Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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L'INTERESSE GENERALE ALL'INFORMAZIONE SUGLI AVVENIMENTI POLITICI COMPRIME LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE E PUÒ LEGITTIMARE LA CRITICA DI UN FATTO ANCORA DA VERIFICARSI, MA PROBABILE - Nell'interesse della collettività (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 31037 del 9 agosto 2001, Pres. Casini, Rel. Occhionero).

L'autore di una diffamazione con il mezzo della stampa non è punibile se ha agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, purchè non abbia superato i limiti: a) dell'interesse pubblico all'informazione; b) della continenza, intesa come correttezza formale della notizia o della critica; c) della verità della notizia. Sono regole dettate dalla necessità di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse collettivo all'informazione e l'interesse individuale alla tutela della propria reputazione, che spetta ad ogni persona fisica e giuridica.

In generale, per quanto concerne il diritto di critica, è ormai consolidato il principio secondo il quale "in tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica presuppone una notizia che ad esso preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca), con la conseguenza che sussiste l'obbligo dell'articolista di esercitare la propria critica esclusivamente su fatti del cui nucleo fondamentale ha verificato la corrispondenza al vero (Cass. Sez. Quinta Penale n. 6548 del 1998)".

Questo orientamento si è consolidato in materia giudiziaria in termini particolarmente rigorosi, nel senso che non solo è vietata l'attribuzione di fatti penalmente rilevanti, senza una rigorosa verifica, ma sono vietate anche valutazioni critiche formulate come ipotesi, prescindendo dall'accertamento giudiziario. Un orientamento così rigoroso non può essere applicato integralmente all'informazione politica, che ha un'utilità sociale più marcata di altri tipi di informazione. Il diritto di cronaca e di critica nell'esercizio dell'attività politica è una manifestazione della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), ma è anche un'estrinsecazione della libertà di "concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale". Il metodo democratico, esplicitato come regola di gestione della politica nell'art. 49 Cost., non comporta solamente l'attribuzione ad ogni cittadino dei diritti di elettorato attivo e passivo (art. 46 e 51 Cost.), di costituzione e partecipazione ad associazioni politiche (art. 49 Cost.), di interpello delle Camere (art. 50 Cost.), ma comporta anche il rispetto di altre regole necessarie al regime democratico. Tra queste vi è quella di garantire alla collettività, attraverso i mezzi di informazione di massa, la conoscenza dei fatti di rilevanza politica. Essa opera anche come criterio ermeneutico dell'art. 51 c.p., in forza del quale l'interprete deve tener conto della particolare rilevanza dell'interesse pubblico e della conseguente minore tutela dell'onore personale (che, inteso in senso oggettivo, comprende anche la reputazione). Il limite della verità è meno rigoroso per la necessità di una più ampia base di informazione di cui ha bisogno la collettività per potere valutare criticamente l'azione delle forze politiche, la gestione dell'apparato politico amministrativo ed ogni altro fatto o evento rilevante di natura politica. Si deve perciò concludere che in materia politica l'interesse all'informazione (per la maggiore rilevanza del suo oggetto) comprime la tutela della reputazione e legittima anche la critica di un fatto ancora da verificarsi, ma probabile in base alla ragionevole valutazione di altri fatti invece certi, a condizione, peraltro: a) che il fatto in questione sia attinente alla vita politica nazionale o locale e rivesta una sufficiente grado di interesse per la collettività (requisito della pertinenza); b) che la rappresentazione di quel fatto come probabile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti (requisito della continenza).


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