il contenuto dell'esposto e che l'argomento fosse di pubblico interesse. La Cassazione ha escluso che, prima di dare notizia dell'esposto, il direttore del periodico dovesse controllarne  la fondatezza. Il controllo della fondatezza di un esposto è necessario - ha affermato la Corte - allorché sia evidente l'assoluta inverosimiglianza del fatto denunciato o la palese strumentalità e gratuità della denuncia, ma non quando, come nel caso in esame, esso riferisca un fatto di indiscutibile rilevanza sociale, oggettivamente sospettabile e meritevole di verifica in sede giudiziaria; al giornalista, in questo caso, non può essere richiesta un'ulteriore condotta di tipo ispettivo, che non gli compete, mentre deve essergli riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca, essendo stato correttamente riferito il contenuto dell'esposto. La Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d'Appello di Firenze.


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